MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 5 febbraio 1997, n. 22 

  Contributo straordinario per l'Europa - Art. 3, commi da 194 a 203,
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica".
(GU n.36 del 13-2-1997)
 
 Vigente al: 13-2-1997  
 

                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Alle direzioni delle entrate per le
                                  province  autonome  di   Trento   e
                                  Bolzano
                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette
                                  Ai  centri  di  servizio  di  Roma,
                                  Milano,   Bari,  Pescara,  Venezia,
                                  Bologna, Genova,  Palermo,  Torino,
                                  Salerno e Trento
                                  Alle    direzioni    centrali   del
                                  Dipartimento delle entrate
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari generali e del personale
                                  Al Dipartimento del territorio
                                  Al Segretario generale
                                  Ai Ministeri
                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                  Stato
                                  Alle ragionerie  provinciali  dello
                                  Stato
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro
                                  Alla Corte dei conti
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Alle   ragionerie   centrali    dei
                                  Ministeri
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
1. Premessa
 L'articolo 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre  1996,  n.
662,   ha   istituito   un   "contributo  straordinario"  finalizzato
all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri fissati dal  trattato
di Maastricht.
 Si  tratta  di un prelievo di carattere straordinario, istituito per
essere applicato per un unico periodo di imposta.
 E'  espressamente  stabilito  che  i  dati  relativi  al  contributo
straordinario   devono   essere   indicati,   rispettivamente,  nella
dichiarazione dei sostituti d'imposta e in quella dei  redditi  delle
persone  fisiche,  in  base  ai  criteri e alle modalita' che saranno
stabiliti con il decreto del Ministro delle  finanze  che  approva  i
relativi modelli di dichiarazione.
 Premesso  che  l'ultimo  periodo del comma 194 del citato articolo 3
dispone che per quanto non espressamente previsto dalle  disposizioni
in  oggetto,  si  applicano  le norme contenute nel testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  di seguito vengono forniti
alcuni chiarimenti al fine di garantire l'uniforme applicazione delle
disposizioni in oggetto.
2. Ambito soggettivo
 Soggetti  passivi  tenuti  al pagamento del contributo straordinario
sono  le  persone  fisiche  residenti  nel  territorio  dello  Stato,
relativamente  ai  redditi  di lavoro dipendente, di lavoro autonomo,
fondiari, di capitale, d'impresa e diversi, ovunque  prodotti,  e  le
persone   fisiche   non   residenti   nel   territorio  dello  Stato,
limitatamente ai redditi prodotti in Italia ai sensi dell'articolo 20
del Tuir. E' fatta salva l'applicazione delle  disposizioni  previste
dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.
 Non  sono  soggetti  al contributo straordinario i redditi esenti, i
redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo  d'imposta  o  ad
imposta sostitutiva.
 Sono  tenuti  al  pagamento  del  contributo  anche  gli  eredi  del
contribuente deceduto relativamente ai redditi posseduti dal deceduto
nel corso  del  periodo  d'imposta  1996.  Al  riguardo  si  ricorda,
tuttavia,  che  ai  sensi  del terzo comma dell'art. 65 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 "Tutti i  termini  pendenti  alla  data  della
morte  del  contribuente  o  scadenti  entro  quattro  mesi  da essa,
compresi    il     termine     per     la     presentazione     della
dichiarazione.......sono  prorogati  di  sei  mesi  in  favore  degli
eredi".
3. Base imponibile
 Il contributo  straordinario  si  applica  sul  reddito  complessivo
determinato  ai  sensi  dell'articolo 3 del Tuir, relativo al periodo
d'imposta 1996,  al  netto  degli  oneri  deducibili  indicati  negli
articoli 10 e 21 del citato Tuir con riferimento, rispettivamente, ai
soggetti residenti e ai non residenti.
 Pertanto,  la  base  imponibile  e'  costituita  dall'ammontare  del
reddito  complessivo  esposto  nel  rigo  N1  del  modello   740   di
dichiarazione  dei  redditi  (ovvero  nel  rigo  6 del modello 730/3)
decurtato degli oneri deducibili di cui al rigo N3  del  modello  740
(rigo 8 del modello 730/3). Non entra, quindi, nel computo della base
imponibile l'importo dei crediti d'imposta sui dividendi.
