Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669. Chiarimenti in merito a talune disposizioni che rilevano ai fini della determinazione dei redditi del 1996 e delle relative imposte.(GU n.36 del 13-2-1997)
Vigente al: 13-2-1997
Alle direzioni regionali delle entrate Alle direzioni delle entrate per le province autonome di Trento e Bolzano Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centri di servizio di Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova, Palermo, Torino, Salerno e Trento Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate Alla Direzione generale degli affari generali e del personale Al Dipartimento del territorio Al Segretario generale Ai Ministeri Alla Ragioneria generale dello Stato Alle ragionerie provinciali dello Stato Alle direzioni provinciali del Tesoro Alla Corte dei conti Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Servizio centrale degli ispettori tributari Alle ragionerie centrali dei Ministeri Al Comando generale della Guardia di finanza La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica, hanno introdotto rilevanti novita' fiscali, talune delle quali hanno effetto sin dal periodo d'imposta 1996. In particolare: a) e' stato modificato il criterio di deducibilita' o di determinazione della detrazione delle spese mediche, anche in sede di tassazione del reddito di lavoro dipendente (art. 3, comma 2, legge 23 dicembre 1996, n. 662); b) sono stati individuati gli autoveicoli per i quali e' prevista l'indeducibilita' dei relativi costi e spese nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 3, comma 21, legge 23 dicembre 1996, n. 662); c) e' stata disposta, tra l'altro, l'indeducibilita' dei compensi corrisposti ad alcuni familiari nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 3, comma 21, legge 23 dicembre 1996, n. 662); d) e' stato istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario per l'Europa, finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht (art. 3, commi da 194 a 203, legge 23 dicembre 1996, n. 662); e) e' stato introdotto l'obbligo di versamento di un anticipo delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte (art. 1, comma 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669). Ai fini di una uniforme applicazione delle disposizioni sopra indicate con la presente vengono forniti gli opportuni chiarimenti in merito ai punti a), b), c) ed e), mentre si fa rinvio alla circolare n. 22/E del 5 febbraio 1997 per quanto riguarda il contributo straordinario per l'Europa di cui al punto d). 1. Modifica al regime relativo alle spese sanitarie, nonche' alle erogazioni da parte del datore di lavoro a fronte di spese sanitarie. 1.1. Premessa L'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato alcune modifiche agli articoli 10, comma 1, lettera b), 13-bis, comma 1, lettera c), e 48, comma 2, lettera b), del Tuir. Sulla base di tali modifiche, il trattamento fiscale delle spese sanitarie e delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro a fronte di tali spese, o dei premi assicurativi per polizze sanitarie e' cambiato come segue: a) e' stato soppresso il limite di indeducibilita' di lire 500.000 per le spese mediche e per quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap; b) e' stato ridotto da lire 500.000 a lire 250.000 il limite riguardante le spese sanitarie generiche al di sotto del quale non spetta alcuna detrazione; nel contempo e' stata introdotta una analoga franchigia di lire 250.000 per le spese sanitarie specialistiche e chirurgiche, nonche' per le protesi dentarie e sanitarie in genere; c) nell'ambito dell'art. 48, comma 2, lettera b), del Tuir: - e' stato eliminato il riferimento alle erogazioni effettuate dal datore di lavoro, in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, in forma assicurativa a fronte di spese sanitarie; - relativamente alle spese sanitarie rimborsate direttamente dal datore di lavoro, e' stato previsto che le stesse non sono piu' soltanto quelle "interamente deducibili" - da intendersi "detraibili" ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 - ma tutte quelle di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir, comprese quindi anche le spese sanitarie per le quali la detrazione spetta sull'importo eccedente la franchigia di lire 250.000. La suesposta disciplina entra in vigore dal 1 gennaio 1996. 1.2. Nuovi criteri di deduzione e di detrazione delle spese sanitarie. Con la modifica indicata al punto a) del paragrafo precedente, le spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del Tuir e cioe' quelle mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' e menomazione, sostenute dai portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono ora interamente deducibili. Ne deriva che il contribuente potra' portarle interamente in deduzione dal reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi, senza piu' dover tener conto della franchigia di lire 500.000. In merito alla nuova disciplina di cui al punto sub b), si sottolinea, innanzitutto, che non si devono piu' distinguere le spese specialistiche, chirurgiche e quelle per le protesi dentarie e sanitarie dalle spese mediche generiche; infatti, tali spese sono ormai cumulabili tra loro ai fini del calcolo della detrazione nella misura prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir, essendo stato uniformato il loro regime fiscale. Ai fini dell'individuazione delle spese sanitarie devono intendersi qui richiamate tutte le circolari e le risoluzioni emanate in precedenza dall'Amministrazione finanziaria. Per quanto concerne, poi, le spese per le quali puo' risultare dubbio l'inquadramento in una delle tipologie elencate nella nuova lettera c) dell'articolo 13- bis, si fa presente che si rendera' necessario far riferimento ai provvedimenti del Ministero della Sanita' che contengono l'elenco delle specialita' farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche, delle protesi, etc.. Una volta inquadrata la spesa tra quelle sanitarie elencate nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir, il contribuente potra' usufruire, in sede di dichiarazione dei redditi, della detrazione di imposta nella misura del 22 per cento della parte di spese sanitarie (specialistiche, chirurgiche, generiche, protesi dentarie e sanitarie) che eccede lire 250.000. La suddetta disciplina si applica anche in sede di tassazione del reddito di lavoro dipendente e, quindi, anche i datori di lavoro dovranno calcolare le detrazioni spettanti sulle erogazioni da essi effettuate a fronte delle predette spese sanitarie, alla stregua dei nuovi limiti, tenendone conto anche ai fini delle operazioni di conguaglio e del rilascio del modello 101, come sara' chiarito nel paragrafo successivo. Per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacita' motorie, nessuna variazione e' stata apportata dal provvedimento in esame; conseguentemente, il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi (ovvero in sede di tassazione del reddito di lavoro dipendente da parte del datore di lavoro), continuera' a usufruire della detrazione nella misura del 22 per cento sull'intero importo, come disposto dal piu' volte citato articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir. Per completezza di argomento, e' opportuno sottolineare che l'art. 1, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto, a partire dal 1 gennaio 1997, la possibilita' di calcolare la detrazione nella misura del 22 per cento anche sull'intero ammontare della spesa sostenuta per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per quanto riguarda le spese sanitarie rimborsate dal datore di lavoro in forma assicurativa, in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, si precisa che, in conseguenza della modifica apportata all'articolo 48, comma 2, lettera b), del Tuir, secondo la quale (come meglio si vedra' nel paragrafo successivo) il datore di lavoro non puo' piu' riconoscere alcuna detrazione a fronte del premio assicurativo, il lavoratore dipendente potra' indicare dette spese nella dichiarazione dei redditi al fine di usufruire della detrazione ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lett. c), del Tuir. Infatti le spese medesime, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), si considerano rimaste a carico, in quanto il premio assicurativo oggetto dell'erogazione da parte del datore di lavoro concorre a formare il reddito di lavoro dipendente e per esso non spetta piu' alcuna detrazione. E' appena il caso di ricordare che le spese in questione devono essere comprovate da idonea documentazione. 1.3. Adempimenti dei datori di lavoro. Come gia' rilevato nel precedente paragrafo, le modifiche apportate hanno rilevanza anche in sede di tassazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, si rendono necessari alcuni chiarimenti anche ai fini delle operazioni di conguaglio che i datori di lavoro o enti erogatori devono effettuare ai sensi dell'articolo 23, terzo comma e 29, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, entro due mesi dalla fine dell'anno, nonche' per la compilazione del certificato modello 101, relativo ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati al lavoro dipendente, di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 47 del Tuir corrisposti nel 1996. A decorrere dal 1 gennaio 1996, la disciplina delle erogazioni fatte dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie sostenute dai lavoratori puo' essere cosi' sintetizzata: - le erogazioni riguardanti le spese mediche deducibili ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del Tuir, concorrono come prima a formare il reddito di lavoro dipendente (nessuna modifica pertanto e' intervenuta in proposito). Il lavoratore puo' fruire della deduzione solo in sede di dichiarazione dei redditi; - le erogazioni riguardanti le spese sanitarie di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), concorrono anch'esse a formare il reddito di lavoro dipendente (anche in questo caso quindi nessuna modifica), ma per esse il datore di lavoro riconosce una detrazione d'imposta calcolata: a) sul loro intero importo per le spese riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacita' motorie (dal 1 gennaio 1997 analoga disciplina va applicata anche alle spese per sussidi tecnici o informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104); b) sulla parte che eccede lire 250.000 per le spese mediche generiche, chirurgiche, specialistiche, nonche' per le protesi dentarie e sanitarie in genere (nuova disciplina). Resta fermo che le spese sub a) e quelle sub