MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 26 febbraio 1997, n. 4 

  Farmacovigilanza.  Procedure per il controllo dei corpi estranei in
prodotti medicinali.
(GU n.54 del 6-3-1997)
 
 Vigente al: 6-3-1997  
 

                                   Alle regioni a statuto ordinario -
                                  Assessorato alla sanita'
                                  Alle  regioni  a  statuto  speciale
                                  Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia
                                  Giulia,  Valle  d'Aosta,  Sicilia e
                                  Sardegna - Assessorato alla sanita'
                                  All'Istituto superiore di sanita'
                                  Al Comando carabinieri NAS
                                  Alla Farmindustria
                                  Alla Federfarma
                                     e, per conoscenza:
                                  Ai commissari di Governo
  Pervengono a questo Ministero da parte di  aziende  socio-sanitarie
locali,  di aziende ospedaliere e da parte di privati cittadini varie
segnalazioni relative al rinvenimento di corpi estranei  in  prodotti
medicinali.
  La  presenza  di  un  corpo  estraneo  nei  prodotti  in  questione
costituisce indice di rischio per il paziente  e  potrebbe  segnalare
anomalie determinatesi durante il processo di fabbricazione.
  Fondamentale  per  ogni valutazione successiva diventa, nei casi in
questione, poter individuare  l'esatta  natura  del  corpo  estraneo,
molto spesso non determinabile ad un semplice esame visivo.
  Al  fine  di  definire una linea-guida per la gestione operativa di
detti casi, questo  Ministero  ha  affrontato  l'esame  del  problema
congiuntamente   all'Istituto  superiore  di  sanita'  pervenendo  ai
seguenti orientamenti:
   1) la struttura che rileva una presenza di corpo  estraneo  in  un
prodotto  medicinale  o  che  riceve una segnalazione in tal senso da
parte  di  un  privato  cittadino,  deve  innanzitutto  salvaguardare
l'integrita'  del  confezionamento  del prodotto medesimo ovvero, nel
caso quest'ultimo sia stato gia' manomesso per l'impiego, operare una
chiusura provvisoria che assicuri la conservazione del prodotto e del
corpo estraneo nello stato di fatto in cui e' stato rilevato;
   2) la struttura medesima deve dare immediata comunicazione via fax
al  Dipartimento  per  la  valutazione  dei  medicinali  e   per   la
farmacovigilanza   di  questo  Ministero  (fax  n.  59943684)  ed  al
laboratorio di chimica del farmaco dell'Istituto superiore di sanita'
(fax n. 49387100) accompagnandola con una breve relazione
che illustri le modalita'  di  rinvenimento  del  corpo  estraneo  ed
indichi  nome  del  prodotto,  numero  di  lotto e ditta responsabile
dell'immissione sul mercato;
   3) il campione di prodotto di cui al punto 1) deve essere  inviato
all'Istituto  superiore  di  sanita'  -  Laboratorio  di  chimica del
farmaco, facendo riferimento alle comunicazioni di cui al punto 2);
   4)  il  Dipartimento  per  la  valutazione  dei  medicinali  e  la
farmacovigilanza  provvedera',  se del caso, a disporre per il ritiro
dal commercio dell'intero lotto da parte dell'azienda interessata  ed
all'eventuale  sequestro amministrativo dello stesso in via cautelare
in attesa degli accertamenti tecnici che saranno  condotti  da  parte
dell'Istituto superiore di sanita';
   5)  l'Istituto  superiore  di sanita' verifichera' innanzitutto la
natura del corpo estraneo e decidera', caso  per  caso,  se  chiedere
tramite il comando NAS ulteriori campionature precisando modalita' ed
entita'  delle  stesse  e  comunichera'  al  Ministero  della sanita'
eventuali iniziative da assumere in proposito in via provvisoria;
   6) l'Istituto superiore di sanita' trasmettera' al Ministero della
sanita'  -  Dipartimento  per  la  valutazione  dei  medicinali  e la
farmacovigilanza, gli esiti finali degli
accertamenti tecnici ed analitici eseguiti proponendo  le  misure  da
adottare in via definitiva per la soluzione del caso;
   7)  il  Ministero  della sanita' - Dipartimento per la valutazione
dei medicinali  e  la  farmacovigilanza,  in  conseguenza  al  parere
dell'Istituto  superiore  di  sanita',  decidera',  in via definitiva
sulle ulteriori azioni amministrative da intraprendere  ed  adottera'
le  iniziative  ritenute utili per assicurare il rispetto delle norme
di buona fabbricazione da parte dell'officina produttrice;
   8)  il  Dipartimento  medesimo   del   Ministero   della   sanita'
provvedera'  altresi'  a  trasmettere  se del caso debita informativa
alle  autorita'  sanitarie  degli  altri   Paesi   che   risultassero
interessati  dalla commercializzazione del lotto di medicinale di che
trattasi.
  Si  pregano  gli  uffici  in  indirizzo  di  voler  dare   adeguata
informativa   alle   proprie  strutture  regionali  interessate  onde
assicurare la completa e tempestiva  applicazione  delle  linee-guida
sopra enunciate.
  Si resta in attesa di assicurazione.
                                                   Il Ministro: BINDI