N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 1996

                                N. 142
  Ordinanza  emessa  il  3 dicembre 1996 dal tribunale di Avellino sul
 ricorso proposto da Battista Amalio contro l'Azienda sanitaria locale
 AV/2
 Sanita' pubblica - Medici di base  e  pediatri  di  libera  scelta  -
    Fissazione  del  limite  massimo  di settanta anni per l'esercizio
    dell'attivita'  convenzionata  -  Ingiustificata   disparita'   di
    trattamento  dei  medici  di  base  (e  pediatri di libera scelta)
    rispetto  agli  specialisti  ambulatoriali  e  agli  altri  liberi
    professionisti  -  Incidenza  sul diritto al lavoro e sui principi
    della  tutela  della  salute  e  della   liberta'   di   esercizio
    professionale per i soggetti abilitati.
 (Legge  28  dicembre  1995, n. 549, art. 2, comma 4; d.P.R. 22 luglio
    1996, n. 484, art. 6).
 (Cost., artt. 3, 4, 32 e 33).
(GU n.14 del 2-4-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n.  6061/1996
 r.g.,  riservato  all'udienza  collegiale  del  26 novembre 1996, tra
 Battista Amalio, reclamante,  difeso  e  rappresentato  dagli  avv.ti
 Ottavio  Masucci  e Ciro Centore, e A.S.L. - Azienda sanitaria locale
 n. 2 di Avellino, difesa e rappresentata dall'avv. Antonio Barra.
   Il tribunale,  sciogliendo  la  riserva,  rileva  che  la  presente
 procedura e' iniziata col ricorso col quale il dott. Amalio Battista,
 medico  di  medicina  generale  convenzionato  con  l'A.S.L.  n. 2 di
 Avellino,   deducendo   fra   l'altro   essere    illegittimo,    per
 incostituzionalita'  delle  norme  applicate  (art. 2, comma 4, della
 legge 28 dicembre 1995 n. 549 e art. 6 del d.P.R. 22 luglio  1996  n.
 484),  il provvedimento di cancellazione di esso professionista dagli
 elenchi dei medici  generici  convenzionati  per  raggiungimento  dei
 settanta  anni  di  eta'  da  parte di esso ricorrente, provvedimento
 adottato e comunicato dalla suddetta A.S.L. con raccomandanta del  16
 ottobre  1996, ha chiesto al pretore di Avellino - giudice del lavoro
 - un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. che salvaguardasse il
 suo diritto a continuare il rapporto,  diritto  che  sarebbe  rimasto
 irreparabilmente  pregiudicato  durante il tempo occorrente per farlo
 valere in via ordinaria.
   La richiesta e' stata disattesa dal pretore, che con  provvedimento
 dell'11   novembre   1996,   ritenuta   infondata   la   denuncia  di
 incostituzionalita', ha rigettato il ricorso del Battista,  il  quale
 contro  il  provvedimento  stesso  ha  ritualmente proposto ricorso a
 questo tribunale, riproponendo la questione  della  costituzionalita'
 delle ricordate norme.
   La  questione,  ad  avviso  del  tribunale, con peraltro hanno gia'
 ritenuto altri giudici (cfr. ordinanza del pretore di Napoli  del  16
 giugno  1996  in causa fra Mezzacapo Nicola e A.S.L. n. 1 di Napoli),
 non e' diversamente da quanto ritenuto dal  provvedimento  reclamato,
 manifestamente infondata.
   Ritiene,  invero,  il  tribunale  che  il  principio, sancito dalla
 denunciate norme, secondo cui i medici di medicina  generale  cessano
 dal   rapporto   convenzionale   con  le  A.S.L.  al  compimento  del
 settantesimo anno di eta', e' in contrasto con gli artt. 3, 4,  32  e
 33 della Costituzione.
   Per  quanto  riguarda  il  contrasto con l'art. 3, secondo il quale
 tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di
 condizioni personali, si rileva che  il  principio,  essendo  dettato
 solo  per  i  medici  di medicina generale e per i pediatri di libera
 scelta,  concretizza  una  evidentissima ingiustificata disparita' di
 trattamento in generale rispetto  a  tutti  gli  altri  esercenti  la
 libera   professione   intellettuale   (non   e'   dubbia  la  natura
 libero-professionista del rapporto fra medici di medicina generale ad
 A.S.L.) ed in particolare rispetto ad altri esercenti la  professione
 sanitaria  pure convenzionati con le A.S.L., come ad esempio i medici
 specialisti   ambulatoriali,   l'esclusione    dei    quali    ultimi
 dall'applicazione  di  un  limite  di  eta'  esclude che il principio
 denunciato possa essere giustificato dalla delicatezza della funzione
 sanitaria e da ragioni di tutela della salute pubblica, delicatezza e
 ragioni che peraltro  restano  tutelate  dal  controllo  esercitabile
 dall'ordine  professionale e dalla possibilita' che ha l'assistito di
 revocare il medico scelto, che per  eta'  diviene  non  piu'  idoneo,
 anche  prima  del  decorso  dell'anno  al quale peraltro la scelta e'
 comunque limitata.
