MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 febbraio 1997 

  Modalita'  per  il  versamento  del  contributo  straordinario  per
l'Europa.
(GU n.36 del 13-2-1997)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3, commi da 194 a 203, della legge 23  dicembre  1996,
n.  662,  che prevede il pagamento di un contributo straordinario per
l'Europa dovuto dalle persone fisiche;
  Visto in particolare il  comma  198  che  prevede  il  sistema  del
versamento  diretto  per il pagamento del predetto contributo secondo
le modalita' previste ai fini dell'imposta sul reddito delle  persone
fisiche,  fissa  i  termini  di  versamento  e  rinvia  ad un decreto
ministeriale la definizione delle modalita' di riscossione;
 Visto  che  il  comma  199,  relativamente  ai  redditi  di   lavoro
dipendente  ed  ai  redditi  assimilati  di cui all'art. 47, comma 1,
lettere a) e d), del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre   1986,  n.  917,  prevede  che  il  contributo  dovuto  sia
trattenuto dai soggetti, di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   sulle
retribuzioni  e  sui  compensi corrisposti e versato con le modalita'
previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
  Visto lo  stesso  comma  199,  ultimo  periodo,  con  il  quale  si
stabilisce   che  il  pagamento  dell'importo  non  trattenuto  sulle
retribuzioni sia comunicato agli  interessati  e  versato  da  questi
ultimi secondo le modalita' previste ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche;
  Visto   il   comma   203   con  quale  si  stabilisce  che  per  la
dichiarazione, la liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,  i
rimborsi,  il  contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette,
e  28  gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di
riscossione dei tributi;
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  di  concerto  con
Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567, recante il regolamento
concernente l'istituzione del conto fiscale;
  Ritenuta  la  necessita'  di  istituire nuovi codici-tributo per il
pagamento del  contributo  straordinario  per  l'Europa,  da  versare
secondo le modalita' previste per i versamenti diretti;
  Visto  il  comma  216,  con  il  quale  si  stabilisce  la  riserva
all'erario dell'entrata derivante dal pagamento del contributo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il contributo straordinario per l'Europa  dovuto  dalle  persone
fisiche  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 199, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, relativamente ai redditi  di  lavoro  dipendente  e  ai
redditi  assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lettere a) e d), del
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
trattenuto   dai  soggetti  di  cui  dell'art.  23  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   sulle
retribuzioni  e  sui  compensi  corrisposti,  va versato dai predetti
soggetti al concessionario della riscossione  competente  in  ragione
del  domicilio  fiscale  o  mediante  delega  alle banche utilizzando
rispettivamente la distinta Mod. 21 o la delega di pagamento Mod.  C,
ovvero,  in  caso  di pagamento tramite uffici postali, il bollettino
Mod. 31. I contribuenti non piu' intestatari di conto fiscale  o  non
intestatari  di  tale  conto eseguono il versamento al concessionario
competente utilizzando la distinta Mod. 1 o il  bollettino  di  conto
corrente postale Mod. 11.
  2.  Per il versamento al concessionario o alla banca delle somme di
cui al comma 1 e' istituito il seguente codice-tributo:
   1996 -  Contributo  straordinario  per  l'Europa  -  Sostituti  di
imposta.
  3.  Il  contributo  straordinario per l'Europa dovuto dalle persone
fisiche ai sensi dell'art. 3, comma  198,  della  legge  23  dicembre
1996,   n.  662,  va  versato  al  concessionario  della  riscossione
competente in ragione del domicilio fiscale o  mediante  delega  alle
banche utilizzando rispettivamente la distinta Mod. 22 o la delega di
pagamento  Mod.  D  ovvero,  in  caso di pagamento tramite gli uffici
postali, il bollettino Mod. 31. I contribuenti non intestatari o  non
piu'  intestatari di conto fiscale eseguono il versamento utilizzando
la distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11,
ovvero mediante delega alle banche, utilizzando il modello di  delega
di  cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995, contraddistinto da
carta bianca e grafica color azzurro.
  4. Per il versamento al concessionario o alla banca delle somme  di
cui al comma 3 e' istituito il seguente codice-tributo:
   4996 - Contributo straordinario per l'Europa - Autotassazione.
  5.  Sui  modelli  di  versamento, ove e' richiesto, non va indicato
l'ufficio o il centro di servizio cui e' destinata  la  dichiarazione
dei redditi.
  6.  Il  periodo  di riferimento per il versamento del contributo di
cui al codice-tributo 1996 e' l'anno 1997  e  il  mese  precedente  a
quello  del  versamento  a  carico  del  quale e' stata effettuata la
ritenuta da indicare nella forma MM.AA.; il periodo di riferimento  o
l'anno  di  imposta  da  riportare  nei  modelli  di  versamento  del
contributo di cui al codice-tributo 4996 e' l'anno 1996  da  indicare
nella  forma  AA.  o  AA.AA.  a  seconda  dello  spazio  sul  modello
utilizzato.
  7. Le somme di cui ai commi 2  e  4,  al  netto  delle  commissioni
spettanti,  sono  versate per intero all'erario, al capo VI, capitolo
1051, rispettivamente all'art. 2, per  i  versamenti  effettuati  dai
sostituti  di imposta di cui al codice-tributo 1996 e all'art. 3, per
quelli effettuati per autotassazione  utilizzando  il  codice-tributo
4996.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 febbraio 1997
                                                   Il Ministro: VISCO