b) devono risultare nel modello 101, nel quale deve essere indicato altresi' l'importo della detrazione attribuita; - in caso di erogazioni fatte dal datore di lavoro mediante una polizza assicurativa, a fronte di spese sanitarie, l'importo del premio assicurativo concorre a formare il reddito di lavoro dipendente e per esso non puo' essere riconosciuta alcuna detrazione. Tenuto conto che le modifiche sono state apportate alla fine dell'anno 1996 con riferimento al quale le stesse trovano applicazione (legge 23 dicembre 1996, n. 662), i datori di lavoro potrebbero aver tenuto in detto anno comportamenti difformi e, quindi, in sede di conguaglio di fine anno devono uniformare la tassazione del reddito di lavoro dipendente a quanto teste' esposto. Per quanto riguarda la compilazione del certificato modello 101, si precisa quanto segue: 1. al punto 12 del certificato modello 101 il datore di lavoro dovra' indicare l'intero importo delle erogazioni da esso effettuate, in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali non solo a fronte di spese sanitarie specialistiche e chirurgiche, protesi dentarie e sanitarie, ma anche di quelle generiche, considerato che sono ora fra loro cumulabili ai fini della detrazione. Nel punto 6 dello stesso mod. 101 deve essere riportato l'importo della detrazione calcolata al netto della franchigia di lire 250.000, valida sia per le spese sanitarie specialistiche, chirurgiche e protesi, che per quelle generiche e cioe' il 22 per cento dell'importo indicato al punto 12 che eccede lire 250.000; 2. per quanto concerne le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie da indicare al punto 12-bis del certificato mod. 101, e cioe', quelle riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti, nessuna variazione e' stata apportata dal provvedimento in oggetto. Conseguentemente il datore di lavoro dovra' indicare nel punto 12-bis l'intero importo delle stesse. Nel punto 6 dello stesso mod. 101 il datore di lavoro continuera' ad indicare la detrazione spettante calcolando il 22 per cento dell'intero importo riportato nel punto 12-bis del modello 101 (eventualmente sommandola a quella spettante con riferimento alle erogazioni indicate nei punti 12, 13 e 14); 3. come gia' chiarito in precedenza, le erogazioni fatte dal datore di lavoro in forma assicurativa - sebbene in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali - a fronte di spese sanitarie, non sono piu' ricomprese nell'articolo 48, comma 2, lettera b), del Tuir. Pertanto, in forza del combinato disposto del novellato art. 48, comma 2, lettera b), del Tuir e dell'art. 10, comma 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il datore di lavoro non puo' piu' calcolare la detrazione del 22 per cento sui premi assicurativi per polizze sanitarie e, conseguentemente, l'importo del suddetto premio, che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, non deve essere indicato nei punti 12 e 12-bis del piu' volte citato modello 101. Si ritiene utile sottolineare nuovamente, quanto gia' precisato nel paragrafo precedente e cioe' che le spese sanitarie rimborsate a seguito di polizze sanitarie al lavoratore dipendente si considerano rimaste a carico e possono essere da questo riportate nella dichiarazione dei redditi, al fine di usufruire della detrazione del 22 per cento. Alla stregua di quanto precede e' opportuno precisare che qualora si sia gia' provveduto all'effettuazione del cennato conguaglio di fine anno e al rilascio del modello 101, sara' necessario procedere alla riapertura delle operazioni di conguaglio, nonche' alla consegna di un nuovo modello 101 sostitutivo del precedente ovvero di una documentazione integrativa del modello 101. In ogni caso deve essere rispettato il termine del 28 febbraio per la consegna del nuovo modello o della documentazione integrativa. Si ricorda che in caso di inosservanza del termine, il datore di lavoro restera' esposto alla applicazione della sanzione residuale, consistente in una pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000, prevista dall'articolo 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per ogni modello o documentazione integrativa non consegnato o tardivamente consegnato. Nel caso in cui, invece, relativamente a rapporti di lavoro dipendente cessati nel corso del 1996, sia stata ugualmente attribuita dal datore di lavoro la detrazione relativa al premio assicurativo a fronte di spesa sanitarie, il lavoratore dipendente sara' tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, per liquidare correttamente l'imposta dovuta alla luce della nuova normativa, senza tener conto della predetta detrazione ma facendo comunque valere in tale sede la eventuale detrazione spettante per le spese sanitarie rimborsate dal datore di lavoro in forma assicurativa. Analogamente sara' tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il lavoratore dipendente che ha interrotto il proprio rapporto di lavoro e che deve restituire parte della detrazione ad esso concessa dal datore di lavoro sulle erogazioni da esso effettuate direttamente, cioe' non in forma assicurativa, a fronte di spese sanitarie specialistiche, chirurgiche e protesi dentarie e sanitarie, per le quali la predetta detrazione e' stata concessa sull'intero importo senza tener conto di alcuna