Criteri e procedure per la realizzazione dei patti territoriali(GU n.70 del 25-3-1997)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuiscono al Ministro del bilancio e della programmazione economica il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che definisce le aree depresse ed i diversi istituti della programmazione negoziata; Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che ha integrato il citato art. 1, inserendo tra gli istituti della programmazione negoziata quello dei patti territoriali ed ha attribuito al CIPE il compito di definire i contenuti generali e le modalita' organizzative ed attuative dei patti territoriali e di approvare i singoli patti da stipulare; Visto l'art. 1, comma 78, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che riserva, per la realizzazione degli interventi previsti dai patti territoriali, una quota sino all'importo di lire 400 miliardi nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; Visto il medesimo art. 1, comma 78, della citata legge n. 549/1995 che demanda, altresi', al CIPE il compito di stabilire modalita' e limiti per l'assegnazione ai patti territoriali delle predette risorse; Vista la comunicazione della Commissione europea del 5 giugno 1996 che definisce l'ambito e gli obiettivi del Patto europeo di fiducia per l'occupazione, proponendo un impulso politico all'avvio dei patti territoriali; Viste le proprie deliberazioni adottate nelle sedute del 10 maggio e 20 novembre 1995, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1995 e n. 47 del 26 febbraio 1996, con le quali e' stata dettata la disciplina dei patti territoriali e sono stati fissati criteri e indirizzi per l'orientamento ed il coordinamento degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata; Considerata l'opportunita' di integrare le disposizioni procedurali dettate con le richiamate deliberazioni del 10 maggio e 20 novembre 1995 al fine di agevolare il percorso di concertazione e finanziamento dei patti territoriali; Rilevato il ruolo del CNEL quale sede di concertazione complessiva fra tutte le parti sociali, anche a livello locale; Considerato che la certificazione della concertazione deve essere riferita a progetti la cui validita' economica ed immediata eseguibilita' sia stata verificata da un soggetto tecnico qualificato, selezionato dal CNEL secondo le modalita' di legge; Ritenuto opportuno avviare il processo attuativo dei patti territoriali, attraverso una fase sperimentale che consenta di verificare il concreto impatto sull'occupazione dei progetti integrati concertati dalle parti sociali a livello locale; Considerato che detta fase sperimentale deve altresi' consentire di mettere a punto strumenti di coordinamento tra i vari livelli (Unione europea - Stato Regione - Enti locali) al fine del proficuo utilizzo delle risorse necessarie allo sviluppo dell'occupazione secondo le potenzialita' di ciascuno; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Per il finanziamento dei patti territoriali e' riservata, nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e della legge 19 dicembre 1992, n. 488, la somma di 400 miliardi di lire. Ulteriori risorse potranno essere destinate allo scopo in sede di riparto da parte del CIPE delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1 del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344. 2. Criteri. Ai fini dell'approvazione dei patti territoriali il CIPE tiene conto dei seguenti criteri: a) ordine cronologico di ricevimento dei patti da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica; b) sussistenza di iniziative attuative di programmi di cooperazione regionale o interregionale, con particolare riguardo alla cooperazione Nord-Sud, a sostegno delle attivita' produttive realizzate da piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 1, comma 73, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; c) rispondenza di ciascun patto ai requisiti di cui alle delibere del 10 maggio e del 20 novembre 1995, ed ai vincoli fissati alla successiva lettera d) della presente deliberazione, ponendo particolare attenzione agli obiettivi del patto in termini di sviluppo, di salvaguardia e creazione di nuova occupazione, al quadro finanziario ed alla previsione di utilizzo di risorse comunitarie; d) rispetto dei seguenti vincoli: l'utilizzo di risorse pubbliche non puo' essere superiore a 100 miliardi di lire. Non concorrono a formare tale limite gli eventuali finanziamenti per le attivita' di cui alla lettera b); concorrono invece al 50 per cento le risorse comunitarie e quelle messe eventualmente a disposizione da regioni o enti locali a valere su fondi propri; gli investimenti in infrastrutture devono essere funzionali allo sviluppo produttivo, ed il relativo costo non deve superare il 30 per cento di quello degli investimenti produttivi; le agevolazioni alle attivita' produttive non devono essere superiori ai parametri fissati per le agevolazioni ex legge n. 488/1992 ed in linea con gli aiuti comunitari a finalita' regionale; gli interventi nei diversi comparti devono essere in linea con le discipline di settore; la quota dei mezzi propri nelle iniziative imprenditoriali non puo' essere inferiore al 30 per cento del relativo investimento. Per la concessione dei crediti necessari alla copertura della quota di investimenti non garantita da risorse proprie e dal finanziamento pubblico, le banche possono partecipare anche attraverso l'intervento di consorzi di garanzia collettiva fidi; nel complesso delle iniziative imprenditoriali, gli investimenti medi per addetto non possono essere superiori a 500 milioni di lire; il saggio di rendimento interno, che deve essere stimato per le singole iniziative imprenditoriali, non puo' essere inferiore al valore medio del rendistato dei sei mesi precedenti la presentazione del patto incrementato di due punti; la realizzazione complessiva del patto deve concludersi entro 48 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE di approvazione, rispettando le scadenze del quadro previsionale di cui al punto 3-d) dello schema allegato alla delibera 10 maggio 1995. 