 Alla base imponibile come sopra determinata si applicano le seguenti
aliquote per scaglioni di reddito:
- fino a lire 7.200.000                             0%
- oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000       1%
- oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000     1,5%
- oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000    2,5%
- oltre lire 100.000.000                           3,5%
4. Detrazioni
 Al  fine  di  graduare  l'ammontare  del  contributo in relazione ai
carichi  di  famiglia  e  alla  tipologia  reddituale,  agli  importi
calcolati  in  base  alle  predette  aliquote  sono applicate, fino a
concorrenza, le seguenti detrazioni:
- lire 80.000, spettanti in misura fissa a tutti i soggetti passivi;
- lire 100.000, spettanti alle persone fisiche  che  per  il  periodo
  d'imposta  1996  fruiscono  delle detrazioni per lavoro dipendente,
  rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno;
- lire 40.000,  per  il  coniuge  non  legalmente  ed  effettivamente
  separato;
-  lire  20.000,  per  ciascuno  dei figli, compresi i figli naturali
  riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o  affiliati,  minori
  di  eta'  o  permanentemente inabili al lavoro e quelli di eta' non
  superiore a 26 anni dediti agli studi o a  tirocinio  gratuito,  di
  cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del Tuir;
-  lire 40.000, per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433
  del codice civile, tranne i  figli  di  cui  al  punto  precedente,
  purche'  conviventi  con il contribuente o che percepiscano assegni
  alimentari  non   risultanti   dai   provvedimenti   dell'autorita'
  giudiziaria. Si tratta, in pratica: del coniuge, che sia legalmente
  ed  effettivamente  separato;  dei  figli legittimi o legittimati o
  naturali o adottivi, e, in loro mancanza, dei discendenti prossimi,
  anche naturali; dei genitori e, in loro mancanza, degli  ascendenti
  prossimi,  anche  naturali;  degli  adottanti;  dei  generi e delle
  nuore; del suocero e della suocera; dei fratelli  e  delle  sorelle
  germani o unilaterali.
 In merito alle detrazioni per carichi di famiglia, si applicano, con
riferimento  al  periodo  d'imposta  1996,  tutte le regole stabilite
dall'articolo 12 del Tuir e pertanto:
1. le detrazioni spettano a condizione che i soggetti cui esse  fanno
   riferimento  siano  fiscalmente  a carico del contribuente, vale a
   dire non abbiano posseduto un reddito complessivo superiore a lire
   5.500.000;
2. le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese  in  cui
   si  sono  verificate  a  quello  in cui sono cessate le condizioni
   richieste dall'articolo 12 del Tuir;
3. la detrazione per i figli a carico spetta nella misura  doppia  di
   lire 40.000 ad uno solo dei genitori, qualora l'altro genitore sia
   fiscalmente  a  suo carico e negli altri casi elencati nel comma 2
   del citato articolo 12;
4. si ha diritto per il primo figlio alla detrazione per il coniuge a
   carico, nella misura di lire 40.000, e  per  gli  altri  figli  in
   misura  doppia  (lire  40.000),  quando l'altro genitore manca, ad
   esempio perche' deceduto e il contribuente non si e' risposato  o,
   se risposato, si e' legalmente ed effettivamente separato, nonche'
   nelle altre ipotesi previste dal comma 3 dello stesso articolo 12.
5. Determinazione del contributo
 In   linea   generale,   il  contributo  straordinario  deve  essere
determinato  dal  contribuente  in  sede   di   presentazione   della
dichiarazione  dei  redditi  relativa  all'anno  1996  e  deve essere
versato  in  due  rate  di  pari  importo   nei   termini   previsti,
rispettivamente,  per  il versamento a saldo dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche relativa all'anno  1996  (entro  il  31  maggio
1997)  e  per il versamento a titolo di acconto delle seconda o unica
rata di detta imposta relativa all'anno 1997 (entro  il  30  novembre
1997).
 Va  peraltro  precisato  che,  sui  redditi  di lavoro dipendente ed
assimilati di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 47 dei Tuir,  il
contributo  e'  anche  trattenuto  dal sostituto d'imposta in sede di
corresponsione della retribuzione nei periodi  di  paga  compresi  da
marzo a novembre 1997, in rate di pari importo. Dell'ammontare che il
datore di lavoro trattiene a titolo di acconto nel corso del 1997, il
contribuente  dovra'  tener  conto  ai  fini della determinazione del
contributo   dovuto   sul   reddito   imponibile   risultante   dalla
dichiarazione dei redditi relativa al 1996.
 Il  contributo straordinario non e' compensabile, ne' deducibile, ai
fini di qualunque imposta, tassa o contributo.
