MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.48 del 27-2-1997)

   Con decreto ministeriale n. 22139 dell'8 febbraio 1997:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 23  gennaio  1996  al  22  gennaio
1997,  della ditta S.p.a. Impregilo Gruppo FIAT, con sede in Milano e
unita' di Milano, Rho (Milano) e Cantieri Nazionali, Roma e Sesto  S.
Giovanni (Milano).
   Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 13 febbraio  1996  con  effetto  dal  23
gennaio  1995,  in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Impregilo Gruppo FIAT, con sede in Milano  e  unita'  di
Milano,  Rho  (Milano) e Cantieri Nazionali, Roma e Sesto S. Giovanni
(Milano), per il periodo dal 23 gennaio 1996 al 22 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza 23
gennaio 1996.
   Con esclusione dei lavoratori di cantiere e per fine fase lavori;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
13 febbraio 1996 con effetto dal  23  gennaio  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Impregilo
Gruppo FIAT con sede in Milano e unita' di  Milano,  Rho  (Milano)  e
Cantieri Nazionali, Roma e Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo
dal 23 luglio 1996 al 22 gennaio 1997.
   Istanza  aziendale  presentata  il 6 agosto 1996 con decorrenza 23
luglio 1996.
   Con esclusione dei lavoratori di cantiere e per fine fase lavori.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 22140 dell'8 febbraio 1997, a seguito
dell'approvazione  del  programma  per  ristrutturazione   aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale dell'11 dicembre 1996, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto  ministeriale
dell'11  dicembre 1996 con effetto dal 1 febbraio 1996, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Coin, con  sede
in  Venezia  e unita' di Brescia, per il periodo dal 1 agosto 1996 al
31 gennaio 1997.
   Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996  con  decorrenza  1
agosto 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22141 dell'8 febbraio 1997:
    1) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, della
ditta S.p.a. Icrot - Gruppo Ilva, con sede in  Taranto  e  unita'  di
Genova e Taranto.
   Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot -  Gruppo
Ilva,  con  sede  in  Taranto  e  unita'  di Genova e Taranto, per il
periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza  1
gennaio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta con decreto ministeriale con
effetto dal 1 gennaio 1996, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Icrot  -  Gruppo  Ilva, con sede in
Taranto e unita' di Genova e Taranto, per il  periodo  dal  1  luglio
1996 al 31 dicembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 30 luglio 1996 con decorrenza 1
luglio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
    3) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della
ditta S.p.a. Icrot - Gruppo Ilva, con sede in  Taranto  e  unita'  di
Bagnoli (Napoli), Piombino (Livorno) e Trieste.
   Parere  comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole solo per
12 mesi.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. Icrot - Gruppo Ilva, con
sede in Taranto e unita' di Bagnoli (Napoli),  Piombino  (Livorno)  e
Trieste, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1
gennaio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  decreto  ministeriale  con
effetto  dal  1  gennaio  1996, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a.  Icrot  -  Gruppo  Ilva,  con  sede  in
Taranto  e  unita' di Bagnoli (Napoli), Piombino (Livorno) e Trieste,
per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 30 luglio 1996 con decorrenza 1
luglio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
    5) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della
ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo  Ilva,  con  sede  in  Taranto  e
unita' di Bagnoli (Napoli), Genova-Campi e Taranto.
   Parere  comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole solo per
12 mesi.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi -
Gruppo  Ilva,  con  sede  in  Taranto  e  unita' di Bagnoli (Napoli),
Genova-Campi e Taranto, per il periodo  dal  1  gennaio  1996  al  30
giugno 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1
gennaio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  decreto  ministeriale  con
effetto  dal  1  gennaio  1996, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva,  con  sede
in  Taranto e unita' di Bagnoli (Napoli), Genova-Campi e Taranto, per
il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996  con  decorrenza  1
luglio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
    7)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al  26  febbraio  1996,  della
ditta  S.p.a.  Dalmine - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e
unita' di Dalmine (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione  in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Dalmine  -  Gruppo  Ilva,  con  sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di
Dalmine (Bergamo), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al  26  febbraio
1996.
   Istanza  aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1
gennaio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
    8) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, della
ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine  (Bergamo)  e
unita' di Massa.
   Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con
sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Massa, per  il  periodo  dal  1
gennaio 1996 al 30 giugno 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1
gennaio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
    9) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  decreto  ministeriale  con
effetto  dal  1  gennaio  1996, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine -  Gruppo  Ilva,  con  sede  in
Dalmine (Bergamo) e unita' di Massa, per il periodo dal 1 luglio 1996
al 31 dicembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il  1 agosto 1996 con decorrenza 1
luglio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
    10) e' approvato il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, della
ditta S.p.a. Ilva,  con  sede  in  Roma  e  unita'  di  Genova,  Elba
(Livorno), Roma, S.S. Giovanni (Milano), Torre Annunziata (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva, con sede in  Roma  e
unita' di Genova, Elba (Livorno), Roma, S.S. Giovanni (Milano), Torre
Annunziata  (Napoli),  per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno
1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza  1
gennaio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
    11)    a    seguito    dell'approvazione    del   programma   per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con
effetto  dal  1  gennaio  1996, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva, con sede  in  Roma  e  unita'  di
Genova,   Elba   (Livorno),   Roma,  S.S.  Giovanni  (Milano),  Torre
Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31  dicembre
1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 29 luglio 1996 con decorrenza 1
luglio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
    12) e' approvato il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della
ditta S.p.a. Ilva, con sede in  Roma  e  unita'  di  Aosta,  Bagnoli,
Levante,  Novi  Ligure,  Terni,  Taranto,  Torino,  ex uffici vendita
Padova e Bologna.
   Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole solo  per
12 mesi.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazioneaziendale,  in  favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva, con sede in  Roma  e
unita'  di  Aosta,  Bagnoli,  Levante,  Novi  Ligure, Terni, Taranto,
Torino,  ex  uffici  vendita  Padova  e Bologna, per il periodo dal 1
gennaio 1996 al 30 giugno 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza  1
gennaio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
    13)    a    seguito    dell'approvazione    del   programma   per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con
effetto  dal  1  gennaio  1996, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva, con sede  in  Roma  e  unita'  di
Aosta,  Bagnoli,  Levante,  Novi  Ligure,  Terni, Taranto, Torino, ex
uffici vendita Padova e Bologna, per il periodo dal 1 luglio 1996  al
31 dicembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 29 luglio 1996 con decorrenza 1
luglio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
    14) e' approvato il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  1 gennaio 1996 al 26 febbraio 1996, della
ditta S.p.a. Dalmine A.T.B.  -  Gruppo  Ilva,  con  sede  in  Dalmine
(Bergamo) e unita' di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine  A.T.B.  -  Gruppo
Ilva,  con  sede  in  Dalmine  (Bergamo) e unita' di Brescia e Sabbio
Bergamasco (Bergamo), per  il  periodo  dal  1  gennaio  1996  al  26
febbraio 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1
gennaio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
    15) e' approvato il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, della
ditta S.r.l. Gescon '90 - Gruppo Ilva, con sede in Taranto  e  unita'
di Taranto.
   Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazioneaziendale,  in  favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90 - Gruppo  Ilva,
con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 gennaio
1996 al 30 giugno 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1
gennaio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
    16) e' approvato il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  1 gennaio 1996 al 26 febbraio 1996, della
ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali -  Gruppo  Ilva,  con  sede  in
Dalmine  (Bergamo)  e  unita'  di Arcore (Milano), Dalmine (Bergamo),
Piombino (Livorno), Roma, Roncadelle ex  seta  (Brescia),  Taranto  e
Torino.
   Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazioneaziendale,  in  favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali -
Gruppo Ilva, con  sede  in  Dalmine  (Bergamo)  e  unita'  di  Arcore
(Milano),  Dalmine (Bergamo), Piombino (Livorno), Roma, Roncadelle ex
seta (Brescia), Taranto e Torino, per il periodo dal 1  gennaio  1996
al 26 febbraio 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1
gennaio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
    17) e' approvato il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  1 gennaio 1996 al 26 febbraio 1996, della
ditta S.r.l. Tubi di qualita' - Gruppo  Ilva,  con  sede  in  Dalmine
(Bergamo) e unita' di Baranzate e Pero (Milano).
   Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazioneaziendale,  in  favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tubi di qualita' -  Gruppo
Ilva,  con  sede  in  Dalmine  (Bergamo) e unita' di Baranzate e Pero
(Milano), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 26 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza  1
gennaio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
    18)  e'  approvato  il  programma per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al  26  febbraio  1996,  della
ditta  S.r.l.  Dalmine laboratory services - Gruppo Ilva, con sede in
Dalmine (Bergamo) e unita' di Ceriano  Laghetto  (Milano)  e  Dalmine
(Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazioneaziendale,  in  favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.   Dalmine   laboratory
services  -  Gruppo  Ilva,  con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di
Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo), per il periodo  dal  1
gennaio 1996 al 26 febbraio 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1
gennaio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
    19) e' approvato il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  1 gennaio 1996 al 26 febbraio 1996, della
ditta S.r.l. Dalmine tubi di precisione - Gruppo Ilva,  con  sede  in
Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazioneaziendale,  in  favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi di precisione
- Gruppo Ilva, con sede  in  Dalmine  (Bergamo)  e  unita'  di  Costa
Volpino  (Bergamo),  per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 26 febbraio
1996.
   Istanza  aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1
gennaio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
    20) e' approvato il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della
ditta S.r.l. Ilvanetwork - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e  unita'
di Genova e Taranto.
   Parere  comitato  tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole solo 12
mesi.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazioneaziendale,  in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilvanetwork - Gruppo Ilva,
con  sede in Taranto e unita' di Genova e Taranto, per il periodo dal
1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza  1
gennaio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
    21)    a    seguito    dell'approvazione    del   programma   per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con
effetto  dal  1  gennaio  1996, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilvanetwork - Gruppo Ilva, con sede  in
Taranto  e  unita'  di  Genova e Taranto, per il periodo dal 1 luglio
1996 al 31 dicembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996  con  decorrenza  1
luglio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
    22)  e'  approvato  il  programma per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al  26  febbraio  1996,  della
ditta  S.p.a.  Tubicar  -  Gruppo Ilva, con sede in Carbonara Scrivia
(Alesandria) e unita' di Carbonara Scrivia (Alessandria).
   Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tubicar - Gruppo Ilva, con
sede in Carbonara Scrivia (Alessandria) e unita' di Carbonara Scrivia
(Alessandria), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 26 febbraio 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1
gennaio 1996.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 22142 dell'8 febbraio 1997 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vigilnot Trinacria,  con  sede
in  Catania  e  unita' di Catania, e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
1 novembre 1994 al 30 aprile 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  come   sopra,   e'
ulteriormente prorogata dal 1 maggio 1995 al 31 ottobre 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 229, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale n. 22143 dell'8 febbraio 1997 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Padane, con  sede  in
Modena  e  unita'  di Modena per un massimo di novanta dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 9 agosto 1996 all'8 febbraio 1997.
   La   corresponsione   del   trattamento  disposta  come  sopra  e'
ulteriormente prorogata dal 9 febbraio 1997 all'8 agosto 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,   con   particolare
riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di
integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o   sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di
mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22144 dell'8 febbraio 1997  in  favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitem Sud, con sede in Taranto
e  unita'  di  Taranto  per  un  massimo  di  ventitre dipendenti, e'
porogata  la  corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale dal 3 ottobre 1996 al 2 aprile 1997.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
17 ottobre 1996 n. 21527/1-2.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  come   sopra,   e'
ulteriormente  prorogata  dal  3  aprile  1997  al  2  ottobre  1997.
L'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,   con   particolare
riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di
integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o   sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di
mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 22145 dell'8 febbraio 1997 a seguito
dell'accertamento delle condizioni di cui all'art.  35  terzo  comma,
legge  n.  416/1981,  intervenuto  con  il decreto ministeriale del 9
agosto  1995,  e'  prorogata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Editoriale Omnibus e unita' di Milano e Roma,
per il periodo dal 12 novembre 1996 all'11 maggio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati
a provvedere al pagamento diretto del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale n. 22146 dell'8 febbraio 1997 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kaufman confezioni,  con  sede
in  Casalnuovo  (Napoli)  e  unita'  in  Casalnuovo  (Napoli), per un
massimo di diciotto dipendenti, e' autorizzata la corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 24 febbraio
1996 al 23 agosto 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  come   sopra,   e'
prorogata  dal  24  agosto  1996  al  23  febbraio  1997.  L'Istituto
nazionale della previdenza sociale e'  autorizzato  a  provvedere  al
pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  ai  lavoratori  interessati,   nonche'   all'esonero   dal
contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n.