3. Procedure. Ad integrazione di quanto previsto dalla delibera CIPE del 10 maggio 1995, per quanto riguarda la fase di concertazione presso il CNEL, la procedura di definizione del patto territoriale deve attuarsi con le seguenti modalita': a) i soggetti promotori trasmettono al CNEL una proposta di patto territoriale accompagnata da una documentazione di sintesi, contenente l'indicazione del territorio interessato, degli obiettivi e dei tempi previsti di esecuzione del patto, delle iniziative imprenditoriali e delle infrastruttture eventualmente necessarie, nonche' dei soggetti coinvolti e degli impegni da questi assunti; b) l'ufficio di presidenza del CNEL acquisisce la disponibilita' alla concertazione delle parti sociali interessate e verifica la coerenza della proposta con le finalita' di sviluppo locale proprie dei patti territoriali; c) i soggetti promotori, avvalendosi dei servizi di una societa' di assistenza tecnica appositamente scelta dal CNEL, provvedono a definire il progetto di patto territoriale secondo lo schema allegato alla delibera CIPE del 10 maggio 1995, tenendo conto dei principi di cui al precedente punto 2 e dell'esigenza di assicurare la validita' economica e l'immediata eseguibilita' dei singoli progetti componenti il patto; d) i soggetti promotori sottopongono il progetto definitivo del patto all'ufficio di presidenza del CNEL che ne certifica l'avvenuta concertazione tra le parti sociali interessate, attraverso la sottoscrizione di apposito protocollo di intesa da parte dei soggetti promotori e delle parti sociali; e) i soggetti promotori trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica il progetto di patto territoriale ed il relativo protocollo di intesa; f) il Ministero del bilancio e della programmazione economica verifica il rispetto dei criteri di cui al precedente punto 2 e trasmette al CIPE, per l'approvazione, il patto territoriale da stipulare, dandone informativa alle amministrazioni interessate. 4. Gestione degli interventi. A seguito della delibera CIPE di approvazione del patto, i soggetti promotori provvedono, ove gia' non costituito, alla costituzione del soggetto responsabile del patto. Le risorse finanziarie, attribuite per l'attuazione del patto stesso, saranno erogate a favore di ciascun soggetto beneficiario a fronte di richieste formulate dal soggetto responsabile e dallo stesso riscontrate sulla base delle esigenze di pagamento effettivamente maturate secondo le segtenti modalita': a) una anticipazione fino al 50 per cento delle agevolazioni previste erogata, nel caso di iniziative imprenditoriali, a fronte di fideiussioni bancarie di pari importo, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima richiesta il cui onere grava sulla finanza del patto; b) in una o piu' rate successive fino al 90 per cento dell'importo previsto a fronte di stati d'avanzamento risultanti da dichiarazioni del soggetto beneficiario rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e convalidate dal soggetto responsabile, verificate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, attestanti l'importo delle spese sostenute nonche' la conformita' dei lavori eseguiti rispetto al progetto esecutivo del patto; c) il saldo del residuo 10 per cento dell'importo previsto da erogare all'avvenuta verifica da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica della documentazione finale di spesa. Le fidejussioni vengono proporzionalmente liberate all'approvazione degli accertamenti in corso d'opera e finali. Il soggetto responsabile del patto cura tutti gli adempimenti indispensabili per l'ottenimento di cofinanziamenti comunitari, ove disponibili, riferendo sulle iniziative intraprese in sede di relazione semestrale. Il patto dovra' prevedere apposite clausole per i casi di recesso, di perdurante inerzia di uno o piu' partecipanti al patto o comunque di comportamenti omissivi, con l'affermazione della responsabilita' per i danni causati con l'obbligo di risarcirli. 5. Modifiche. Nell'attuazione del patto territoriale sono ammesse modifiche di ciascun parametro finanziario, occupazionale e temporale entro un margine di oscillazione complessivo del 20 per cento, fermo restando l'onere complessivo a carico dello Stato; superato tale limite, anche per uno solo dei parametri suddetti, il patto dovra' essere nuovamente sottoposto all'approvazione del CIPE. 6. Sorveglianza. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica nomina per ciascun patto approvato dal CIPE una commissione di monitoraggio e di vigilanza, sulla realizzazipne del patto, costituita da 5 esperti (esterni o interni all'amministrazione), il cui complessivo onere di funzionamento, pari al 5 per mille dell'investimento, e' posto a carico della finanza del patto. A tal fine entro trenta giorni dalla data della presente delibera il Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto individua criteri, requisiti e modalita' per la partecipazione alle predette commissioni. La commissione verifica lo stato di avanzamento del patto e riferisce al Ministero del bilancio e della programmazione economica in merito alle verifiche effettuate, in particolare segnalando l'esistenza dei presupposti ai fini delle revoche dei finanziamenti pubblici, qualora riscontri che l'avanzamento nell'attuazione del patto sia inferiore al 50 per cento degli impegni in termini di tempi di spesa e di assorbimento della manodopera o che non siano rispettati i criteri e le procedure di cui ai precedenti punti 2 e 4. Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, su incarico del Ministro del bilancio e della programmazione economica da conferire anche su richiesta delle predette commissioni di vigilanza, potra' verificare in ogni momento lo stato di attuazione delle singole iniziative del patto. 7. Norma finale. In connessione con il carattere sperimentale della presente deliberazione il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferira' al CIPE, entro il 30 giugno 1997, sullo stato di attuazione del nuovo istituto, segnalando le difficolta' applicative riscontrate e proponendo eventuali modifiche e integrazioni necessarie a migliorare l'operativita' dei patti territoriali. Roma, 12 luglio 1996 Il Presidente delegato: Ciampi Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997 - El. n. 25 Bilancio, registro n. 1, foglio n. 104, con eclusione dell'inciso di cui al punto 3, lettera e) "avvalendosi dei servizi di una societa' di assistenza tecnica appositamente scelta dal C.N.E.L." e dell'intero punto 6, ai sensi della delibera adottata il 6 febbraio 1997 dalla sezione controllo Stato, primo collegio.