5.1 Redditi di lavoro dipendente
 Come gia' accennato, il contributo e' trattenuto, in rate di  uguale
importo,  dai  sostituti d'imposta individuati dagli articoli 23 e 29
del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sui seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- compensi percepiti, entro i limiti dei salari  correnti  maggiorati
  del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di servizi,
  delle  cooperative  agricole e di prima trasformazione dei prodotti
  agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lett. a),
  e 34 della legge 20 maggio 1985,  n.  222,  e  sulle  congrue  e  i
  supplementi  di  congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della
  legge 26 luglio 1974, n. 343.
 Resta  fermo  l'obbligo  della  determinazione  e   del   versamento
dell'intero  contributo  in sede di presentazione della dichiarazione
dei redditi (sempre suddiviso in due rate scadenti, la  prima  il  31
maggio  e la seconda il 30 novembre) per i contribuenti possessori di
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente  diversi  da  quelli
sopra  elencati  (ad  esempio, per le prestazioni erogate in forma di
trattamento periodico ai sensi  del  decreto  legislativo  21  aprile
1993,  n. 124, per le indennita' percepite dai membri del Parlamento,
ecc.). Analogo obbligo spetta ai lavoratori dipendenti che  nel  1996
e/o  nel  1997  non  hanno  sostituto  d'imposta e, per i redditi del
deceduto, agli eredi di lavoratori dipendenti.
 Il  prelievo  e'  effettuato  sulle  retribuzioni  e  sui   compensi
corrisposti  nei  periodi  di paga compresi tra marzo e novembre 1997
(ad esempio, se il 5  marzo  viene  corrisposta  la  retribuzione  di
febbraio,  sull'importo  della stessa va trattenuta la prima rata del
contributo) ed e' determinato sull'ammontare imponibile  dei  redditi
sopra elencati, relativi al periodo d'imposta 1996.
 Pertanto,  le  rate  saranno  pari  a nove, se il periodo di paga e'
mensile.
 Qualora l'importo  della  singola  rata  non  trovi  capienza  nella
retribuzione  o  nel compenso di uno dei periodi di paga compresi tra
marzo e novembre 1997,  lo  stesso  dovra'  essere  trattenuto  sulla
retribuzione   o   sul  compenso  corrisposto  nel  periodo  di  paga
successivo, in aggiunta all'importo della rata da trattenere.
 Il sostituto  d'imposta  e'  tenuto  a  comunicare  al  contribuente
l'importo  del  contributo  che non ha trovato capienza al termine di
detto  periodo  e  che  dovra'  essere   versato   direttamente   dal
contribuente  entro  il 15 dicembre 1997. Per gli eredi di lavoratori
dipendenti deceduti nel periodo compreso tra il 15  agosto  e  il  15
dicembre,  detto  termine e' prorogato di sei mesi e cade, quindi, il
15 giugno 1998.
 Analogo comportamento dovra' essere  tenuto  qualora  intervenga  la
cessazione  del  rapporto  di  lavoro  dipendente  prima che l'intero
contributo sia stato trattenuto.
 Al riguardo si ricorda che non si verifica alcuna  interruzione  del
rapporto  di  lavoro  nei casi di passaggi di dipendenti a seguito di
fusioni, scissioni,  cessioni,  affitti  e  conferimenti  di  azienda
nonche' nelle ipotesi di trasferimenti gratuiti dell'azienda.
 Va  inoltre precisato che se i soggetti che operano le ritenute alla
fonte  a  titolo  d'acconto  sulle  retribuzioni   o   sui   compensi
corrisposti a decorrere dal mese di marzo 1997 sono diversi da quelli
che  hanno  rilasciato  il  mod.  101  e/o  mod. 201 relativamente al
periodo  d'imposta  1996,  i  lavoratori  dipendenti  sono  tenuti  a
determinare  il  contributo  nella dichiarazione dei redditi relativa
all'anno 1996 e ad effettuare il versamento in due  rate  di  importo
uguale  entro  il  31  maggio  1997  e  30  novembre 1997, secondo le
modalita' previste per la generalita' dei contribuenti.
 Tuttavia,  i  soggetti  in  questione  possono  ottenere  dal  nuovo
sostituto  d'imposta  l'applicazione  delle  disposizioni descritte a
proposito dei lavoratori dipendenti che non hanno cambiato sostituto,
consegnando entro il 28 febbraio 1997  il  predetto  certificato,  in
originale o in copia.
