Contributo straordinario per l'Europa - Art. 3, commi da 194 a 203, legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".(GU n.36 del 13-2-1997)
Vigente al: 13-2-1997
Alle direzioni regionali delle entrate Alle direzioni delle entrate per le province autonome di Trento e Bolzano Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centri di servizio di Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova, Palermo, Torino, Salerno e Trento Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate Alla Direzione generale degli affari generali e del personale Al Dipartimento del territorio Al Segretario generale Ai Ministeri Alla Ragioneria generale dello Stato Alle ragionerie provinciali dello Stato Alle direzioni provinciali del Tesoro Alla Corte dei conti Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Servizio centrale degli ispettori tributari Alle ragionerie centrali dei Ministeri Al Comando generale della Guardia di finanza 1. Premessa L'articolo 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha istituito un "contributo straordinario" finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri fissati dal trattato di Maastricht. Si tratta di un prelievo di carattere straordinario, istituito per essere applicato per un unico periodo di imposta. E' espressamente stabilito che i dati relativi al contributo straordinario devono essere indicati, rispettivamente, nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e in quella dei redditi delle persone fisiche, in base ai criteri e alle modalita' che saranno stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze che approva i relativi modelli di dichiarazione. Premesso che l'ultimo periodo del comma 194 del citato articolo 3 dispone che per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni in oggetto, si applicano le norme contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito vengono forniti alcuni chiarimenti al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in oggetto. 2. Ambito soggettivo Soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario sono le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, fondiari, di capitale, d'impresa e diversi, ovunque prodotti, e le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente ai redditi prodotti in Italia ai sensi dell'articolo 20 del Tuir. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni. Non sono soggetti al contributo straordinario i redditi esenti, i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Sono tenuti al pagamento del contributo anche gli eredi del contribuente deceduto relativamente ai redditi posseduti dal deceduto nel corso del periodo d'imposta 1996. Al riguardo si ricorda, tuttavia, che ai sensi del terzo comma dell'art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 "Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione.......sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi". 3. Base imponibile Il contributo straordinario si applica sul reddito complessivo determinato ai sensi dell'articolo 3 del Tuir, relativo al periodo d'imposta 1996, al netto degli oneri deducibili indicati negli articoli 10 e 21 del citato Tuir con riferimento, rispettivamente, ai soggetti residenti e ai non residenti. Pertanto, la base imponibile e' costituita dall'ammontare del reddito complessivo esposto nel rigo N1 del modello 740 di dichiarazione dei redditi (ovvero nel rigo 6 del modello 730/3) decurtato degli oneri deducibili di cui al rigo N3 del modello 740 (rigo 8 del modello 730/3). Non entra, quindi, nel computo della base imponibile l'importo dei crediti d'imposta sui dividendi. Alla base imponibile come sopra determinata si applicano le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: - fino a lire 7.200.000 0% - oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1% - oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5% - oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5% - oltre lire 100.000.000 3,5% 4. Detrazioni Al fine di graduare l'ammontare del contributo in relazione ai carichi di famiglia e alla tipologia reddituale, agli importi calcolati in base alle predette aliquote sono applicate, fino a concorrenza, le seguenti detrazioni: - lire 80.000, spettanti in misura fissa a tutti i soggetti passivi; - lire 100.000, spettanti alle persone fisiche che per il periodo d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per lavoro dipendente, rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno; - lire 40.000, per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; - lire 20.000, per ciascuno dei figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e quelli di eta' non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del Tuir; - lire 40.000, per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, tranne i figli di cui al punto precedente, purche' conviventi con il contribuente o che percepiscano assegni alimentari non risultanti dai provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Si tratta, in pratica: del coniuge, che sia legalmente ed effettivamente separato; dei figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, dei discendenti prossimi, anche naturali; dei genitori e, in loro mancanza, degli ascendenti prossimi, anche naturali; degli adottanti; dei generi e delle nuore; del suocero e della suocera; dei fratelli e delle sorelle germani o unilaterali. In merito alle detrazioni per carichi di famiglia, si applicano, con riferimento al periodo d'imposta 1996, tutte le regole stabilite dall'articolo 12 del Tuir e pertanto: 1. le detrazioni spettano a condizione che i soggetti cui esse fanno riferimento siano fiscalmente a carico del contribuente, vale a dire non abbiano posseduto un reddito complessivo superiore a lire 5.500.000; 2. le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste dall'articolo 12 del Tuir; 3. la detrazione per i figli a carico spetta nella misura doppia di lire 40.000 ad uno solo dei genitori, qualora l'altro genitore sia fiscalmente a suo carico e negli altri casi elencati nel comma 2 del citato articolo 12; 4. si ha diritto per il primo figlio alla detrazione per il coniuge a carico, nella misura di lire 40.000, e per gli altri figli in misura doppia (lire 40.000), quando l'altro genitore manca, ad esempio perche' deceduto e il contribuente non si e' risposato o, se risposato, si e' legalmente ed effettivamente separato, nonche' nelle altre ipotesi previste dal comma 3 dello stesso articolo 12. 5. Determinazione del contributo In linea generale, il contributo straordinario deve essere determinato dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1996 e deve essere versato in due rate di pari importo nei termini previsti, rispettivamente, per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1996 (entro il 31 maggio 1997) e per il versamento a titolo di acconto delle seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997 (entro il 30 novembre 1997). Va peraltro precisato che, sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 47 dei Tuir, il contributo e' anche trattenuto dal sostituto d'imposta in sede di corresponsione della retribuzione nei periodi di paga compresi da marzo a novembre 1997, in rate di pari importo. Dell'ammontare che il datore di lavoro trattiene a titolo di acconto nel corso del 1997, il contribuente dovra' tener conto ai fini della determinazione del contributo dovuto sul reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1996. Il contributo straordinario non e' compensabile, ne' deducibile, ai fini di qualunque imposta, tassa o contributo. 5.1 Redditi di lavoro dipendente Come gia' accennato, il contributo e' trattenuto, in rate di uguale importo, dai sostituti d'imposta individuati dagli articoli 23 e 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sui seguenti redditi: - redditi di lavoro dipendente e di pensione; - compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; - remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lett. a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e sulle congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343. Resta fermo l'obbligo della determinazione e del versamento dell'intero contributo in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (sempre suddiviso in due rate scadenti, la prima il 31 maggio e la seconda il 30 novembre) per i contribuenti possessori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente diversi da quelli sopra elencati (ad esempio, per le prestazioni erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per le indennita' percepite dai membri del Parlamento, ecc.). Analogo obbligo spetta ai lavoratori dipendenti che nel 1996 e/o nel 1997 non hanno sostituto d'imposta e, per i redditi del deceduto, agli eredi di lavoratori dipendenti. Il prelievo e' effettuato sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 (ad esempio, se il 5 marzo viene corrisposta la retribuzione di febbraio, sull'importo della stessa va trattenuta la prima rata del contributo) ed e' determinato sull'ammontare imponibile dei redditi sopra elencati, relativi al periodo d'imposta 1996. Pertanto, le rate saranno pari a nove, se il periodo di paga e' mensile. Qualora l'importo della singola rata non trovi capienza nella retribuzione o nel compenso di uno dei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997, lo stesso dovra' essere trattenuto sulla retribuzione o sul compenso corrisposto nel periodo di paga successivo, in aggiunta all'importo della rata da trattenere. Il sostituto d'imposta e' tenuto a comunicare al contribuente l'importo del contributo che non ha trovato capienza al termine di detto periodo e che dovra' essere versato direttamente dal contribuente entro il 15 dicembre 1997. Per gli eredi di lavoratori dipendenti deceduti nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 dicembre, detto termine e' prorogato di sei mesi e cade, quindi, il 15 giugno 1998. Analogo comportamento dovra' essere tenuto qualora intervenga la cessazione del rapporto di lavoro dipendente prima che l'intero contributo sia stato trattenuto. Al riguardo si ricorda che non si verifica alcuna interruzione del rapporto di lavoro nei casi di passaggi di