franchigia. Inoltre, si fa presente che, qualora il lavoratore dipendente abbia intrattenuto successivi rapporti di lavoro con diversi datori nel corso del 1996 ed abbia chiesto al successivo datore di tener conto degli emolumenti erogati, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate, sara' l'ultimo datore di lavoro che dovra' effettuare le operazioni di conguaglio alla luce dei criteri sopra esposti anche con riferimento ai precedenti rapporti di lavoro. Come illustrato nella circolare n. 22/E del 5 febbraio 1997, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 3, comma 201, del provvedimento in esame, i datori di lavoro o enti eroganti devono riportare nelle certificazioni di cui all'articolo 7-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, e in particolare nello spazio riservato alle Annotazioni, ovvero in una documentazione integrativa, l'ammontare dei redditi soggetti al contributo straordinario per l'Europa, l'ammontare delle detrazioni spettanti, nonche' l'ammontare del contributo dovuto al netto delle suddette detrazioni. Si ricorda che anche qualora venga consegnata la predetta documentazione integrativa, contenente i dati richiamati, deve essere rispettato il termine del 28 febbraio. 2. Disposizioni relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo 2.1. Premessa L'articolo 3, commi da 21 a 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato alcune modifiche all'articolo 50 del Tuir., riguardante le modalita' di determinazione del reddito di lavoro autonomo, che hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996. 2.2. Limiti alla deducibilita' delle spese per gli autoveicoli Con la modifica apportata dal comma 21, lettera a), del citato articolo 3 all'articolo 50, comma 4, del Tuir., sono state individuate, sulla base del nuovo codice della strada, gli autoveicoli per i quali e' prevista l'indeducibilita' dei relativi costi e spese. Infatti, e' stato sostituito il riferimento all'articolo 26, lettere a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non piu' in vigore, con quello all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del nuovo codice della strada, approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Rispetto alla previgente disciplina, con la menzione della lettera m) del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e' stata introdotta l'indeducibilita' dei costi e delle spese relativi agli autocaravan. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1996, non sono deducibili, in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e ai seguenti autoveicoli con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o a 2500 centimetri cubici se con motore diesel: 1) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; 2) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; 3) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. Con riferimento agli autocaravan, si precisa che l'indeducibilita' dei relativi costi e spese si applica anche qualora tali veicoli siano stati acquistati anteriormente al 1 gennaio 1996. 2.3. Indeducibilita' dei compensi ai familiari Il comma 21, lettere b) e c) del citato articolo 3, modificando il comma 6 dell'articolo 50 ed inserendo il comma 6-bis al medesimo articolo, ha previsto l'indeducibilita', in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, dei compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta dal coniuge e da taluni familiari dell'artista o professionista. In particolare, l'indeducibilita' opera relativamente ai compensi erogati: - al coniuge; - ai figli, affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro; - agli ascendenti. La medesima norma dispone tale indeducibilita' anche nel caso in cui l'esercizio dell'arte o della professione sia svolto in forma associata o societaria e stabilisce altresi' che i compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti. In proposito, si ritiene che la disposizione in commento riguardi i compensi corrisposti ai predetti soggetti in qualita' di lavoratori dipendenti, di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' di collaboratori occasionali. La disposizione non si applica, invece, ai compensi erogati al coniuge o ai predetti familiari per prestazioni di lavoro autonomo artistico o professionale di cui all'articolo 49, comma 1, del Tuir in quanto la disposizione in esame usa la locuzione "lavoro prestato" con riferimento al lavoro dipendente e "opera svolta" con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonche' occasionale. Proprio la locuzione "opera svolta", infatti, non si puo' riferire ai lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, in quanto questi ultimi non svolgono un'opera per conto di un terzo ma prestano autonomamente servizi a terzi. Inoltre, stante l'introduzione nel comma 6 dell'articolo 50 del Tuir del riferimento ai limiti introdotti nel successivo comma 6-bis, l'indeducibilita' si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza effettuati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996. Considerato che per effetto della nuova normativa i compensi erogati nel 1996 per i quali non e' consentita la deducibilita' in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo non costituiscono reddito per i percipienti, all'atto della cessazione del rapporto occorrera' assoggettare a tassazione soltanto le indennita' per la cessazione dei rapporti di lavoro maturate fino al 31 dicembre 1995, ossia la quota delle indennita' corrispondente agli accantonamenti fiscalmente dedotti. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista (dalla associazione o societa') per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori. Il comma 22 della disposizione in esame stabilisce, inoltre, relativamente ai compensi assoggettati a tassazione nel 1996, che le ritenute operate sui medesimi compensi sono scomputate direttamente dal soggetto erogante. Tale recupero verra' effettuato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1996. 3. Acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata L'art. 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del Tuir, nonche' dell'art. 7 comma 3 del medesimo testo unico da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte. Il versamento del predetto acconto del 20 per cento e' dovuto con riferimento ai seguenti redditi, ove non soggetti a ritenuta alla fonte: - plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu' di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu' di cinque anni; - plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; - indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare; - indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu' anni; - redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di societa' di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni; - redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a cinque anni; - somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti; - somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto, nonche' gli acconti e le anticipazioni, e le altre indennita' di lavoro dipendente, comprese le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente; - indennita', acconti e anticipazioni percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme ed i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; - emolumenti arretrati di lavoro dipendente, compresi gli arretrati del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115; - redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa. La somma da versare a titolo di acconto deve essere determinata applicando l'aliquota del 20 per cento all'ammontare imponibile dei redditi indicati nella dichiarazione dei redditi (ad esempio, all'ammontare della plusvalenza realizzata mediante cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria). Per il trattamento di fine rapporto e le indennita' equipollenti, ai fini del calcolo dell'ammontare imponibile, occorre ridurre l'ammontare delle indennita' (al netto dei contributi obbligatori eventualmente a carico del dipendente) di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata al mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma e' proporzionalmente ridotta. Il versamento deve essere effettuato con le stesse modalita' e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi e con applicazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, e pertanto, entro il: - 31 maggio; - 20 giugno, applicando la soprattassa dello 0,50 per cento da versare unitamente all'imposta; - 23 giugno, con la soprattassa del 3 per cento che sara', invece, iscritta a ruolo direttamente dall'Amministrazione finanziaria. Per il versamento del predetto tributo e' istituito il seguente codice-tributo, cosi' denominato: 4200 Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669. Il pagamento va effettuato al concessionario competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente utilizzando, rispettivamente, la distinta Mod. 22 o la delega di pagamento Mod. D, ovvero il bollettino di conto corrente postale Mod. 31. I contribuenti non intestatari o non piu' intestatari di conto fiscale, oltre alla distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, possono utilizzare il modello di delega di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995, contraddistinto da carta bianca e grafica colore azzurro, effettuando il pagamento mediante delega alle banche. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di cui sopra e' l'anno per il quale si versa l'acconto da indicare nella forma AA. o AA.AA. a seconda dello spazio a disposizione sul modello di versamento. Le somme di cui al predetto codice, al netto delle commissioni spettanti, sono versate per intero all'Erario-Stato, Capitolo 1023, articolo 23. La disposizione in commento entra in vigore - ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 - il 1 gennaio 1997 e, pertanto, il predetto acconto e' dovuto gia' con riferimento ai redditi da indicare nella dichiarazione da presentare nel 1997 relativa ai redditi del 1996. Considerato, infine, che il 31 maggio 1997 cade di sabato, il relativo versamento puo' essere effettuato entro il 2 giugno. Si precisa infine che il versamento dell'acconto, fissato nella misura del 20 per cento dei redditi sopra elencati, e' dovuto anche qualora le imposte che risulteranno definitivamente dovute saranno di ammontare inferiore allo stesso; in tal caso l'ufficio finanziario provvedera' ad effettuare il rimborso dell'eccedenza. * * * Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Il direttore generale del Dipartimento delle entrate ROMANO