 Tenuto  conto,  inoltre,  che per la dichiarazione, la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione,  i  rimborsi,  il  contenzioso  e  le
sanzioni,  si  applicano  le disposizioni previste per le imposte sui
redditi delle persone fisiche, in caso di interruzione  del  rapporto
di  lavoro  intervenuto  successivamente  al  28 febbraio 1997, per i
lavoratori dipendenti che usufruiscono delle  disposizioni  contenute
negli  articoli  23,  ultimo  comma, e 29, terzo comma, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, che  consentono  di  chiedere  al  successivo
datore di lavoro di tener conto delle retribuzioni corrisposte, delle
ritenute  operate e delle detrazioni attribuite dal precedente datore
di lavoro, il successivo datore di  lavoro  dovra'  proseguire  anche
l'effettuazione delle trattenute del contributo straordinario.
5.2 Adempimenti dei sostituti d'imposta
 Ai   fini   dell'applicazione  delle  disposizioni  in  rassegna,  i
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato D.P.R. n.
600 del 1973 devono indicare  nei  modelli  101  e  201  relativi  ai
redditi  del  1996  nell'apposito spazio previsto per le annotazioni,
ovvero in una documentazione integrativa da consegnare comunque entro
il 28 febbraio 1997:
- l'ammontare imponibile ai fini del contributo  straordinario  (pari
  all'importo indicato al punto 1 dei suddetti modelli);
-  l'ammontare delle detrazioni spettanti. Al riguardo si precisa che
  le detrazioni per carichi  di  famiglia  devono  essere  attribuite
  autonomamente  dal  sostituto  d'imposta  sulla base delle apposite
  dichiarazioni annualmente rilasciate dai dipendenti e pensionati  e
  che  hanno  consentito, in sede di tassazione del reddito di lavoro
  dipendente del 1996, di fruire delle analoghe detrazioni d'imposta.
  Inoltre, ove il lavoratore dipendente abbia dichiarato  al  proprio
  sostituto  d'imposta  di  non  aver  diritto  ad  alcuna detrazione
  (compresa quella  per  lavoro  dipendente),  in  quanto  le  stesse
  vengono riconosciute da altro datore di lavoro, detta dichiarazione
  esplica   effetto  anche  ai  fini  delle  detrazioni  relative  al
  contributo straordinario;
-  l'ammontare  del  contributo  dovuto  al  netto  delle  detrazioni
  spettanti.
 Nel  caso  in  cui siano gia' stati rilasciati i predetti modelli, i
sostituti d'imposta sono tenuti a consegnare, entro  il  28  febbraio
1997,   un   nuovo   certificato   modello  101  o  201,  ovvero  una
documentazione integrativa, recante l'indicazione dei suddetti  dati.
L'inosservanza  di  detto  obbligo o di quello relativo al termine di
consegna e' sanzionabile, ai sensi dell'articolo  53  del  D.P.R.  29
settembre  1973,  n.600,  con  la  pena pecuniaria da L. 300.000 a L.
3.000.000 per  ogni  certificazione  consegnata  tardivamente  o  non
consegnata.
 L'obbligo  di  indicazione  dei  dati  relativi  al  contributo  non
sussiste, invece, per i rapporti di lavoro dipendente  cessati  prima
del 31 dicembre 1996.
 Relativamente    ai    rapporti   di   lavoro   dipendente   cessati
successivamente al 28 febbraio 1997, i sostituti d'imposta, che  sono
tenuti alla consegna del certificato modello 101, relativo ai redditi
del  periodo  d'imposta  1997, entro sessanta giorni dalla cessazione
del  rapporto  di  lavoro,  devono  indicare   nell'apposito   spazio
riservato alle annotazioni, il contributo complessivamente dovuto sui
redditi del 1996, nonche' l'importo residuo da trattenere.
 I sostituti d'imposta devono versare il contributo trattenuto con le
stesse  modalita'  previste  per  le  ritenute  sui redditi di lavoro
dipendente e, pertanto, entro il giorno  15  del  mese  successivo  a
quello  di  pagamento  delle  retribuzioni o dei compensi soggetti al
contributo ovvero entro il giorno 20 se il sostituto non e'  titolare
di conto fiscale.
 Per  il  versamento  del  predetto  contributo e' stato istituito il
codice-tributo  1996,  denominato   "Contributo   straordinario   per
l'Europa - Sostituti di imposta".
 Il  pagamento  del  contributo  contraddistinto dal predetto codice,
trattenuto  sulle  retribuzioni  e  sui  compensi   corrisposti,   va
effettuato dai sostituti di imposta di cui all'articolo 23 del D.P.R.
