N. 137 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 1996
N. 137 Ordinanza emessa il 18 novembre 1996 dal pretore di Forli' nel procedimento civile vertente tra ditta Greco s.d.f. e Bartolini s.p.a. Trasporto - Trasporto di merci su strada, non soggetto all'obbligo della tariffa a forcella - Perdita o avaria delle cose trasportate - Limite legale di responsabilita' del vettore - Inapplicabilita' di tale limite in caso di dolo o colpa grave del vettore - Mancata previsione, in contrasto con quanto deciso con sentenza n. 420/1991, a proposito del trasporto soggetto all'obbligo della tariffa a forcella - Lesione dei principi di eguaglianza e di liberta' dell'iniziativa economica privata. (Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 41).(GU n.14 del 2-4-1997 )
IL PRETORE Letti gli atti e i documenti di causa. Rilevato in fatto Con atto di citazione notificato il 16 marzo 1992 la ditta Greco s.d.f. di Greppi con sede in Forli' in persona del legale rappresentante Conficoni Marina conveniva in giudizio davanti a questo pretore la ditta Bartolini s.p.a. con sede in Bologna chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 4.155.450 pari al valore effettivo di due colli di merci, dal peso totale di kg 17, affidati da essa attrice alla convenuta, in data 28 marzo 1991, per il trasporto e successiva consegna ad una ditta cliente con sede in Rovato (Brescia) e mai giunti a destinazione in quanto smarriti durante l'ultimo tragitto dal Terminal di Verona alla ditta destinataria. Deduceva infatti l'attrice che nella specie era configurabile una responsabilita' per colpa grave del vettore con conseguente inapplicabilita' del limite risarcitorio previsto dalla legge n. 450/1985. La convenuta si costituiva in giudizio invocando l'applicazione dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 450/1985 che prevede, in caso di perdita o avaria delle cose trasportate, un limite di risarcimento pari a L. 12.000 per ogni kg di peso lordo perduto o avariato. Ritenuto in diritto La presente fattispecie, nella quale e' in effetti configurabile una responsabilita' per colpa grave del vettore, per il principio della successione delle leggi nel tempo, e' disciplinata dall'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450, nella sua originaria formulazione vigente all'epoca in cui si e' realizzato il fatto produttivo del danno di cui e' causa. Va rilevato che con sentenza in data 22 novembre 1991, n. 420, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della predetta legge nella parte in cui, nell'ipotesi di trasporto di merci su strada soggetto a sistema tariffario obbligatorio, non eccettua dalla limitazione della responsabilita' del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave. Le stesse considerazioni svolte dalla citata sentenza con riferimento all'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 450/1985 devono valere, stante l'identita' della ratio che le sottende, anche per l'ipotesi dei trasporti su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella previsti dal secondo comma dell'art. 1, legge n. 450/1985, applicabile alla fattispecie in esame. Ritiente, pertanto, questo pretore di sollevare questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, legge n. 450/1985 in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione richiamando i profili rilevati dalla citata sentenza della Corte costituzionale.
P. Q. M. Dichiara rilevante, per la definizione del presente giudizio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo della legge 22 agosto 1985, n. 450, in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Forli', addi' 18 novembre 1996 Il pretore: (firma illeggibile) 97C0275