PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 19 febbraio 1977, n. 3 

  Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56/65, tempo parziale
e disciplina delle incompatibilita'.
(GU n.44 del 22-2-1997)
 
 Vigente al: 22-2-1997  
 

                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  A tutti i Ministeri -  Gabinetto  -
                                  Direz. gen. AA.GG. e personale
                                  Alle   Aziende  ed  Amministrazioni
                                  autonome dello Stato
                                  A  tutti  gli  enti  pubblici   non
                                  economici
                                  All'ISTAT - Direzione generale
                                  Al CNEL - Segretariato generale
                                  All'Istituto     superiore    della
                                  sanita'  -  servizi  amministrativi
                                  del personale
                                  A tutte le regioni
                                  A tutte le province
                                  A tutti i comuni
                                  A  tutte  le  camere  di commercio,
                                  industria,      artigianato       e
                                  agricoltura
                                  A tutte le comunita' montane
                                  Alla    Scuola    superiore   della
                                  pubblica amministrazione
                                  All'A.RA.N.
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza della Repubblica  -
                                  Segretariato generale
                                  Ai  commissari di Governo presso le
                                  regioni e province autonome
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Unioncamere
  La  legge   662   del   23   dicembre   u.s.,   sulle   misure   di
razionalizzazione    della    finanza   pubblica,   contiene   alcune
disposizioni (art. 1, commi da 56  a  65)  relative  al  rapporto  di
lavoro  a  tempo  parziale  e  al  regime  delle incompatibilita'. La
presente circolare fornisce  alcune  indicazioni  per  l'applicazione
tempestiva ed uniforme delle norme.
  Le   nuove   disposizioni  modificano  la  preesistente  disciplina
dell'istituto del part time.
  Le novita' vogliono favorire una piu'  ampia  diffusione  del  part
time,   attenuando   i   vincoli  che  limitavano  e  rendevano  poco
conveniente la trasformazione del rapporto da  tempo  pieno  a  tempo
parziale.  Resta  invariata  la  preesistente  disciplina  di origine
legislativa  o  contrattuale  per  le  parti  non   espressamente   o
implicitamente abrogate, quali il trattamento giuridico ed economico,
le  modalita'  di  ritorno  al tempo pieno, i contingenti massimi per
qualifica.
1. Allargamento dell'ambito dei destinatari (comma 57).
  La prima, significativa, innovazione  e'  quella  dell'allargamento
dei potenziali fruitori del part time. Tutto il personale dipendente,
appartenente  alle  varie  qualifiche o livelli, escluso il personale
con qualifica dirigenziale,  puo'  chiedere  il  passaggio  al  tempo
parziale.  Possono  quindi  chiedere il part time anche le qualifiche
piu' elevate (che svolgono funzioni  ispettive,  di  direzione  o  di
coordinamento  di unita' organiche centrali o periferiche o che hanno
l'obbligo della resa del conto giudiziale), che erano  escluse  dalla
disciplina precedente.
  Non  possono chiedere il part time: il personale militare, le Forze
di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 2. Presentazione ed accoglimento della domanda (comma 58).
  Altra disposizione coerente con l'obiettivo di estendere il ricorso
al part time e' quella che prevede un  termine  ridotto  (60  giorni)
dalla  domanda  da  parte  dell'interessato  trascorso  il  quale  si
determina comunque la trasformazione del rapporto. E'  stata  percio'
superata   la   preesistente  disciplina  generale  che  regolava  la
presentazione e l'accoglimento delle domande, caratterizzata da tempi
molto piu' dilatati e cadenzati annualmente alla data del 30  aprile,
e  soprattutto  dal  potere  discrezionale  di  concedere  o  meno la
trasformazione.
  Gli interessati possono presentare  domanda  in  qualsiasi  periodo
dell'anno.  E'  appena  il  caso,  quindi, di richiamare l'attenzione
sulla  necessita'  di  provvedere  immediatamente   alle   operazioni
organizzative  eventualmente  necessarie  per  far fronte di volta in
volta  alle  richieste  (es.:   spostamenti   di   altro   personale,
affidamento   di   compiti   non  incompatibili  con  la  prestazione
temporalmente ridotta, ecc .) ricorrendo al  potere  di  differimento
solo se strettamente necessario.