29  settembre  1973,  n.  600,  al  concessionario  della riscossione
competente in ragione del domicilio fiscale o  mediante  delega  alle
banche   utilizzando  la  modulistica  da  conto  fiscale  e  quindi,
rispettivamente, la distinta Mod. 21 o la delega di pagamento Mod. C,
ovvero,  in  caso  di  pagamento  tramite  gli  uffici  postali,   il
bollettino  Mod.  31.  I  contribuenti  non  piu'  intestatari  o non
intestatari  di  tale   conto   eseguono,   invece,   il   versamento
esclusivamente  al  concessionario competente utilizzando la distinta
Mod. 1 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.
 Sui modelli di versamento, ove e' richiesto, non va citato l'Ufficio
o il Centro  di  Servizio  cui  e'  destinata  la  dichiarazione  dei
redditi.
 Il  periodo  di riferimento da riportare sui modelli di cui sopra e'
l'anno 1997 e il mese precedente a quello del  versamento  nel  corso
del  quale  e'  stata effettuata la ritenuta, da indicare nella forma
MM.AA..
 Le somme di cui al  predetto  codice,  al  netto  delle  commissioni
spettanti,  sono  versate per intero all'Erario-Stato, capitolo 1051,
all'articolo 2.
6. Altri redditi
 Per tutti i soggetti che hanno percepito redditi diversi  da  quelli
di  lavoro  dipendente, per i lavoratori dipendenti in possesso anche
di  altri  redditi  (ovvero  che  hanno  sostenuto  nel  1996   oneri
deducibili)  e per gli eredi dei contribuenti deceduti, relativamente
ai redditi del  deceduto,  il  contributo  straordinario,  come  gia'
accennato,  deve  essere  determinato  dal  contribuente  in  sede di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno  1996
e  deve  essere  versato  in  due  rate  di  pari importo nei termini
previsti, rispettivamente, per il versamento a saldo dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche  relativa all'anno 1996, vale a dire
entro il 31 maggio 1997, e per il  versamento  a  titolo  di  acconto
della  seconda  o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997,
vale  a  dire  entro  il  30   novembre   1997   (termini   prorogati
rispettivamente  al  2 giugno e al 1 dicembre 1997, cadendo il giorno
31 maggio di sabato e il 30 novembre di domenica).
 Inoltre, poiche', come gia' detto, al  contributo  straordinario  si
applicano  le  disposizioni previste per le imposte sui redditi delle
persone  fisiche   in   materia   di   dichiarazione,   liquidazione,
accertamento,  riscossione,  rimborsi,  contenzioso  e  sanzioni,  ne
discende che  anche  con  riferimento  ad  esso  il  contribuente  ha
facolta'  di effettuare il versamento della prima rata del contributo
entro il 20 giugno, maggiorando l'importo da versare dello  0,50  per
cento  e senza applicazione di interessi. Qualora il versamento venga
effettuato tra il 21 e il 23 giugno 1997 la soprattassa e' ridotta al
3 per cento e non va' versata,  ma  sara'  calcolata  ed  iscritta  a
ruolo,  unitamente agli interessi, dagli uffici finanziari in sede di
liquidazione della dichiarazione (art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio
1994, convertito dalla legge 24 luglio 1994, n. 473).
 Per gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo compreso tra  il
31  gennaio e il 31 maggio il versamento del contributo e' effettuato
in unica soluzione entro il 30 novembre (1 dicembre).
 Come gia' precisato il contributo straordinario non e'  compensabile
con  alcuna  imposta,  tassa  o  contributo e, quindi, sono tenuti al
versamento  dell'intero  importo  del  contributo  dovuto  (ripartito
sempre  in  due  rate  uguali)  anche  i  contribuenti che vantano un
credito di imposta, Irpef e/o Ilor (crediti d'imposta sui  dividendi,
credito  per  imposte  pagate  all'estero,  crediti di imposta per le
imprese,   eccedenze   d'imposta    risultanti    dalla    precedente
dichiarazione dei redditi) o un credito di contributo per il servizio
sanitario nazionale.
 Il   versamento  del  contributo  straordinario  non  e'  dovuto  se
l'importo non  supera  lire  20.000.  Pertanto,  considerato  che  il
contributo,  come  gia'  detto,  va  versato  in  due  rate di uguale
importo, il versamento non va effettuato nel  caso  in  cui  ciascuna
rata sia di importo non superiore a lire 20.000.
