Proroga dell'opzione tra l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante e quella con altri sistemi di pesca(GU n.67 del 21-3-1997)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1996, recante misure in materia di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi; Ritenuta la opportunita' di differire il termine per l'opzione tra l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante e quella con altri sistemi di pesca diversi da quelli attualmente denominati attrezzi da posta in attesa dall'entrata in vigore della nuova disciplina organica in materia, prevista dal piano triennale della pesca e dell'acquacoltura; Decreta: Art. 1. 1. L'opzione prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 novembre 1996 tra l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante e quella con altri sistemi di pesca diversi da quelli attualmente denominati attrezzi da posta deve essere esercitata entro il 31 dicembre 1997. 2. Gli interessati che, ai sensi del decreto ministeriale 28 novembre 1996 in premessa citato, abbiano gia' esercitato l'opzione di cui al comma 1 possono richiedere che, sulla licenza di pesca, siano riportati gli attrezzi di pesca gia' autorizzati prima dell'opzione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 1997 Il Ministro: Pinto