dipendenti a seguito di fusioni, scissioni, cessioni, affitti e conferimenti di azienda nonche' nelle ipotesi di trasferimenti gratuiti dell'azienda. Va inoltre precisato che se i soggetti che operano le ritenute alla fonte a titolo d'acconto sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo 1997 sono diversi da quelli che hanno rilasciato il mod. 101 e/o mod. 201 relativamente al periodo d'imposta 1996, i lavoratori dipendenti sono tenuti a determinare il contributo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1996 e ad effettuare il versamento in due rate di importo uguale entro il 31 maggio 1997 e 30 novembre 1997, secondo le modalita' previste per la generalita' dei contribuenti. Tuttavia, i soggetti in questione possono ottenere dal nuovo sostituto d'imposta l'applicazione delle disposizioni descritte a proposito dei lavoratori dipendenti che non hanno cambiato sostituto, consegnando entro il 28 febbraio 1997 il predetto certificato, in originale o in copia. Tenuto conto, inoltre, che per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche, in caso di interruzione del rapporto di lavoro intervenuto successivamente al 28 febbraio 1997, per i lavoratori dipendenti che usufruiscono delle disposizioni contenute negli articoli 23, ultimo comma, e 29, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che consentono di chiedere al successivo datore di lavoro di tener conto delle retribuzioni corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni attribuite dal precedente datore di lavoro, il successivo datore di lavoro dovra' proseguire anche l'effettuazione delle trattenute del contributo straordinario. 5.2 Adempimenti dei sostituti d'imposta Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in rassegna, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 devono indicare nei modelli 101 e 201 relativi ai redditi del 1996 nell'apposito spazio previsto per le annotazioni, ovvero in una documentazione integrativa da consegnare comunque entro il 28 febbraio 1997: - l'ammontare imponibile ai fini del contributo straordinario (pari all'importo indicato al punto 1 dei suddetti modelli); - l'ammontare delle detrazioni spettanti. Al riguardo si precisa che le detrazioni per carichi di famiglia devono essere attribuite autonomamente dal sostituto d'imposta sulla base delle apposite dichiarazioni annualmente rilasciate dai dipendenti e pensionati e che hanno consentito, in sede di tassazione del reddito di lavoro dipendente del 1996, di fruire delle analoghe detrazioni d'imposta. Inoltre, ove il lavoratore dipendente abbia dichiarato al proprio sostituto d'imposta di non aver diritto ad alcuna detrazione (compresa quella per lavoro dipendente), in quanto le stesse vengono riconosciute da altro datore di lavoro, detta dichiarazione esplica effetto anche ai fini delle detrazioni relative al contributo straordinario; - l'ammontare del contributo dovuto al netto delle detrazioni spettanti. Nel caso in cui siano gia' stati rilasciati i predetti modelli, i sostituti d'imposta sono tenuti a consegnare, entro il 28 febbraio 1997, un nuovo certificato modello 101 o 201, ovvero una documentazione integrativa, recante l'indicazione dei suddetti dati. L'inosservanza di detto obbligo o di quello relativo al termine di consegna e' sanzionabile, ai sensi dell'articolo 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, con la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000 per ogni certificazione consegnata tardivamente o non consegnata. L'obbligo di indicazione dei dati relativi al contributo non sussiste, invece, per i rapporti di lavoro dipendente cessati prima del 31 dicembre 1996. Relativamente ai rapporti di lavoro dipendente cessati successivamente al 28 febbraio 1997, i sostituti d'imposta, che sono tenuti alla consegna del certificato modello 101, relativo ai redditi del periodo d'imposta 1997, entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, devono indicare nell'apposito spazio riservato alle annotazioni, il contributo complessivamente dovuto sui redditi del 1996, nonche' l'importo residuo da trattenere. I sostituti d'imposta devono versare il contributo trattenuto con le stesse modalita' previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e, pertanto, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pagamento delle retribuzioni o dei compensi soggetti al contributo ovvero entro il giorno 20 se il sostituto non e' titolare di conto fiscale. Per il versamento del predetto contributo e' stato istituito il codice-tributo 1996, denominato "Contributo straordinario per l'Europa - Sostituti di imposta". Il pagamento del contributo contraddistinto dal predetto codice, trattenuto sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti, va effettuato dai sostituti di imposta di cui all'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al concessionario della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale o mediante delega alle banche utilizzando la modulistica da conto fiscale e quindi, rispettivamente, la distinta Mod. 21 o la delega di pagamento Mod. C, ovvero, in caso di pagamento tramite gli uffici postali, il bollettino Mod. 31. I contribuenti non piu' intestatari o non intestatari di tale conto eseguono, invece, il versamento esclusivamente al concessionario competente utilizzando la distinta Mod. 1 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11. Sui modelli di versamento, ove e' richiesto, non va citato l'Ufficio o il Centro di Servizio cui e' destinata la dichiarazione dei redditi. