AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO DI FIRENZE

DELIBERAZIONE 3 marzo 1997 

Proroga  del  vincolo di non edificazione nell'ambito delle misure di
salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre
1993,  n.  398,  cosi'  modificato  ed  integrato  dalla   legge   di
conversione 4 dicembre 1993, n. 493
(GU n.67 del 21-3-1997)

                      IL COMITATO ISTITUZIONALE
  Vista la legge 18 maggio 1989,  n.  183,  recante:  "Norme  per  il
riassetto  organizzativo  e funzionale della difesa del suolo", ed in
particolare gli articoli 12 e 17;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  10
agosto  1989,  recante:  "Costituzione  dell'Autorita'  di bacino del
fiume Arno";
 Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  253,  recante   disposizioni
integrative alla citata legge n. 183/1989;
 Visto  l'art  12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
cosi' come modificato ed  integrato  dalla  legge  di  conversione  4
dicembre  1993, n. 493, che dispone: "in attesa dell'approvazione del
piano  di  bacino,  le  autorita'  di  bacino,  tramite  il  Comitato
istituzionale,  adottano  misure  di salvaguardia (...). Le misure di
salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore  fino
all'approvazione  del  piano  di bacino e comunque per un periodo non
superiore a tre anni";
 Vista la propria precedente deliberazione n. 46 del 19 lug1io  1994,
con  la  quale  questa  Autorita'  aveva  posto  sotto vincolo di non
edificazione, per motivi idraulici ed idrogeologici, ai sensi  e  per
gli  effetti  dell'art.  12  terzo comma, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con  modificazioni,  in  legge  4  dicembre
1993,  n.  493,  e quindi del comma 6-bis dell'art. 17 della legge n.
183/1989, alcune aree lungo il fiume Arno e  le  aste  inferiori  dei
suoi  maggiori  affluenti  su  cui e' ancora possibile intervenire in
quanto non interessate da  consistenti  urbanizzazioni  e  altre  ove
risulta  rilevante  il  rischio  idraulico,  aree meglio identificate
nella categoria allegata alla citata deliberazione;
 Rilevato  che  tale  vincolo  e'  stato  reiterato  con   successive
deliberazioni  n.  62 del 6 marzo 1995, n. 68 del 17 luglio 1995 e n.
86 del 5 marzo 1996 e che pertanto in data 6 marzo 1997 ha termine la
validita' della suddetta misura di salvaguardia;
 Vista la propria precedente deliberazione n. 87 del 15  aprile  1996
con  la  quale  si provvedeva a modificare l'art. 2, che disciplina a
casi di esclusione  dal  vincolo,  aggiungendo,  al  punto  6:  "Sono
altresi' esclusi i piani di edilizia economica e popolare di cui alla
legge  18  aprile  1962,  n.  167  ove,  in base a certificazione del
sindaco, risulti che alla data della notifica della  delibera  n.  46
del  19  luglio  1994  risultassero  stipulare  le convenzioni di cui
all'art.  18, quarto comma, della citata legge n. 167/1962 per almeno
il 50% della superficie complessiva prevista dal piano, intendendo in
tale quota la somma delle superfici coperte previste dal piano stesso
nei singoli lotti per i quali sono state stipulate le convenzioni".
 Vista la propria precedente deliberazione n. 88 del 15  aprile  1996
con la quale, accogliendo le richieste avanzate dalle amministrazioni
comunali,  si  provvedeva a modificare alcune aree soggette a vincolo
ricadenti nei comuni di Campi Bisenzio (Firenze), Laterina  (Firenze)
e Reggello (Firenze);
 Vista  la  propria precedente deliberazione n. 95 del 17 luglio 1996
con la quale si provvedeva all'adozione dello stralcio  di  piano  di
bacino  relativo  alla  riduzione  del  rischio  idraulico del bacino
dell'Arno, confermando la validita' della misura di salvaguardia;
 Vista  la  necessita'  di  prorogare  la  validita'  della misura di
salvaguardia poiche', ad oggi, sono in corso  le  procedure  previste
dall'art.  18  della legge n. 183/1990 per addivenire alla definitiva
adozione e approvazione del piano suddetto;
 Visto il verbale della seduta del 3 marzo 1997  di  questo  Comitato
istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge
n.  183/1989  dai  Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle
risorse agricole,  alimentari  e  forestali,  dei  beni  culturali  e
ambientali,  dai  presidenti  delle  giunte regionali della Toscana e
dell'Umbria e dal segretario generale;
                              Delibera:
                               Art. 1.
 E' prorogata, per i motivi  evidenziati  in  premessa,  fino  al  18
luglio  1997  la  validita'  temporale  della  misura di salvaguardia
approvata con deliberazione del Comitato istituzionale n. 46  del  19
luglio   1994   (gia'   prorogata   con  deliberazioni  del  Comitato
istituzionale n. 62 del 6 marzo 1995, n. 68 del 17 luglio 1995  e  n.
86   del   5   marzo   1996),   misura   di  salvaguardia  che  viene
contestualmente confermata in tutti i suoi termini, cosi' come meglio
specificato nel dispositivo della suddetta delibera n. 46/1994, cosi'
come modificato con deliberazioni n. 87 e n. 88 del 15 aprile 1996.
  Roma, 3 marzo 1997
                                                 Il Presidente: COSTA
                                                 Il segretario: NARDI