COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996 

    Criteri e procedure per la realizzazione dei patti territoriali
(GU n.70 del 25-3-1997)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22  ottobre  1992,  n.
415,  convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e l'art. 3 del
decreto legislativo 3  aprile  1993,  n.  96,  che  attribuiscono  al
Ministro   del   bilancio   e   della   programmazione  economica  il
coordinamento,  la  programmazione  e  la  vigilanza  sul   complesso
dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse
del territorio nazionale;
    Visto  l'art.  1,  comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,  che  definisce  le
aree depresse ed i diversi istituti della programmazione negoziata;
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,
convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,  che  ha  integrato  il
citato  art.    1,  inserendo  tra  gli istituti della programmazione
negoziata quello dei patti territoriali ed ha attribuito al  CIPE  il
compito di definire i contenuti generali e le modalita' organizzative
ed attuative dei patti territoriali e di approvare i singoli patti da
stipulare;
    Visto  l'art.  1, comma 78, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che riserva, per la realizzazione degli interventi previsti dai patti
territoriali,  una  quota  sino  all'importo  di  lire  400  miliardi
nell'ambito  delle  risorse  derivanti  dai  mutui di cui all'art. 1,
comma 8, della legge 19 dicembre 1992,  n.  488,  di  conversione  in
legge,  con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
e l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla
legge 8 agosto 1995, n.  341;
    Visto il medesimo  art.  1,  comma  78,  della  citata  legge  n.
549/1995  che  demanda,  altresi',  al  CIPE  il compito di stabilire
modalita' e limiti per l'assegnazione  ai  patti  territoriali  delle
predette risorse;
    Vista  la  comunicazione  della  Commissione europea del 5 giugno
1996 che definisce l'ambito e gli  obiettivi  del  Patto  europeo  di
fiducia  per  l'occupazione, proponendo un impulso politico all'avvio
dei patti territoriali;
    Viste le proprie  deliberazioni  adottate  nelle  sedute  del  10
maggio   e  20  novembre  1995,  pubblicate,  rispettivamente,  nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20  settembre  1995  e  n.  47  del  26
febbraio  1996, con le quali e' stata dettata la disciplina dei patti
territoriali  e  sono  stati  fissati   criteri   e   indirizzi   per
l'orientamento   ed  il  coordinamento  degli  investimenti  pubblici
oggetto delle singole forme di programmazione negoziata;
    Considerata   l'opportunita'   di   integrare   le   disposizioni
procedurali  dettate  con le richiamate deliberazioni del 10 maggio e
20 novembre 1995 al fine di agevolare il percorso di concertazione  e
finanziamento dei patti territoriali;
    Rilevato   il   ruolo   del  CNEL  quale  sede  di  concertazione
complessiva fra tutte le parti sociali, anche a livello locale;
    Considerato che la certificazione della concertazione deve essere
riferita  a  progetti  la  cui  validita'  economica   ed   immediata
eseguibilita'   sia   stata   verificata   da   un  soggetto  tecnico
qualificato, selezionato dal CNEL secondo le modalita' di legge;
    Ritenuto  opportuno  avviare  il  processo  attuativo  dei  patti
territoriali,  attraverso  una  fase  sperimentale  che  consenta  di
verificare   il   concreto   impatto  sull'occupazione  dei  progetti
integrati concertati dalle parti sociali a livello locale;
    Considerato che detta fase sperimentale deve altresi'  consentire
di  mettere  a  punto  strumenti  di coordinamento tra i vari livelli
(Unione europea - Stato Regione - Enti locali) al fine  del  proficuo
utilizzo  delle  risorse  necessarie  allo  sviluppo dell'occupazione
secondo le potenzialita' di ciascuno;
    Udita  la  relazione  del   Ministro   del   bilancio   e   della
programmazione economica;
                              Delibera:
    1.  Per  il  finanziamento  dei  patti territoriali e' riservata,
nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art.  4  del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto
1995,  n.    341, e della legge 19 dicembre 1992, n. 488, la somma di
400 miliardi di lire. Ulteriori  risorse  potranno  essere  destinate
allo  scopo  in  sede  di  riparto  da parte del CIPE delle   risorse
derivanti dai mutui di cui all'art.  1  del  decreto-legge  1  luglio
1996, n. 344.