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di cui sopra e' l'anno 1997 e il mese precedente a quello del versamento nel corso del quale e' stata effettuata la ritenuta, da indicare nella forma MM.AA.. Le somme di cui al predetto codice, al netto delle commissioni spettanti, sono versate per intero all'Erario-Stato, capitolo 1051, all'articolo 2. 6. Altri redditi Per tutti i soggetti che hanno percepito redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, per i lavoratori dipendenti in possesso anche di altri redditi (ovvero che hanno sostenuto nel 1996 oneri deducibili) e per gli eredi dei contribuenti deceduti, relativamente ai redditi del deceduto, il contributo straordinario, come gia' accennato, deve essere determinato dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1996 e deve essere versato in due rate di pari importo nei termini previsti, rispettivamente, per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1996, vale a dire entro il 31 maggio 1997, e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997, vale a dire entro il 30 novembre 1997 (termini prorogati rispettivamente al 2 giugno e al 1 dicembre 1997, cadendo il giorno 31 maggio di sabato e il 30 novembre di domenica). Inoltre, poiche', come gia' detto, al contributo straordinario si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche in materia di dichiarazione, liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, contenzioso e sanzioni, ne discende che anche con riferimento ad esso il contribuente ha facolta' di effettuare il versamento della prima rata del contributo entro il 20 giugno, maggiorando l'importo da versare dello 0,50 per cento e senza applicazione di interessi. Qualora il versamento venga effettuato tra il 21 e il 23 giugno 1997 la soprattassa e' ridotta al 3 per cento e non va' versata, ma sara' calcolata ed iscritta a ruolo, unitamente agli interessi, dagli uffici finanziari in sede di liquidazione della dichiarazione (art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 1994, convertito dalla legge 24 luglio 1994, n. 473). Per gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 maggio il versamento del contributo e' effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre (1 dicembre). Come gia' precisato il contributo straordinario non e' compensabile con alcuna imposta, tassa o contributo e, quindi, sono tenuti al versamento dell'intero importo del contributo dovuto (ripartito sempre in due rate uguali) anche i contribuenti che vantano un credito di imposta, Irpef e/o Ilor (crediti d'imposta sui dividendi, credito per imposte pagate all'estero, crediti di imposta per le imprese, eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione dei redditi) o un credito di contributo per il servizio sanitario nazionale. Il versamento del contributo straordinario non e' dovuto se l'importo non supera lire 20.000. Pertanto, considerato che il contributo, come gia' detto, va versato in due rate di uguale importo, il versamento non va effettuato nel caso in cui ciascuna rata sia di importo non superiore a lire 20.000. Per il versamento del contributo straordinario determinato in sede di dichiarazione dei redditi, e' stato istituito, con decreto del Ministro delle finanze in corso di emanazione, l'apposito codice tributo 4996, denominato "Contributo straordinario per l'Europa - Autotassazione". Il pagamento va effettuato al concessionario competente utilizzando, rispettivamente, la distinta Mod. 22 o la delega di pagamento Mod. D, ovvero il bollettino di conto corrente postale Mod. 31. Trattandosi di versamento diretto per autotassazione delle persone fisiche, i contribuenti non intestatari del conto fiscale oltre alla distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11 possono utilizzare il modello di delega di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995, contraddistinto da carta bianca e grafica colore azzurro, effettuando il pagamento mediante delega alle banche. Sui modelli di versamento, ove e' richiesto, non va indicato l'Ufficio o il Centro di Servizio cui e' destinata la dichiarazione dei redditi. Il periodo di riferimento o l'anno di imposta del contributo di cui al codice-tributo 4996 e' l'anno 1996 da indicare nella forma AA. o AA.AA. a seconda dello spazio a disposizione sul modello di versamento. Le somme di cui al predetto codice, al netto delle commissioni spettanti, sono versate per intero all'Erario-Stato, capitolo 1051, all'articolo 3. 