PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 febbraio 1997 

  Revoca del finanziamento di lire 1.708 milioni di cui all'ordinanza
n.   1684/FPC   del   10  aprile  1989  concernente  l'autorizzazione
all'Associazione nazionale alpini alla  esecuzione  di  attivita'  di
soccorso  e solidarieta' alla popolazione armena per la realizzazione
di un ospedale da campo. (Ordinanza n. 2514).
(GU n.53 del 5-3-1997)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
        DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 maggio 1996,  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il proprio decreto in  data  5  giugno  1996,  con  il  quale
vengono  delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  per   il   coordinamento   della
protezione  civile  n.  1684/FPC del 10 aprile 1989, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1989, con la  quale  e'  stata
assegnata la somma di lire quattro miliardi all'Associazionenazionale
alpini  per l'esecuzione di attivita' di soccorso e solidarieta' alla
popolazione armena per la realizzazione di un ospedale da campo;
  Tenuto  conto  che,  alla  data  odierna,  sono   stati   richiesti
finanziamenti per lire 2.292 milioni e che l'ultima erogazione risale
al gennaio 1994;
  Considerato,   altresi',   che   la   somma  di  lire  un  miliardo
settecentootto milioni risulta disponibile sul  capitolo  7615  della
Rubrica  6  dello  stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti  e  dagli  stessi
non  utilizzate  in  tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Effettuata  la  ricognizione  da  parte  del   Dipartimento   della
protezione  civile  prevista  dal  comma  2  dell'art. 8 del medesimo
decreto;
  Su proposta del Sottosegretario di  Stato,  prof.  Franco  Barberi,
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.   Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  e'  revocato  il
finanziamento di lire 1.708 milioni di cui all'ordinanza del Ministro
per il coordinamento della  protezione  civile  n.  1684/FPC  del  10
aprile 1989.
  2.  La  somma  di  lire  1.708  milioni  assegnata all'Associazione
nazionale alpini per  l'esecuzione  delle  attivita'  di  soccorso  e
solidarieta'  alla  popolazione  armena  per  la  realizzazione di un
ospedale  da  campo,  e'  utilizzata  ai  sensi   dell'art.   8   del
decreto-legge   12   novembre   1996,   n.   576,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 febbraio 1997
                                              Il Ministro: NAPOLITANO