Riduzione dell'assegnazione disposta con ordinanza numero 1921/FPC del 30 maggio 1990 recante "Misure urgenti per assicurare la potabilizzazione delle acque e per superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti nella regione Lombardia". (Ordinanza n. 2542).(GU n.76 del 2-4-1997)
IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1921/FPC del 30 maggio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 1990, con la quale e' stata assegnata alla regione Lombardia la somma complessiva di lire 179 miliardi per interventi di potabilizzazione delle acque e per superare la crisi idrica derivante da contaminazione da diserbanti; Vista la nota n. 4147 del 21 febbraio 1997 con la quale la regione Lombardia comunica l'esito della verifica della situazione contabile relativa ad interventi di protezione civile disposti con provvedimenti derogatori ed ormai ultimati; Considerato che, alla data odierna, come si evince dagli allegati alla menzionata nota n. 4147 del 21 febbraio 1997 della regione Lombardia, le opere di cui alla citata ordinanza n. 1921/FPC risultano completate con una spesa di L. 178.112.223.985 ed una conseguente economia di L. 887.778.015; Considerato, altresi', che tale somma e' disponibile sul capitolo 7592 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'articolo 8 del medesimo decreto; Ritenuto, pertanto, di dover ridurre l'assegnazione di lire 179 miliardi disposta con la predetta ordinanza n. 1921/FPC, a L. 178.112.223.985; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione della somma di lire 179 miliardi disposta in favore della regione Lombardia, ai sensi dell'ordinanza n. 1921/FPC del 30 maggio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 1990, e' ridotta a L. 178.112.221.985. 2. La differenza di L. 887.778.015 e' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 1997 Il Ministro: Napolitano