 Per  il  versamento del contributo straordinario determinato in sede
di dichiarazione dei redditi, e' stato  istituito,  con  decreto  del
Ministro  delle  finanze  in  corso  di emanazione, l'apposito codice
tributo 4996, denominato "Contributo  straordinario  per  l'Europa  -
Autotassazione".
 Il pagamento va effettuato al concessionario competente utilizzando,
rispettivamente, la distinta Mod. 22 o la delega di pagamento Mod. D,
ovvero  il  bollettino di conto corrente postale Mod. 31. Trattandosi
di versamento diretto per autotassazione  delle  persone  fisiche,  i
contribuenti  non  intestatari  del conto fiscale oltre alla distinta
Mod. 8 o il bollettino di conto  corrente  postale  Mod.  11  possono
utilizzare  il  modello  di  delega di cui al decreto ministeriale 25
settembre 1995, contraddistinto da  carta  bianca  e  grafica  colore
azzurro, effettuando il pagamento mediante delega alle banche.
 Sui  modelli  di  versamento,  ove  e'  richiesto,  non  va indicato
l'Ufficio o il Centro di Servizio cui e' destinata  la  dichiarazione
dei redditi.
 Il  periodo di riferimento o l'anno di imposta del contributo di cui
al codice-tributo 4996 e' l'anno 1996 da indicare nella forma  AA.  o
AA.AA.   a  seconda  dello  spazio  a  disposizione  sul  modello  di
versamento.
 Le somme di cui al  predetto  codice,  al  netto  delle  commissioni
spettanti,  sono  versate per intero all'Erario-Stato, capitolo 1051,
all'articolo 3.
6.1 Ulteriori precisazioni per i lavoratori dipendenti in possesso di
altri redditi ovvero che hanno sostenuto oneri deducibili.
 Come si e' gia' accennato, anche i lavoratori dipendenti in possesso
di altri redditi (terreni, fabbricati, lavoro autonomo, ecc.,  oppure
altri  redditi  di  lavoro  dipendente erogati da un soggetto che non
riveste la qualifica di sostituto d'imposta o da un soggetto che  nel
1997  non  corrisponde alcuna retribuzione) determinano il contributo
straordinario effettivamente dovuto  in  sede  di  dichiarazione  dei
redditi relativi al 1996; tuttavia, poiche' il sostituto d'imposta e'
tenuto  a trattenere il contributo straordinario dovuto relativamente
ai redditi di lavoro dipendente  dello  stesso  anno  1996,  all'atto
della  corresponsione  delle  retribuzioni nel periodo marzo-novembre
1997, i contribuenti in questione prima di effettuare i versamenti in
autotassazione  devono  scomputare  gli  importi  trattenuti   o   da
trattenere da parte del sostituto stesso, che si considerano a titolo
di  acconto. Cosi', ad esempio, se il contributo straordinario dovuto
in relazione all'intero reddito  imponibile  e'  di  lire  200.000  e
quello  che  il  sostituto  (o  i  sostituti,  se in possesso di piu'
redditi  di  lavoro  dipendente  corrisposti  da  distinti  sostituti
d'imposta)  deve  trattenere  alla  fonte  e'  di  lire  120.000,  il
contribuente dovra' versare solo lire 80.000, ripartite in  due  rate
di pari importo.
 Va,  inoltre,  sottolineato  che  mentre il contributo straordinario
trattenuto alla fonte e'  determinato  in  relazione  al  reddito  di
lavoro  dipendente  percepito  nel 1996, in sede di dichiarazione dei
redditi lo stesso e' calcolato sul reddito complessivo al netto degli
oneri deducibili, e,  pertanto  potrebbe  verificarsi  che  l'importo
trattenuto  o  da  trattenere  alla  fonte (soprattutto in assenza di
altri redditi e/o in presenza di oneri deducibili) sia  eccedente  il
contributo  straordinario effettivamente dovuto dal contribuente. Per
queste ipotesi il legislatore ha stabilito che l'eventuale  eccedenza
di    contributo   straordinario   trattenuto   rispetto   a   quello
effettivamente  dovuto  dal  contribuente,  puo'  essere  chiesta   a
rimborso  ovvero  computata  in diminuzione delle imposte sui redditi
(Irpef e/o Ilor) dovute dal contribuente. Inoltre, tenuto  conto  del
tenore  letterale  della  norma,  non  e'  consentito  compensare  un
eventuale credito di contributo straordinario di un  coniuge  con  il
debito dello stesso contributo dovuto dall'altro coniuge.