3. Forma scritta.
  Le   modalita'   di   svolgimento   della  prestazione  (part  time
orizzontale  o  verticale,  modulazione  specifica   dell'orario   in
relazione a quello ordinario) dovranno essere concordate per iscritto
nell'ambito dei criteri e delle modalita' che saranno stabiliti dalla
contrattazione    collettiva.   Nell'attesa   della   suddetta   fase
contrattuale, qualora il dipendente non intenda adattare  la  propria
richiesta   alle   esigenze   dichiarate   dall'amministrazione,   la
trasformazione avverra' secondo le modalita' indicate dal  dipendente
stesso,     fermo     restando     il    potere    di    differimento
dell'amministrazione.
  Per accelerare i  tempi  di  svolgimento  della  fase  contrattuale
verranno quanto prima impartite all'Aran apposite direttive.
  Nell'eventualita'  che il termine dei sessanta giorni dalla domanda
dovesse decorrere in assenza di espliciti atti  dell'amministrazione,
la  trasformazione  si produrrebbe secondo le modalita' che lo stesso
dipendente avra' avuto cura di indicare.  Anche  in  questo  caso  e'
comunque   necessario   l'atto  scritto  per  formalizzare  le  nuove
modalita' di svolgimento della prestazione.
4. Differimento della trasformazione (comma 58, secondo periodo).
  L'amministrazione  puo' rinviare la trasformazione del rapporto per
un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine per la
costituzione automatica dello stesso  quando  da  essa  derivi  grave
pregiudizio  alla  funzionalita' del servizio. Questa situazione puo'
configurarsi, per esempio, in quei casi in cui la trasformazione  sia
chiesta    dal   personale   di   piu'   elevata   ovvero   specifica
professionalita' e in quelli in cui le modalita' di  svolgimento  non
siano state concordate.
 5. Numero delle posizioni a tempo parziale consentite.
  Uno dei punti della precedente disciplina su cui il legislatore ora
non   e'  intervenuto  riguarda  il  limite  massimo  ammissibile  di
posizioni  di  lavoro  a  tempo  parziale.  Pertanto,  i  contingenti
massimi, nella misura a suo tempo stabilita legislativamente (art. 22
L.  724/94)  e  poi  ribadita  dai  CCNL  di comparto, non sono stati
modificati.
  Nella prima applicazione delle  nuove  disposizioni  l'osservazione
sistematica  dell'entita'  delle  trasformazioni potra' fornire utili
informazioni per modificare eventualmente, mediante la contrattazione
collettiva, i contingenti massimi di rapporti a tempo parziale.
  La  mancanza  di  discrezionalita'  dell'amministrazione  ai   fini
dell'accoglimento   della  domanda  di  trasformazione  del  rapporto
determina che non possono piu' essere definiti contingenti  inferiori
ai  tetti  massimi stabiliti dai contratti. Solo in alcuni settori e'
prevista  espressamente  una  procedura  apposita  per  stabilire   i
contingenti  (si  veda la previsione, al comma 58, ultimo periodo, di
appositi decreti interministeriali per i settori giustizia, difesa  e
sicurezza   dello   Stato,  ordine  e  sicurezza  pubblica).  Con  le
amministrazioni centrali  interessate  sono  in  corso  contatti  per
individuare  il  personale  che esercita competenze istituzionali nei
settori considerati, definire i relativi  contingenti  massimi  e  le
modalita' di costituzione del rapporto.
  L'amministrazione  e' quindi tenuta ad accogliere le domande fino a
raggiungere il limite dei contingenti massimi per ciascuna qualifica.