6.1 Ulteriori precisazioni per i lavoratori dipendenti in possesso di altri redditi ovvero che hanno sostenuto oneri deducibili. Come si e' gia' accennato, anche i lavoratori dipendenti in possesso di altri redditi (terreni, fabbricati, lavoro autonomo, ecc., oppure altri redditi di lavoro dipendente erogati da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta o da un soggetto che nel 1997 non corrisponde alcuna retribuzione) determinano il contributo straordinario effettivamente dovuto in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 1996; tuttavia, poiche' il sostituto d'imposta e' tenuto a trattenere il contributo straordinario dovuto relativamente ai redditi di lavoro dipendente dello stesso anno 1996, all'atto della corresponsione delle retribuzioni nel periodo marzo-novembre 1997, i contribuenti in questione prima di effettuare i versamenti in autotassazione devono scomputare gli importi trattenuti o da trattenere da parte del sostituto stesso, che si considerano a titolo di acconto. Cosi', ad esempio, se il contributo straordinario dovuto in relazione all'intero reddito imponibile e' di lire 200.000 e quello che il sostituto (o i sostituti, se in possesso di piu' redditi di lavoro dipendente corrisposti da distinti sostituti d'imposta) deve trattenere alla fonte e' di lire 120.000, il contribuente dovra' versare solo lire 80.000, ripartite in due rate di pari importo. Va, inoltre, sottolineato che mentre il contributo straordinario trattenuto alla fonte e' determinato in relazione al reddito di lavoro dipendente percepito nel 1996, in sede di dichiarazione dei redditi lo stesso e' calcolato sul reddito complessivo al netto degli oneri deducibili, e, pertanto potrebbe verificarsi che l'importo trattenuto o da trattenere alla fonte (soprattutto in assenza di altri redditi e/o in presenza di oneri deducibili) sia eccedente il contributo straordinario effettivamente dovuto dal contribuente. Per queste ipotesi il legislatore ha stabilito che l'eventuale eccedenza di contributo straordinario trattenuto rispetto a quello effettivamente dovuto dal contribuente, puo' essere chiesta a rimborso ovvero computata in diminuzione delle imposte sui redditi (Irpef e/o Ilor) dovute dal contribuente. Inoltre, tenuto conto del tenore letterale della norma, non e' consentito compensare un eventuale credito di contributo straordinario di un coniuge con il debito dello stesso contributo dovuto dall'altro coniuge. Al riguardo, tenuto conto che la disciplina del contributo straordinario demanda al sostituto d'imposta il compito di effettuare sempre la trattenuta alla fonte ed e' stato anche previsto che, ove il prelievo alla fonte non possa essere eseguito, per incapienza delle retribuzioni o per cessazione del rapporto, il contribuente debba attivarsi, previa comunicazione del sostituto stesso, e versare "l'importo che non e' stato trattenuto" entro il 15 dicembre, si deve ritenere che il sistema costruito dia sufficienti margini di sicurezza per ritenere il contributo dovuto alla fonte come un dato sicuro e, quindi, da poter considerare come integralmente acquisito al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, anche se, a quel momento, il contributo alla fonte e' solo parzialmente trattenuto. Ove, infatti, il sostituto d'imposta non adempia all'obbligo, sara' sanzionato con le specifiche sanzioni previste a carico dei sostituti che non effettuano o non versano le ritenute d'acconto. Se, invece, il prelievo non e' effettuato per incapienza delle retribuzioni o per cessazione del rapporto di lavoro e il contribuente, pur avendo ricevuto la prevista comunicazione da parte del sostituto d'imposta, non effettua il versamento dell'importo ancora da trattenere, nei suoi confronti si renderanno applicabili le sanzioni previste per l'omesso, il ritardato o insufficiente versamento dell'Irpef. Sulla base delle suesposte considerazioni, nel caso in cui il contributo straordinario da trattenere alla fonte sia superiore a quello determinato in sede di dichiarazione dei redditi del 1996, l'eccedenza puo', nella stessa dichiarazione, essere richiesta a rimborso o in diminuzione delle imposte dovute a saldo per il 1996. In caso di ulteriore eccedenza di contributo (cosi' come se non sono dovute imposte a saldo per il periodo d'imposta 1996), la stessa puo' essere utilizzata in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in acconto per il 1997. Quanto sopra esposto e' valido anche in presenza di dichiarazione congiunta, nella quale, tuttavia, l'eccedenza di contributo straordinario puo' essere chiesta liberamente in diminuzione dell'Irpef, mentre per quanto riguarda l'Ilor ciascun coniuge deve utilizzare soltanto la propria eccedenza di contributo straordinario. 