 Al   riguardo,   tenuto  conto  che  la  disciplina  del  contributo
straordinario demanda al sostituto d'imposta il compito di effettuare
sempre la trattenuta alla fonte ed e' stato anche previsto  che,  ove
il  prelievo  alla  fonte  non  possa essere eseguito, per incapienza
delle retribuzioni o per cessazione  del  rapporto,  il  contribuente
debba attivarsi, previa comunicazione del sostituto stesso, e versare
"l'importo che non e' stato trattenuto" entro il 15 dicembre, si deve
ritenere   che  il  sistema  costruito  dia  sufficienti  margini  di
sicurezza per ritenere il contributo dovuto alla fonte come  un  dato
sicuro  e,  quindi, da poter considerare come integralmente acquisito
al momento della presentazione della  dichiarazione  dei  redditi  da
parte  del contribuente, anche se, a quel momento, il contributo alla
fonte e' solo parzialmente trattenuto.  Ove,  infatti,  il  sostituto
d'imposta non adempia all'obbligo, sara' sanzionato con le specifiche
sanzioni  previste  a  carico  dei sostituti che non effettuano o non
versano le  ritenute  d'acconto.  Se,  invece,  il  prelievo  non  e'
effettuato  per  incapienza  delle  retribuzioni o per cessazione del
rapporto di lavoro e il contribuente, pur avendo ricevuto la prevista
comunicazione da parte  del  sostituto  d'imposta,  non  effettua  il
versamento  dell'importo  ancora da trattenere, nei suoi confronti si
renderanno  applicabili  le  sanzioni  previste  per   l'omesso,   il
ritardato o insufficiente versamento dell'Irpef.
 Sulla  base  delle  suesposte  considerazioni,  nel  caso  in cui il
contributo straordinario da trattenere alla  fonte  sia  superiore  a
quello  determinato  in  sede  di dichiarazione dei redditi del 1996,
l'eccedenza puo', nella  stessa  dichiarazione,  essere  richiesta  a
rimborso  o  in diminuzione delle imposte dovute a saldo per il 1996.
In caso di ulteriore eccedenza di contributo (cosi' come se non  sono
dovute imposte a saldo per il periodo d'imposta 1996), la stessa puo'
essere  utilizzata in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in
acconto per il 1997. Quanto sopra esposto e' valido anche in presenza
di dichiarazione congiunta, nella  quale,  tuttavia,  l'eccedenza  di
contributo   straordinario   puo'   essere   chiesta  liberamente  in
diminuzione dell'Irpef, mentre per  quanto  riguarda  l'Ilor  ciascun
coniuge  deve  utilizzare soltanto la propria eccedenza di contributo
straordinario.
7. Soggetti che presentano il modello 730
 Il legislatore ha precisato espressamente, benche' cio'  discendesse
comunque  dall'applicazione  delle disposizioni relative alle imposte
sui redditi, che "La liquidazione, il conguaglio e  la  comunicazione
dei  dati  del contributo straordinario dovuto ...... sono effettuati
anche dai soggetti  che  prestano  l'assistenza  fiscale  avvalendosi
delle  procedure  previste  dall'articolo  78 della legge 30 dicembre
1991, n. 413."
 Pertanto, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale  sono  tenuti
alla  liquidazione,  al  conguaglio  e  alla  comunicazione  dei dati
inerenti al contributo straordinario. Con decreto del Ministro  delle
finanze in corso di emanazione, sono stati appositamente modificati i
modelli  730-4 (comunicazione del risultato contabile al sostituto) e
730-5 (bolla di consegna e ricevuta della comunicazione del risultato
contabile al sostituto d'imposta), al fine di consentire le opportune
comunicazioni. Inoltre, nel modello 730-3 (prospetto di  liquidazione
relativo  all'assistenza  fiscale  da  consegnare al contribuente) il
soggetto che presta l'assistenza fiscale dovra' inserire un  apposito
messaggio   per   informare   il  contribuente  circa  l'importo  del
contributo dovuto.