  Le nuove norme prevedono che le  amministrazioni  possono  assumere
personale  anche in deroga al divieto di assumere disposto per l'anno
1997 dalla stessa legge n. 662/1996, alle  condizioni  stabilite  dal
comma 59 dell'articolo 1. A tale proposito e' bene ricordare che:
   prima  di  procedere alle assunzioni occorre esperire le procedure
di mobilita', che consistono  innanzitutto  nella  riallocazione  del
proprio   personale   dislocato  in  sedi  diverse.  In  mancanza  di
situazioni di esubero da riassorbire mediante mobilita'  interna,  le
amministrazioni avranno cura di comunicare le disponibilita' di posti
che  si  intendono  coprire  con  assunzioni  in  modo  da consentire
l'eventuale  reperimento  di  personale  attraverso  i  canali  della
mobilita'  intercompartimentale.  Trascorsi inutilmente trenta giorni
dalla richiesta sara' possibile avviare le procedure di reclutamento;
   la contrattazione collettiva nazionale stabilira' le  forme  e  le
modalita'  di utilizzo della quota parte (50 per cento) delle risorse
disponibili a seguito delle trasformazioni da  tempo  pieno  a  tempo
parziale, ai fini dell'incentivazione dei processi di mobilita';
   le  assunzioni,  se  effettuate  con  un  contratto part time, non
possono superare il tetto dei contingenti massimi;
   le amministrazioni dovranno tenere conto delle risorse finanziarie
risparmiate annualmente dalle trasformazioni dei  rapporti  da  tempo
pieno  a tempo parziale, cosi' come ripartite in base alla previsione
del citato comma 59.
  La  deroga  al blocco delle assunzioni, consentita nei limiti della
ripartizione dei risparmi ora descritti, e'  esercitabile  anche  per
assumere personale a tempo pieno. Restano naturalmente ferme le altre
situazioni  gia'  consentite di deroga al blocco delle assunzioni (si
veda comma 46 dello stesso articolo 1)  per  la  copertura  di  altri
posti eventualmente vacanti.
  In  merito  alla  questione  dei contingenti, calcolati su ciascuna
qualifica, la legge prevede il diritto di precedenza (comma  64)  per
coloro che assistono handicappati gravi, malati di mente, anziani non
autosufficienti  nonche' per i genitori con figli minori in relazione
al loro numero. Poiche' le  domande  potranno  essere  presentate  in
qualsiasi periodo dell'anno occorrera' innanzitutto tenere conto, nei
sessanta  giorni  di  tempo  previsti  per  la  trasformazione, della
contestuale presenza di domande presentate da chi puo' far valere  la
precedenza;  queste domande hanno la precedenza nell'ambito dei posti
trasformabili.
  Si chiarisce infine che il personale gia' in  part  time  ai  sensi
della  disciplina  previgente  va conteggiato ai fini del calcolo del
numero massimo di trasformazioni ammesse.
6. Limiti allo svolgimento di altre attivita' lavorative  (commi  56,
60 e 61).
  Le  innovazioni  piu'  consistenti si rinvengono proprio nel regime
delle incompatibilita', che viene  ora  reso,  qualora  l'orario  non
superi  il  50  per  cento  di  quello  pieno,  ancor piu' flessibile
rispetto alla disciplina precedente sul part time.  In  questo  caso,
infatti,  e' consentito svolgere anche un'altra attivita' lavorativa,
subordinata (purche' questa non intercorra con altra amministrazione)
o autonoma, anche mediante  iscrizione  ad  albi,  a  condizione  che
l'ulteriore   attivita'  non  sia  in  conflitto  con  gli  interessi
dell'amministrazione. Secondo  la  precedente  disciplina  invece  le
altre  prestazioni  erano consentite solo se non interferivano con le
esigenze di servizio e  non  erano  incompatibili  con  le  attivita'
svolte.  L'impegno a non svolgere attivita' che possano concretamente
confliggere con quelle istituzionali  della  propria  amministrazione
dovra' essere formalizzato nel contratto individuale.
  Questa  significativa  attenuazione del dovere di esclusivita', per
il quale la regola e' che la doppia attivita' e' consentita mentre il
diniego ha ora carattere  chiaramente  residuale,  e'  pero'  ammessa
soltanto  quando  l'orario  di  lavoro  non superi la meta' di quello
ordinario.
  In tutti gli altri casi, cioe' nelle situazioni  di  part  time  ad
orario  maggiore  del  50  per  cento  (anche se gia' esistenti prima
dell'entrata in vigore della legge 662) ed in quelle  di  prestazioni
ad  orario  pieno  rese  dal  restante personale, senza eccezioni, il
tradizionale  dovere  di  esclusivita'  resta  confermato  nella  sua
portata  generale,  salvo  i  casi di deroga consentiti da specifiche
disposizioni riferentisi a settori ben individuati.
