N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 1996- 10 marzo 1997
N. 140 Ordinanza emessa il 14 maggio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 marzo 1997) dal tribunale di Monza nel procedimento penale a carico di Salvi Giuliano ed altri (Basile Antonio) Processo penale - Dibattimento - Componente del collegio giudicante - Giudice che, in funzione di g.i.p., si sia pronunciato su istanza dell'imputato, proposta ex art. 299 c.p.p., di modificazione della misura di custodia cautelare con altra meno afflittiva - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza, di tutela della difesa, di presunzione di non colpevolezza e del giudice naturale precostituito per legge - Richiamo ai principi espressi nella sentenza n. 131/1996. (C.P.P. 1988, art. 34, comma 2). (Cost. artt. 3, 24, 25 e 27).(GU n.14 del 2-4-1997 )
IL TRIBUNALE In relazione alla questione di legittimita' costituzionale sollevata all'udienza 10 maggio 1996 in procedimento penale contro Salvi Giuliano + 11, imputati come in atti, dal difensore dell'imputato Basile Antonio. Premesso: che il difensore dell'imputato Basile ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, dell'art. 34 codice procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per il giudice che, in qualita' di giudice per le indagini preliminari, abbia provveduto, rigettandola, su istanza, proposta ex art. 299 c.p.p., di sostituzione della misura coercitiva della custodia in carcere con quella degll arresti domiciliari; che nella fase delle indagini preliminari del presente procedimento, in via di precaria sostituzione del g.i.p. "designato" (cio' che rende per vero arduo parlare di pericolo di prevenzione, tanto piu' che la misura neppure risultava inserita nell'odierno fascicolo per il dibattimento, di tal che la situazione, se non prospettata dal difensore, non si sarebbe neppure affacciata al ricordo del giudice interessato), il presidente dell'odierno collegio ebbe a provvedere, nel senso del rigetto, su istanza con la quale il Basile chiedeva la sostituzione della misura coercitiva della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari; che la questione appare rilevante, posto che, all'esito della invocata declaratoria di incostituzionalita', il giudice de quo dovrebbe astenersi in ossequio al disposto dell'art. 36, primo comma, lett. g) c.p.p. O s s e r v a Sulla scorta dell'indirizzo interpretativo tracciato dalle pronunce nn. 432/95 e 131/1996 della Corte costituzionale la questione appare non manifestamente infondata. Invero, come si legge in un significativo passaggio argomentativo della sentenza 131 appena "... non sussiste ragione di estendere l'incompatibilita' ai casi in cui, in sede d'appello, il tribunale si sia pronunciato soltanto su aspetti meramente formali dell'ordinanza che dispone sulla misura cautelare personale, senza influenza sull'esistenza degli indizi di colpevolezza ovvero sulla sussistenza delle esigenze cautelari le quali possono, comunque, riflettersi sulla posizione sostanziale dell'imputato nel giudizio. In tali eventualita', le valutazioni relative al merito dell'ipotesi accusatoria restano del tutto estranee al giudizio del tribunale e non vi e' ragione di ritenere che il giudice si sia preformato un giudizio di merito capace di pregiudicare l'imparzialita' della decisione conclusiva del processo". A contrario, l'incompatibilita' appare doversi estendere, in ossequio al modello del "giusto processo" cosi' autorevolmente e solennemente riaffermato al punto 3.1 della parte motiva della sentenza n. 131/96 (alla quale va fatto doverosamente richiamo nella sua interezza), la disciplina legislativa dell'incompatibilita' anche alla ipotesi in premessa indicata, ipotesi che costituisce - a parere di questo collegio senza dubbio alcuno - caso emblematico di quel pregiudizio (inteso in senso lessicale-normativo, beninteso, non certo in senso psico-volitivo) che la Corteha inteso cancellare con le pronunce gia' emanate in materia di art. 34, comma secondo, c.p.p., con cio' riaffermando il doveroso rispetto ai princi'pi di tutela della difesa, di presunzione di non colpevolezza e, quindi, di uguaglianza rispetto a posizioni gia' tutelate e di individuazione del giudice correttamente precostituito per legge che trovano puntuale riscontro in altrettanti precetti della Carta costituzionale. La posizione dell'imputato Basile, in se' ed in quanto direttamente collegata con quella dell'imputato Teruzzi, appare inscindibilmente connessa con quella di tutti gli altri prevenuti, per il che si impone la sospensione del presente giudizio.
P. Q. M. Letto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del dibattimento come componente del collegio del tribunale al giudice che, in funzione di giudice per le indagini preliminari, si sia pronunziato, rigettandola, su istanza di sostituzione della misura coercitiva della custodia in carcere con quella degll arresti domiciliari, e cio' per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione; Rimette gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consigllo dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Monza, addi' 14 maggio 1996 Il presidente: (firma illeggibile) I giudici: (firme illeggibili) 97C0278