Modalita' per il versamento del contributo straordinario per l'Europa.(GU n.36 del 13-2-1997)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede il pagamento di un contributo straordinario per l'Europa dovuto dalle persone fisiche; Visto in particolare il comma 198 che prevede il sistema del versamento diretto per il pagamento del predetto contributo secondo le modalita' previste ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fissa i termini di versamento e rinvia ad un decreto ministeriale la definizione delle modalita' di riscossione; Visto che il comma 199, relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lettere a) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede che il contributo dovuto sia trattenuto dai soggetti, di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti e versato con le modalita' previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente; Visto lo stesso comma 199, ultimo periodo, con il quale si stabilisce che il pagamento dell'importo non trattenuto sulle retribuzioni sia comunicato agli interessati e versato da questi ultimi secondo le modalita' previste ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visto il comma 203 con quale si stabilisce che per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette, e 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi; Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567, recante il regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale; Ritenuta la necessita' di istituire nuovi codici-tributo per il pagamento del contributo straordinario per l'Europa, da versare secondo le modalita' previste per i versamenti diretti; Visto il comma 216, con il quale si stabilisce la riserva all'erario dell'entrata derivante dal pagamento del contributo; Decreta: Art. 1. 1. Il contributo straordinario per l'Europa dovuto dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 3, comma 199, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lettere a) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trattenuto dai soggetti di cui dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti, va versato dai predetti soggetti al concessionario della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale o mediante delega alle banche utilizzando rispettivamente la distinta Mod. 21 o la delega di pagamento Mod. C, ovvero, in caso di pagamento tramite uffici postali, il bollettino Mod. 31. I contribuenti non piu' intestatari di conto fiscale o non intestatari di tale conto eseguono il versamento al concessionario competente utilizzando la distinta Mod. 1 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11. 2. Per il versamento al concessionario o alla banca delle somme di cui al comma 1 e' istituito il seguente codice-tributo: 1996 - Contributo straordinario per l'Europa - Sostituti di imposta. 3. Il contributo straordinario per l'Europa dovuto dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 3, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, va versato al concessionario della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale o mediante delega alle banche utilizzando rispettivamente la distinta Mod. 22 o la delega di pagamento Mod. D ovvero, in caso di pagamento tramite gli uffici postali, il bollettino Mod. 31. I contribuenti non intestatari o non piu' intestatari di conto fiscale eseguono il versamento utilizzando la distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, ovvero mediante delega alle banche, utilizzando il modello di delega di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995, contraddistinto da carta bianca e grafica color azzurro. 4. Per il versamento al concessionario o alla banca delle somme di cui al comma 3 e' istituito il seguente codice-tributo: 4996 - Contributo straordinario per l'Europa - Autotassazione. 5. Sui modelli di versamento, ove e' richiesto, non va indicato l'ufficio o il centro di servizio cui e' destinata la dichiarazione dei redditi. 6. Il periodo di riferimento per il versamento del contributo di cui al codice-tributo 1996 e' l'anno 1997 e il mese precedente a quello del versamento a carico del quale e' stata effettuata la ritenuta da indicare nella forma MM.AA.; il periodo di riferimento o l'anno di imposta da riportare nei modelli di versamento del contributo di cui al codice-tributo 4996 e' l'anno 1996 da indicare nella forma AA. o AA.AA. a seconda dello spazio sul modello utilizzato. 7. Le somme di cui ai commi 2 e 4, al netto delle commissioni spettanti, sono versate per intero all'erario, al capo VI, capitolo 1051, rispettivamente all'art. 2, per i versamenti effettuati dai sostituti di imposta di cui al codice-tributo 1996 e all'art. 3, per quelli effettuati per autotassazione utilizzando il codice-tributo 4996. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 1997 Il Ministro: VISCO