7. Soggetti che presentano il modello 730 Il legislatore ha precisato espressamente, benche' cio' discendesse comunque dall'applicazione delle disposizioni relative alle imposte sui redditi, che "La liquidazione, il conguaglio e la comunicazione dei dati del contributo straordinario dovuto ...... sono effettuati anche dai soggetti che prestano l'assistenza fiscale avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413." Pertanto, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale sono tenuti alla liquidazione, al conguaglio e alla comunicazione dei dati inerenti al contributo straordinario. Con decreto del Ministro delle finanze in corso di emanazione, sono stati appositamente modificati i modelli 730-4 (comunicazione del risultato contabile al sostituto) e 730-5 (bolla di consegna e ricevuta della comunicazione del risultato contabile al sostituto d'imposta), al fine di consentire le opportune comunicazioni. Inoltre, nel modello 730-3 (prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale da consegnare al contribuente) il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovra' inserire un apposito messaggio per informare il contribuente circa l'importo del contributo dovuto. Sulla base del modello 730 presentato dal contribuente, il soggetto che presta l'assistenza fiscale determina le imposte, il contributo per il servizio sanitario nazionale e il contributo straordinario dovuti. Per quanto riguarda in particolare il contributo straordinario, il soggetto che presta l'assistenza fiscale determina l'importo dovuto sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili. Se l'assistenza fiscale e' prestata direttamente dal sostituto d'imposta, questi, prima di determinare il contributo da trattenere nelle due rate di giugno e di novembre, deve sottrarre l'importo che egli stesso trattiene da marzo a novembre in qualita' di sostituto d'imposta e relativo ai soli redditi di lavoro dipendente. La differenza, come gia' precisato, va trattenuta in due rate di pari importo. Se l'assistenza fiscale e' prestata da un Caaf, questi comunica al datore di lavoro tutti gli importi da trattenere: Irpef, Cssn e contributo straordinario. Poiche' anche in questo caso il contributo straordinario e' determinato al lordo di quanto trattenuto alla fonte, il datore di lavoro deve sottrarre all'importo comunicato dal Caaf, quanto egli stesso trattiene in qualita' di sostituto d'imposta da marzo a novembre, quindi suddividere tale differenza in due rate di pari importo, da trattenere a giugno e a novembre. Qualora si generi una differenza a credito del contribuente, la stessa deve essere rimborsata con la retribuzione di giugno, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Contemporaneamente all'effettuazione del conguaglio, il datore di lavoro e' comunque obbligato a trattenere le quote di contributo nei relativi periodi di paga. Di conseguenza, i contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale per il 1997, non saranno tenuti, di norma, ad alcun particolare adempimento salvo il caso dei lavoratori che nel corso del 1997 hanno due o piu' sostituti d'imposta che trattengono il contributo straordinario alla fonte. In tal caso, i lavoratori dipendenti hanno l'obbligo di comunicare, con apposita nota, o mediante consegna di copia delle certificazioni modelli 101 e/o 201, al soggetto che presta l'assistenza fiscale, l'ammontare del contributo che verra' prelevato dai sostituti diversi da quello che effettua le operazioni di conguaglio delle imposte risultanti dal modello 730. In questa ipotesi, infatti, se l'assistenza e' prestata direttamente dal datore di lavoro, questi, prima di suddividere l'importo del contributo straordinario in due rate, deve sottrarre tutti gli importi indicati nelle Annotazioni dei modelli 101 e 201 (o nell'apposita nota) allegati al 730, quindi sottrarre l'importo che egli stesso e' tenuto a trattenere in rate da marzo a novembre, e solo a questo punto puo' dividere l'importo in due rate da trattenere a giugno e a novembre. Se, invece, l'assistenza e' prestata da un Caaf, questi comunica il sostituto d'imposta l'importo lordo del contributo straordinario, precisando, altresi' l'ammontare di tale contributo che e' trattenuto da altri sostituti d'imposta. Il sostituto d'imposta che effettua il conguaglio, sottrae l'importo che a sua volta e' tenuto a trattenere in qualita' di datore di lavoro e suddivide in due rate di pari importo, da trattenere a giugno e a novembre. Anche in questa ipotesi se risulta una differenza a credito del contribuente questa viene rimborsata dal sostituto che effettua il conguaglio delle imposte sui redditi risultanti dal modello 730 nel mese di giugno. E' appena il caso di precisare che si applicano, con riferimento al contributo straordinario determinato in sede di liquidazione del modello 730, tutte le disposizioni che disciplinano l'assistenza fiscale, comprese, ad esempio, quelle che prevedono l'applicazione di un interesse dell'1% in caso di incapienza della retribuzione nel mese di giugno e di conseguente slittamento del prelievo del mese successivo, l'applicazione della soprattassa del 3% in caso di rettifica tardiva, l'effettuazione del rimborso anche con il monte complessivo delle ritenute, l'obbligo di versamento diretto da parte del contribuente in caso di interruzione dell'assistenza fiscale, nonche' in caso di incapienza delle retribuzioni protrattasi fino a dicembre, etc.. * * * Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alle istruzioni contenute nella presente circolare. Il direttore generale del Dipartimento delle entrate ROMANO