  Risultano invece chiaramente rafforzate  le  sanzioni,  poiche'  e'
diventata   giusta   causa   di   licenziamento   (per  il  personale
contrattualizzato, ovvero la decadenza per il personale  tuttora  non
contrattualizzato)  la  violazione  del divieto di svolgere attivita'
ulteriore  non  autorizzata  (comma  61).  Quando  risulti   che   un
dipendente  svolge  altra  attivita'  lavorativa  senza  la richiesta
autorizzazione,  le  amministrazioni  possono ricorrere alla sanzione
disciplinare del licenziamento,  secondo  le  procedure  di  garanzia
previste  dai contratti collettivi. Costituisce violazione del dovere
di esclusivita' anche la mancata comunicazione di imminente inizio di
nuova attivita' da parte  di  chi  gia'  stia  in  regime  di  orario
ridotto,  poiche' la disposizione citata prevede di comunicare "entro
15 giorni" l'eventuale successivo inizio di attivita'.
  Data  la  severita'  degli  effetti   che   possono   derivare   da
comportamenti  omissivi  o  non  veritieri,  e'  opportuno richiamare
l'attenzione  dei  dipendenti  sulla  necessita'  di  richiedere   la
prescritta  autorizzazione anche quando essi intendano svolgere altri
lavori   occasionali.   L'autorizzazione,   continuera'   ad   essere
rilasciata  nei limiti e alle condizioni ricavabili dalla consolidata
prassi applicativa della disciplina generale (risalente  all'articolo
60  del  DPR  3/1957  e  confermata anche dall'articolo 58 del D.Lgs.
29/1993)  ovvero  da  quella  speciale  esistente   per   particolari
categorie  (per  esempio, il personale docente e il personale medico)
per le quali il regime  speciale  delle  attivita'  consentite  opera
invece al di fuori della descritta disciplina del part time.
  Il  richiamo  all'osservanza della nuova disposizione e' tanto piu'
opportuno se  si  considera  che  l'entrata  in  vigore  delle  nuove
sanzioni,  fissata  al  1›  marzo  prossimo,  e'  posteriore a quello
dell'intera legge. Entro tale data  dovranno  cessare  le  situazioni
vietate, per non ricadere nella sanzione sopra indicata.
  Data la novita' del regime sanzionatorio sara' opportuno richiamare
l'attenzione  dei  dipendenti sulla normativa in argomento e far loro
prendere visione della presente circolare, possibilmente prima  della
scadenza del suddetto termine.
  Viste  le  numerose  richieste  di chiarimenti, si ribadisce che le
attivita'   consentite   sono   comunque    tali    se    autorizzate
dall'amministrazione,  la  quale  continuera'  ad attenersi ai propri
consolidati indirizzi. Si rammenta soltanto,  in  questa  sede,  che,
fatti salvi i regimi speciali previsti da fonti normative settoriali,
le  attivita'  extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili
quando:
   1. oltrepassano i limiti della saltuarieta' e occasionalita';
   2. si riferiscono allo svolgimento di libere professioni.  Restano
ferme  le  deroghe  gia'  previste da particolari disposizioni che in
taluni casi (ad esempio per gli psicologi) ammettono l'iscrizione  in
elenchi speciali ovvero anche in quelli ordinari.
  Le  attivita'  consentite  sono, comunque, un'eccezione rispetto al
prevalente e generale principio di incompatibilita'  Per  questo,  il
potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato
secondo  criteri  oggettivi  e  idonei a verificare la compatibilita'
dell'attivita' extra istituzionale in base alla natura della  stessa,
alle  modalita'  di  svolgimento e all'impegno richiesto. Si rammenta
che l'autorizzazione si intende accolta se il provvedimento  motivato
di diniego non sia emanato entro trenta giorni dalla richiesta.
  Sono  escluse dalle sanzioni, e quindi anche dalla necessita' della
preventiva  autorizzazione,  le  attivita'  rese  a  titolo  gratuito
esclusivamente  presso  associazioni  di volontariato o cooperative a
carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.