160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto  dalla  vigente  normativa,  in  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 22147 dell'8 febbraio 1997 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  R.G.L.  Realizzazione  grandi
lavori,  con  sede  in Palermo e unita' in Palermo, per un massimo di
trentuno dipendenti e' autorizzata la corresponsione del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  18 luglio 1994 al 17
gennaio 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  come   sopra,   e'
prorogata dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995. L'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  e'  autorizzato a provvedere al pagamento
diretto del trattamento straordinario di  integrazione  salariale  ai
lavoratori    interessati,   nonche'   all'esonero   dal   contributo
addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22148 dell'8 febbraio 1997  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. F.lli Masullo, con sede in
Nola (Napoli) e unita' in Nola (Napoli), per  un  massimo  di  trenta
dipendenti,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 24 febbraio  1996  al  23
agosto 1996.
   La   corresponsione   del  trattamento  disposta  come  sopra,  e'
prorogata  dal  24  agosto  1996  al  23  febbraio  1997.  L'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a provvedere al
pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale   ai   lavoratori   interessati,  nonche'  all'esonero  dal
contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge  n.
160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio  previsto  dalla  vigente normativa, periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22149 dell'8 febbraio 1997  in  favore
dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Clinica S. Patrizia, con sede
in Napoli e unita' Napoli, per un massimo di sessantatre  dipendenti,
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 28 agosto 1996 al 27 febbraio 1997.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  come   sopra,   e'
prorogata  dal  28  febbraio  1997  al  27  agosto  1997.  L'Istituto
nazionale della previdenza sociale e'  autorizzato  a  provvedere  al
pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  ai  lavoratori  interessati,   nonche'   all'esonero   dal
contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n.
160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22150 dell'8 febbraio 1997  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla:  S.r.l. New Master's, con sede in
Subbiano (Arezzo) e unita' in Mignano Montelungo  (Caserta),  per  un
massimo  di  ottanta dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal  15  novembre
1996 al 14 maggio 1997.
   La   corresponsione   del   trattamento  disposta  come  sopra  e'
ulteriormente prorogata dal 15 maggio 1997 al 14 novembre 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22151  dell'8  febbraio  1997   e'
approvato  il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente
al periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno  1996,  della  ditta  S.p.a.
Sirti, con sede in Milano e unita' di Bari, Benevento, Milano, Roma e
Torino.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sirti, con sede in Milano
e unita' di Bari, Benevento, Milano, Roma e Torino,  per  il  periodo
dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 23
giugno 1995.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con  decorrenza  5
dicembre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22152  dell'8  febbraio  1997   e'
approvato  il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo
dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996, della  ditta:  Calzaturificio
Charlie Brown, con sede in Casalnuovo (Napoli) e unita' di Casalnuovo
(Napoli).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta Calzaturificio  Charlie  Brown,  con  sede  in
Casalnuovo  (Napoli), e unita' di Casalnuovo (Napoli), per il periodo
dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996  con  decorrenza  19
febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22153  dell'8 febbraio 1997 per le
motivazioni in premessa riportate,  e'  approvato  il  programma  per
crisi  aziendale,  relativamente  al periodo dal 29 aprile 1996 al 28
ottobre 1996, della ditta: S.r.l. F.lli Giuliano, con sede in Adelfia
(Bari) e unita' di cui Adelfia (Bari).
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta:  S.r.l. F.lli Giuliano, con sede in Adelfia
(Bari) e unita' di Adelfia (Bari) per il periodo dal 29  aprile  1996
al 28 ottobre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 giugno 1996 con decorrenza 29
aprile 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22154  dell'8  febbraio  1997  per  le
motivazioni  in  premessa  riportate,  e'  approvato il programma per
crisi aziendale, relativamente al periodo dal  1  marzo  1996  al  31
agosto 1996, della ditta: S.r.l. Eugenio Menzione, con sede in Napoli
e unita' di Napoli.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Eugenio Menzione, con sede in Napoli  e
unita' di Napoli, per il periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il  22 marzo 1996 con decorrenza 1
marzo 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.