   Contrasta, poi, il principio con l'art. 4 della  Costituzione,  che
 riconosce  ad  ogni  cittadino il diritto al lavoro ed impone ad ogni
 cittadino  di  svolgere  un'attivita'  o  funzione  che  concorra  al
 progresso  della  societa'.  Invero  il  medico  di medicina generale
 estromesso  dalla  convenzione  con  l'A.S.L.   al   compimento   del
 settantesimo anno di eta' perde i suoi clienti e non puo' trovarne di
 nuovi,  giacche'  i  pazienti, interessati a fruire gratuitamente del
 servizio sanitario, non possono non preferigli medici convenzionati.
   E cio' importa, poiche' ai pazienti viene sostanzialmente  impedito
 di  continuare  a  servirsi  del  medico  di  loro fiducia, anche una
 violazione del diritto all'assistenza sanitaria sancito dall'art.  32
 della Costituzione, cosi' come ne deriva la violazione del successivo
 art.  33  in  quanto  all'unico  limite  da tale articolo fissato per
 l'esercizio   professionale,   limite    costituito    dall'esistenza
 dell'abilitazione,   viene  a  risultare  aggiunto  anche  il  limite
 dell'eta'.
   Ne' e' da trascurare, infine, che tutta la normativa in materia, ed
 in particolare anche il settimo comma dell'articolo del quarto  comma
 si  e'  denunciata  l'incostituzionalita',  pone in primo piano, come
 finalita' stessa della legge, la liberta' di  scelta  dei  medici  di
 medicina  generale  da  parte  degli assistiti con il solo limite del
 massimale di assistiti e che tale  liberta'  di  scelta  verrebbe  ad
 essere  esclusa  se  all'assistito  fosse  impedito  di  continuare a
 servirsi del medico ultrasettantenne,  sicche'  le  norme  denunciate
 appaiono anche incoerenti ed irragionevoli.
   Non e' dunque manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  sollevata  dal  dott. Battista e, poiche' il presente
 giudizio  cautelare,  instaurato  dallo  stesso  per  sostanzialmente
 ottenere,  in  attesa che il suo diritto a continuare a valersi della
 convenzione per prestare l'opera  di  medico  generico  possa  essere
 fatto  valere  in via ordinaria, un provvedimento che tolga efficacia
 alla operata cancellazione di esso professionista dagli  elenchi  dei
 medici    generici    convenzionati,   non   puo'   essere   definito
 indipendentemente dalla risoluzione di detta questione, va emessa, in
 accoglimento del proposto reclamo ed  ai  sensi  dell'art.  23  della
 legge  11  marzo  1957, n. 87, ordinanza con la quale devesi disporre
 che   gli   atti   siano   trasmessi   immediatamente   alla    Corte
 costituzionale.
   La   sollevata   questione   impone   la   sospensione  dell'intero
 procedimento  cautelare,  per  cui,  nelle  more,  va  sospesa  anche
 l'efficacia  sia  della impugnata comunicazione 16 ottobre 1996 dalla
 A.S.L. 2 che dalla reclamata ordinanza pretorile 11 novembre 1996.
   Vanno altresi', infine, disposti gli altri adempimenti previsti dal
 suddetto art. 23.
                                P. Q. M.
   Il tribunale dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, della
 legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'art. 6  del  d.P.R.  22  luglio
 1996 per contrasto con gli artt. 3, 4, 32 e 33 della Costituzione;
   Sospende  il  presente  giudizio cautelare, nonche' la esecutivita'
 della cancellazione, operata dall'A.S.L. 2  di  Avellino,  del  dott.
 Amalio Battista dagli elenchi dei medici generici convenzionati;
   Rimette  gli  atti alla Corte costituzionale disponendo che, a cura
 della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in
 causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia altresi'
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Avellino, addi' 3 dicembre 1966
                         Il presidente: Dovetto
 97C0280