 Sulla base del modello 730 presentato dal contribuente, il  soggetto
che  presta  l'assistenza fiscale determina le imposte, il contributo
per il servizio sanitario nazionale  e  il  contributo  straordinario
dovuti.   Per   quanto   riguarda   in   particolare   il  contributo
straordinario, il soggetto che presta l'assistenza fiscale  determina
l'importo  dovuto  sul  reddito  complessivo,  al  netto  degli oneri
deducibili. Se l'assistenza  fiscale  e'  prestata  direttamente  dal
sostituto  d'imposta,  questi,  prima di determinare il contributo da
trattenere nelle due rate di giugno e  di  novembre,  deve  sottrarre
l'importo  che  egli stesso trattiene da marzo a novembre in qualita'
di  sostituto  d'imposta  e  relativo  ai  soli  redditi  di   lavoro
dipendente.  La differenza, come gia' precisato, va trattenuta in due
rate di pari importo. Se l'assistenza fiscale e' prestata da un Caaf,
questi comunica al datore di lavoro tutti gli importi da  trattenere:
Irpef,  Cssn e contributo straordinario. Poiche' anche in questo caso
il  contributo  straordinario  e'  determinato  al  lordo  di  quanto
trattenuto alla fonte, il datore di lavoro deve sottrarre all'importo
comunicato  dal  Caaf,  quanto  egli  stesso trattiene in qualita' di
sostituto d'imposta da marzo  a  novembre,  quindi  suddividere  tale
differenza  in  due  rate di pari importo, da trattenere a giugno e a
novembre.  Qualora  si  generi   una   differenza   a   credito   del
contribuente, la stessa deve essere rimborsata con la retribuzione di
giugno,  mediante  una corrispondente riduzione delle ritenute dovute
dal dichiarante, ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche.
 Contemporaneamente  all'effettuazione  del  conguaglio, il datore di
lavoro e' comunque obbligato a trattenere le quote di contributo  nei
relativi periodi di paga.
 Di  conseguenza,  i  contribuenti  che  usufruiscono dell'assistenza
fiscale  per  il  1997,  non  saranno  tenuti,  di  norma,  ad  alcun
particolare  adempimento  salvo  il caso dei lavoratori che nel corso
del 1997 hanno due o piu'  sostituti  d'imposta  che  trattengono  il
contributo straordinario alla fonte.
 In  tal caso, i lavoratori dipendenti hanno l'obbligo di comunicare,
con apposita nota, o mediante consegna di copia delle  certificazioni
modelli  101  e/o  201,  al soggetto che presta l'assistenza fiscale,
l'ammontare del contributo che verra' prelevato dai sostituti diversi
da quello che effettua le  operazioni  di  conguaglio  delle  imposte
risultanti   dal   modello   730.  In  questa  ipotesi,  infatti,  se
l'assistenza e' prestata direttamente dal datore di  lavoro,  questi,
prima  di  suddividere  l'importo del contributo straordinario in due
rate, deve sottrarre tutti gli importi indicati nelle Annotazioni dei
modelli 101 e 201 (o nell'apposita  nota)  allegati  al  730,  quindi
sottrarre l'importo che egli stesso e' tenuto a trattenere in rate da
marzo  a  novembre,  e solo a questo punto puo' dividere l'importo in
due  rate  da  trattenere  a  giugno  e  a  novembre.   Se,   invece,
l'assistenza  e'  prestata  da  un Caaf, questi comunica il sostituto
d'imposta l'importo lordo del contributo  straordinario,  precisando,
altresi'  l'ammontare  di  tale contributo che e' trattenuto da altri
sostituti  d'imposta.  Il  sostituto  d'imposta   che   effettua   il
conguaglio,  sottrae l'importo che a sua volta e' tenuto a trattenere
in qualita' di datore di lavoro e  suddivide  in  due  rate  di  pari
importo, da trattenere a giugno e a novembre. Anche in questa ipotesi
se  risulta  una  differenza  a credito del contribuente questa viene
rimborsata dal sostituto che effettua il conguaglio delle imposte sui
redditi risultanti dal modello 730 nel mese di giugno.
 E' appena il caso di precisare che si applicano, con riferimento  al
contributo  straordinario  determinato  in  sede  di liquidazione del
modello 730, tutte  le  disposizioni  che  disciplinano  l'assistenza
fiscale, comprese, ad esempio, quelle che prevedono l'applicazione di
un  interesse  dell'1%  in  caso di incapienza della retribuzione nel
mese  di  giugno  e  di conseguente slittamento del prelievo del mese
successivo, l'applicazione  della  soprattassa  del  3%  in  caso  di
rettifica  tardiva,  l'effettuazione  del rimborso anche con il monte
complessivo delle ritenute, l'obbligo di versamento diretto da  parte
del  contribuente  in  caso  di interruzione dell'assistenza fiscale,
nonche' in caso di incapienza delle retribuzioni protrattasi  fino  a
dicembre, etc..
                            *     *     *
 Gli  Uffici  in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione
alle istruzioni contenute nella presente circolare.
                                         Il direttore generale
                                     del Dipartimento delle entrate
                                                ROMANO