    2. Criteri.
    Ai  fini  dell'approvazione  dei patti territoriali il CIPE tiene
conto dei seguenti criteri:
     a) ordine cronologico di ricevimento  dei  patti  da  parte  del
Ministero del bilancio e della programmazione economica;
     b)   sussistenza   di   iniziative  attuative  di  programmi  di
cooperazione regionale o  interregionale,  con  particolare  riguardo
alla  cooperazione  Nord-Sud,  a  sostegno delle attivita' produttive
realizzate da piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 1, comma 73,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
     c) rispondenza  di  ciascun  patto  ai  requisiti  di  cui  alle
delibere  del 10 maggio e del 20 novembre 1995, ed ai vincoli fissati
alla successiva lettera  d)  della  presente  deliberazione,  ponendo
particolare  attenzione  agli  obiettivi  del  patto  in  termini  di
sviluppo, di salvaguardia e creazione di nuova occupazione, al quadro
finanziario ed alla previsione di utilizzo di risorse comunitarie;
     d) rispetto dei seguenti vincoli:
      l'utilizzo di risorse pubbliche non puo' essere superiore a 100
miliardi di lire. Non concorrono a formare tale limite gli  eventuali
finanziamenti  per  le  attivita'  di cui alla lettera b); concorrono
invece al  50  per  cento  le  risorse  comunitarie  e  quelle  messe
eventualmente  a  disposizione  da  regioni o enti locali a valere su
fondi propri;
      gli investimenti in  infrastrutture  devono  essere  funzionali
allo  sviluppo  produttivo, ed il relativo costo non deve superare il
30 per cento di quello degli investimenti produttivi;
      le agevolazioni alle attivita'  produttive  non  devono  essere
superiori  ai  parametri  fissati  per  le  agevolazioni  ex legge n.
488/1992 ed in linea con gli aiuti comunitari a finalita' regionale;
      gli interventi nei diversi comparti devono essere in linea  con
le discipline di settore;
      la  quota dei mezzi propri nelle iniziative imprenditoriali non
puo' essere inferiore al 30 per cento del relativo investimento.  Per
la concessione dei crediti necessari alla copertura  della  quota  di
investimenti  non  garantita  da  risorse proprie e dal finanziamento
pubblico, le banche possono partecipare anche attraverso l'intervento
di consorzi di garanzia collettiva fidi;
      nel   complesso   delle   iniziative    imprenditoriali,    gli
investimenti  medi  per  addetto  non  possono essere superiori a 500
milioni di lire;
      il saggio di rendimento interno, che deve essere stimato per le
singole iniziative imprenditoriali,  non  puo'  essere  inferiore  al
valore  medio del rendistato dei sei mesi precedenti la presentazione
del patto incrementato di due punti;
      la realizzazione complessiva del patto deve  concludersi  entro
48  mesi  dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
delibera CIPE di approvazione, rispettando  le  scadenze  del  quadro
previsionale di cui al punto 3-d) dello schema allegato alla delibera
10 maggio 1995.
    3. Procedure.
    Ad  integrazione  di  quanto  previsto dalla delibera CIPE del 10
maggio 1995, per quanto riguarda la fase di concertazione  presso  il
CNEL,  la  procedura  di  definizione  del  patto  territoriale  deve
attuarsi con le seguenti modalita':
     a) i soggetti promotori trasmettono  al  CNEL  una  proposta  di
patto  territoriale  accompagnata  da  una documentazione di sintesi,
contenente l'indicazione del territorio interessato, degli  obiettivi
e  dei  tempi  previsti  di  esecuzione  del  patto, delle iniziative
imprenditoriali e  delle  infrastruttture  eventualmente  necessarie,
nonche' dei soggetti coinvolti e degli impegni da questi assunti;
     b) l'ufficio di presidenza del CNEL acquisisce la disponibilita'
alla  concertazione  delle  parti  sociali  interessate e verifica la
coerenza della proposta con le finalita' di sviluppo  locale  proprie
dei patti territoriali;
     c) i soggetti promotori, avvalendosi dei servizi di una societa'
di  assistenza  tecnica  appositamente  scelta dal CNEL, provvedono a
definire il progetto di patto territoriale secondo lo schema allegato
alla delibera CIPE del 10 maggio 1995, tenendo conto dei principi  di
cui  al precedente punto 2 e dell'esigenza di assicurare la validita'
economica e l'immediata eseguibilita' dei singoli progetti componenti
il patto;
     d) i soggetti promotori sottopongono il progetto definitivo  del
patto  all'ufficio di presidenza del CNEL che ne certifica l'avvenuta
concertazione  tra  le  parti  sociali  interessate,  attraverso   la
sottoscrizione di apposito protocollo di intesa da parte dei soggetti
promotori e delle parti sociali;
     e)  i soggetti promotori trasmettono al Ministero del bilancio e
della programmazione economica il progetto di patto  territoriale  ed
il relativo protocollo di intesa;
     f)  il  Ministero  del bilancio e della programmazione economica
verifica il rispetto dei criteri di  cui  al  precedente  punto  2  e
trasmette  al  CIPE,  per  l'approvazione,  il  patto territoriale da
stipulare, dandone informativa alle amministrazioni interessate.
    4. Gestione degli interventi.
    A  seguito  della  delibera  CIPE  di  approvazione  del patto, i
soggetti  promotori  provvedono,  ove  gia'  non   costituito,   alla
costituzione del soggetto responsabile del patto.
