LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del
26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27
maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i
criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata
deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
che in data 6 giugno 1996 prot. n. 23295 e' pervenuta l'istanza
dei comuni per la realizzazione delle linee MT 15KV e BT 380V in cavo
interrato;
che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario
competente, cosi' come risulta dalla relazione agli atti del
servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di
immodificabilita' tali da giustificare la permanenza del vincolo di
cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene
che vada riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti
interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una
rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non puo' esimersi
dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto
opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in
oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato
con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n.
40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
Tutto cio' premesso;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
Delibera:
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nei comuni di Artogne e Gianico (Brescia), mappale n. 2535,
foglio n. 15, mappale numeri 2537-2539, foglio n. 16, comune di
Artogne per le parti interessate dalle opere, mappale n. 1441, foglio
n. 20, mappale n. 673, foglio n. 23 e mappale n. 530, foglio n. 24
comune di Gianico per le parti interessate dalle opere, dall'ambito
territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione delle linee MT
15KV e BT 380V in cavo sotterraneo per l'elettrificazione delle
localita' "Paglia" e "Rondeneto";
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la
predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione
Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge
regionale 27 maggio 1985 n. 57, cosi' come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986 n. 54.
Milano, 2 settembre 1996
Il presidente: FORMIGONI
Il segretario: MINICHETTI