  Le  attivita'  gratuite  che  siano  espressione  di  diritti della
personalita'  costituzionalmente  garantiti,  quali  la  liberta'  di
associazione   e   la   manifestazione  del  pensiero  (per  esempio,
partecipazione ad associazioni, comitati scientifici,  pubblicistica,
relazioni  per convegni, collaborazioni giornalistiche, ecc.) sono da
ritenersi senz'altro esercitabili. Si tratta di  attivita'  che  sono
comunque  consentite  purche'  non interferiscano con le esigenze del
servizio  e  che,  se  a  titolo  oneroso,   sono   assoggettate   ad
autorizzazione.   Per   altre  attivita'  svolte  a  titolo  gratuito
occorrera' valutare caso per  caso  la  loro  compatibilita'  con  il
rapporto  di  lavoro  in  essere  per  cui  resta  fermo l'obbligo di
chiedere ugualmente la prescritta autorizzazione.
  Non si ha inoltre motivo di ritenere modificata la disciplina delle
autorizzazioni  quando  si   tratti   di   incarichi   conferiti   da
amministrazioni   pubbliche   (ad  esempio:  commissioni  tributarie,
consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi  sindacali,
comitati  di vigilanza, ecc.). Questa continuera' ad essere applicata
secondo gli indirizzi consolidati.
  La disciplina delle incompatibilita' non riguarda il  personale  in
distacco  o  aspettativa  sindacale  o per cariche elettive quando le
attivita'  sono   connesse   all'esercizio   del   proprio   mandato,
presumendosi  in  questi  casi la non interferenza con le esigenze di
servizio.
7. Trasformazione a tempo pieno.
  Le legge 662 non modifica i  precedenti  criteri  che  regolano  la
cessazione  del  part  time  e  il  passaggio a tempo pieno. Restano,
dunque valide le previsioni dell'art. 7 del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, che fissa, in linea
generale,  il decorso di un triennio per poter chiedere il ritorno al
tempo pieno, che  avverra'  con  precedenza  su  qualsiasi  forma  di
acquisizione   di   personale.   Nell'attesa  dell'eventuale  diversa
definizione contrattuale della materia, per non vanificare il diritto
al  ritorno  al  tempo  pieno  sara'  comunque  cura  del  dipendente
presentare  la  relativa domanda con congruo anticipo, per consentire
all'amministrazione la tempestivita' dei successivi adempimenti.
8. Servizi ispettivi.
  Occorre segnalare, infine, la necessita'  che  le  innovazioni  ora
introdotte,   sia   sotto   il  profilo  dei  limiti  di  orario  che
condizionano lo  svolgimento  di  attivita'  lavorative  estranee  al
contratto  di lavoro con l'amministrazione sia con riguardo al regime
generale delle incompatibilita' valido anche per il personale a tempo
pieno, siano sottoposte ad attenta osservazione, tramite  gli  uffici
ispettivi  richiamati  dal  comma 62. Detta funzione ispettiva potra'
essere svolta anche  da  un  ufficio  della  propria  struttura  gia'
abilitato   a  compiti  di  controllo,  al  quale  sara'  formalmente
conferita anche tale specifica funzione.
  La necessita' di attivare controlli e'  assolutamente  prioritaria,
come emerge chiaramente dal tenore del comma 62, il quale prevede non
solo l'obbligo per ciascuna amministrazione di effettuare verifiche a
campione  sul  rispetto  delle disposizioni in argomento, ma anche il
coinvolgimento attivo di questo dipartimento e  del  ministero  delle
finanze.
9. Enti locali esclusi.
  Il comma 65 prevede una particolare deroga per i piccoli comuni con
meno   di   cinque   dipendenti,   purche'  non  si  tratti  di  enti
strutturalmente deficitari. Dal tenore letterale  della  disposizione
sembra  doversi  totalmente  escludere  il  personale  degli  enti in
questione da qualsiasi regime di part time, fermi restando  eventuali
rapporti  in  essere,  che  saranno  ricondotti  alle regole generali
finora descritte.
  Data la novita' delle disposizioni in argomento ed i riflessi anche
di ordine  finanziario  attesi,  si  reputa  necessario  il  costante
monitoraggio  della  diffusione  del  ricorso  al part time, al quale
provvedera' il Ministero  del  tesoro  -  Ragioneria  generale  dello
Stato, ai sensi del titolo V del D.Lgs. n. 29/1993.
  Si  coglie  infine  l'occasione  per  comunicare che e' in corso di
predisposizione il decreto interministeriale previsto dal  comma  187
dell'articolo  in argomento, sul cumulo del part time con la pensione
di anzianita'.
                                               Il Ministro: BASSANINI