    Le  risorse  finanziarie,  attribuite  per l'attuazione del patto
stesso, saranno erogate a favore di ciascun soggetto  beneficiario  a
fronte  di  richieste  formulate  dal  soggetto  responsabile e dallo
stesso  riscontrate  sulla   base   delle   esigenze   di   pagamento
effettivamente maturate secondo le segtenti modalita':
     a)  una  anticipazione  fino  al 50 per cento delle agevolazioni
previste erogata, nel caso di iniziative imprenditoriali, a fronte di
fideiussioni bancarie di pari importo,  irrevocabili,  incondizionate
ed  escutibili a prima richiesta il cui onere grava sulla finanza del
patto;
     b)  in  una  o  piu'  rate  successive  fino  al  90  per  cento
dell'importo  previsto  a fronte di stati d'avanzamento risultanti da
dichiarazioni del soggetto beneficiario rese ai sensi della  legge  4
gennaio  1968,  n.  15,  e  convalidate  dal  soggetto  responsabile,
verificate  dal  Ministero  del  bilancio  e   della   programmazione
economica,  attestanti  l'importo  delle  spese  sostenute nonche' la
conformita' dei lavori eseguiti rispetto al  progetto  esecutivo  del
patto;
     c)  il  saldo  del residuo 10 per cento dell'importo previsto da
erogare all'avvenuta verifica da parte del Ministero del  bilancio  e
della programmazione economica della documentazione finale di spesa.
    Le     fidejussioni     vengono     proporzionalmente    liberate
all'approvazione degli accertamenti in corso d'opera e finali.
    Il soggetto responsabile del patto  cura  tutti  gli  adempimenti
indispensabili  per  l'ottenimento di cofinanziamenti comunitari, ove
disponibili,  riferendo  sulle  iniziative  intraprese  in  sede   di
relazione semestrale.
    Il  patto  dovra'  prevedere  apposite  clausole  per  i  casi di
recesso, di perdurante inerzia di uno o piu' partecipanti al patto  o
comunque   di   comportamenti   omissivi,  con  l'affermazione  della
responsabilita' per i danni causati con l'obbligo di risarcirli.
    5. Modifiche.
    Nell'attuazione del patto territoriale sono ammesse modifiche  di
ciascun  parametro  finanziario,  occupazionale  e temporale entro un
margine di oscillazione complessivo del 20 per cento, fermo  restando
l'onere complessivo a carico dello Stato; superato tale limite, anche
per   uno  solo  dei  parametri  suddetti,  il  patto  dovra'  essere
nuovamente sottoposto all'approvazione del CIPE.
    6. Sorveglianza.
    Il Ministero del bilancio e della programmazione economica nomina
per ciascun patto approvato dal CIPE una commissione di  monitoraggio
e  di  vigilanza,  sulla  realizzazipne  del  patto,  costituita da 5
esperti (esterni o interni all'amministrazione), il  cui  complessivo
onere  di  funzionamento,  pari  al 5 per mille dell'investimento, e'
posto a carico della finanza del  patto.  A  tal  fine  entro  trenta
giorni  dalla data della presente delibera il Ministro del bilancio e
della programmazione economica con proprio decreto individua criteri,
requisiti  e  modalita'   per   la   partecipazione   alle   predette
commissioni.  La  commissione  verifica  lo  stato di avanzamento del
patto e riferisce al Ministero del bilancio  e  della  programmazione
economica   in  merito  alle  verifiche  effettuate,  in  particolare
segnalando l'esistenza dei presupposti  ai  fini  delle  revoche  dei
finanziamenti   pubblici,   qualora   riscontri   che   l'avanzamento
nell'attuazione del patto sia inferiore al 50 per cento degli impegni
in termini di tempi di spesa e di assorbimento della manodopera o che
non  siano  rispettati  i criteri e le procedure di cui ai precedenti
punti 2 e 4.
    Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti  pubblici,
su   incarico  del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica da conferire anche su richiesta delle predette  commissioni
di   vigilanza,  potra'  verificare  in  ogni  momento  lo  stato  di
attuazione delle singole iniziative del patto.
    7. Norma finale.
    In connessione  con  il  carattere  sperimentale  della  presente
deliberazione   il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica riferira' al CIPE, entro il 30 giugno 1997, sullo stato  di
attuazione  del nuovo istituto, segnalando le difficolta' applicative
riscontrate  e  proponendo   eventuali   modifiche   e   integrazioni
necessarie a migliorare l'operativita' dei patti territoriali.
     Roma, 12 luglio 1996
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  14  marzo  1997  - El. n. 25
Bilancio, registro n. 1, foglio n. 104, con eclusione dell'inciso  di
cui  al  punto 3, lettera e) "avvalendosi dei servizi di una societa'
di  assistenza  tecnica  appositamente   scelta   dal   C.N.E.L."   e
dell'intero  punto  6, ai sensi della delibera adottata il 6 febbraio
1997 dalla sezione controllo Stato, primo collegio.