MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 5 marzo 1997, n. 28 

    Direttive  applicative del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni
(GU n.70 del 25-3-1997)
 
 Vigente al: 25-3-1997  
 

                                  Agli    ispettorati   regionali   e
                                  provinciali del lavoro
                                  Alle  regioni  -  Assessorati  alla
                                  sanita'
                                  Alle OO.SS. dei datori di lavoro
                                  Alle OO.SS. dei lavoratori
                                    e, per conoscenza:
                                  Al Ministero della sanita'
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  Al Ministero dell'interno
                                  Al  Dipartimento   della   funzione
                                  pubblica e affari regionali
                                  Al Ministero della difesa
                                  Al  Ministero dei trasporti e della
                                  navigazione
 Individuazione  datore  di  lavoro  nei  condomini  -   Ai      fini
dell'assolvimento  degli  obblighi  di  informazione e formazione nei
confronti  dei  lavoratori  con  rapporto  contrattuale  privato   di
portierato,  derivanti dall'art.  1, comma 3, il datore di lavoro nei
condomini   va   individuato   nella   persona    dell'amministratore
condominiale pro-tempore.
 Trasferimento  di  sede  -  Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro,
successivamente all'assolvimento degli obblighi  di  valutazione  die
rischi  e  di  compilazione del documento di cui all'art. 4, comma 2,
trasferisca la propria attivita' in altra sede, lo stesso  e'  tenuto
ad  aggiornare  la valutazione dei rischi ed il documento pertinente,
in analogia a quanto previsto dal comma 7 del citato art. 4, al  fine
di  tener  conto  dei cambiamenti avvenuti, in particolare per quanto
riguarda l'ambiente di lavoro.
 Subappalto nei trasporti - Nel caso in cui un'azienda  di  trasporto
subappalti ad imprese minori, i cosiddetti "padroncini", l'esecuzione
di  servizi  di  trasporto,  non trovano applicazione le disposizioni
dell'art. 7 (contratto di appalto o  contratto  d'opera),  in  quanto
tale  articolo  disciplina  unicamente  l'ipotesi  dell'affidamento a
terzi di lavori  da  realizzare  all'interno  dell'azienda  o  unita'
produttiva.
 Tenuta  del  registro  infortuni  -  L'art.  4, comma 5, lettera o),
prevede per il datore di lavoro la tenuta di  un  registro  infortuni
"nel  quale  siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro
che comportano un'assenza dal lavoro". Il decreto  del  Ministro  del
lavoro   del  5  dicembre  1996  ha  modificato  unicamente  la  nota
esplicativa all'allegato B del decreto ministeriale 12 settembre 1958
relativo  al  modello  di  registro  precisando  che   l'obbligo   di
registrazione  sussiste  quando  l'infortunio  comporta "l'assenza di
almeno un giorno escluso  quello  dell'evento".  L'ampliamento  delle
registrazioni (da 3 giorni a 1 giorno) e' finalizzato unicamente alla
raccolta di dati statistici utili a fini prevenzionistici.
 La  nuova  disposizione  ha mutato solo per tale aspetto i contenuti
dell'art.  403  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.
547/1955.
 In  relazione  a  quanto  sopra,  conservano  la  loro  validita' le
motivazioni della circolare n.  537  del  3  febbraio  1959  che,  in
riferimento  all'obbligo  di  conservazione del registro sul luogo di
lavoro, ha  fornito  indicazioni  applicative  in  ordine  ad  alcune
fattispecie.
 In  particolare  la circolare ha chiarito che, nel caso di attivita'
di breve durata, caratterizzata da modalita' o  svolta  in  sede  con
pochi  lavoratori  e  priva  di adeguata attrezzatura amministrativa,
l'obbligo in questione si ritiene assolto anche nell'ipotesi  in  cui
il registro in questione sia tenuto nella sede centrale dell'impresa,
sempre   che  tali  attivita'  non  siano  dislocate  oltre  l'ambito
provinciale.
 La verifica  concreta  di  tale  situazione  e'  ovviamente  rimessa
all'apprezzamento dell'organo di vigilanza.
 Assoggettabilita'  alla normativa di prevenzione infortuni ed igiene
del lavoro delle imprese individuali il cui  titolare  si  avvale  di
collaboratori   familiari  -  Nell'ipotesi  di  un'impresa  artigiana
costituita in forma individuale, la  tutela  antinfortunistica  e  di
igiene   va   apprestata   obbligatoriamente   nel   caso  in  cui  i
collaboratori  familiari  prestino  la  loro  attivita'  in   maniera
continuativa e sotto la direzione di fatto del titolare.
 Nella  ipotesi  invece  in  cui  tale  subordinazione  di  fatto non
sussista e il familiare esplichi saltuariamente la propria  attivita'
per  motivi  di  affezione gratuitamente ed in veste di alter ego del
titolare, la tutela non va apprestata.
p. Il Ministro: Gasparrini