N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 1996
N. 142 Ordinanza emessa il 3 dicembre 1996 dal tribunale di Avellino sul ricorso proposto da Battista Amalio contro l'Azienda sanitaria locale AV/2 Sanita' pubblica - Medici di base e pediatri di libera scelta - Fissazione del limite massimo di settanta anni per l'esercizio dell'attivita' convenzionata - Ingiustificata disparita' di trattamento dei medici di base (e pediatri di libera scelta) rispetto agli specialisti ambulatoriali e agli altri liberi professionisti - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi della tutela della salute e della liberta' di esercizio professionale per i soggetti abilitati. (Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 4; d.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, art. 6). (Cost., artt. 3, 4, 32 e 33).(GU n.14 del 2-4-1997 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 6061/1996 r.g., riservato all'udienza collegiale del 26 novembre 1996, tra Battista Amalio, reclamante, difeso e rappresentato dagli avv.ti Ottavio Masucci e Ciro Centore, e A.S.L. - Azienda sanitaria locale n. 2 di Avellino, difesa e rappresentata dall'avv. Antonio Barra. Il tribunale, sciogliendo la riserva, rileva che la presente procedura e' iniziata col ricorso col quale il dott. Amalio Battista, medico di medicina generale convenzionato con l'A.S.L. n. 2 di Avellino, deducendo fra l'altro essere illegittimo, per incostituzionalita' delle norme applicate (art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e art. 6 del d.P.R. 22 luglio 1996 n. 484), il provvedimento di cancellazione di esso professionista dagli elenchi dei medici generici convenzionati per raggiungimento dei settanta anni di eta' da parte di esso ricorrente, provvedimento adottato e comunicato dalla suddetta A.S.L. con raccomandanta del 16 ottobre 1996, ha chiesto al pretore di Avellino - giudice del lavoro - un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. che salvaguardasse il suo diritto a continuare il rapporto, diritto che sarebbe rimasto irreparabilmente pregiudicato durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria. La richiesta e' stata disattesa dal pretore, che con provvedimento dell'11 novembre 1996, ritenuta infondata la denuncia di incostituzionalita', ha rigettato il ricorso del Battista, il quale contro il provvedimento stesso ha ritualmente proposto ricorso a questo tribunale, riproponendo la questione della costituzionalita' delle ricordate norme. La questione, ad avviso del tribunale, con peraltro hanno gia' ritenuto altri giudici (cfr. ordinanza del pretore di Napoli del 16 giugno 1996 in causa fra Mezzacapo Nicola e A.S.L. n. 1 di Napoli), non e' diversamente da quanto ritenuto dal provvedimento reclamato, manifestamente infondata. Ritiene, invero, il tribunale che il principio, sancito dalla denunciate norme, secondo cui i medici di medicina generale cessano dal rapporto convenzionale con le A.S.L. al compimento del settantesimo anno di eta', e' in contrasto con gli artt. 3, 4, 32 e 33 della Costituzione. Per quanto riguarda il contrasto con l'art. 3, secondo il quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di condizioni personali, si rileva che il principio, essendo dettato solo per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta, concretizza una evidentissima ingiustificata disparita' di trattamento in generale rispetto a tutti gli altri esercenti la libera professione intellettuale (non e' dubbia la natura libero-professionista del rapporto fra medici di medicina generale ad A.S.L.) ed in particolare rispetto ad altri esercenti la professione sanitaria pure convenzionati con le A.S.L., come ad esempio i medici specialisti ambulatoriali, l'esclusione dei quali ultimi dall'applicazione di un limite di eta' esclude che il principio denunciato possa essere giustificato dalla delicatezza della funzione sanitaria e da ragioni di tutela della salute pubblica, delicatezza e ragioni che peraltro restano tutelate dal controllo esercitabile dall'ordine professionale e dalla possibilita' che ha l'assistito di revocare il medico scelto, che per eta' diviene non piu' idoneo, anche prima del decorso dell'anno al quale peraltro la scelta e' comunque limitata. Contrasta, poi, il principio con l'art. 4 della Costituzione, che riconosce ad ogni cittadino il diritto al lavoro ed impone ad ogni cittadino di svolgere un'attivita' o funzione che concorra al progresso della societa'. Invero il medico di medicina generale estromesso dalla convenzione con l'A.S.L. al compimento del settantesimo anno di eta' perde i suoi clienti e non puo' trovarne di nuovi, giacche' i pazienti, interessati a fruire gratuitamente del servizio sanitario, non possono non preferigli medici convenzionati. E cio' importa, poiche' ai pazienti viene sostanzialmente impedito di continuare a servirsi del medico di loro fiducia, anche una violazione del diritto all'assistenza sanitaria sancito dall'art. 32 della Costituzione, cosi' come ne deriva la violazione del successivo art. 33 in quanto all'unico limite da tale articolo fissato per l'esercizio professionale, limite costituito dall'esistenza dell'abilitazione, viene a risultare aggiunto anche il limite dell'eta'. Ne' e' da trascurare, infine, che tutta la normativa in materia, ed in particolare anche il settimo comma dell'articolo del quarto comma si e' denunciata l'incostituzionalita', pone in primo piano, come finalita' stessa della legge, la liberta' di scelta dei medici di medicina generale da parte degli assistiti con il solo limite del massimale di assistiti e che tale liberta' di scelta verrebbe ad essere esclusa se all'assistito fosse impedito di continuare a servirsi del medico ultrasettantenne, sicche' le norme denunciate appaiono anche incoerenti ed irragionevoli. Non e' dunque manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal dott. Battista e, poiche' il presente giudizio cautelare, instaurato dallo stesso per sostanzialmente ottenere, in attesa che il suo diritto a continuare a valersi della convenzione per prestare l'opera di medico generico possa essere fatto valere in via ordinaria, un provvedimento che tolga efficacia alla operata cancellazione di esso professionista dagli elenchi dei medici generici convenzionati, non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione di detta questione, va emessa, in accoglimento del proposto reclamo ed ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87, ordinanza con la quale devesi disporre che gli atti siano trasmessi immediatamente alla Corte costituzionale. La sollevata questione impone la sospensione dell'intero procedimento cautelare, per cui, nelle more, va sospesa anche l'efficacia sia della impugnata comunicazione 16 ottobre 1996 dalla A.S.L. 2 che dalla reclamata ordinanza pretorile 11 novembre 1996. Vanno altresi', infine, disposti gli altri adempimenti previsti dal suddetto art. 23.
P. Q. M. Il tribunale dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'art. 6 del d.P.R. 22 luglio 1996 per contrasto con gli artt. 3, 4, 32 e 33 della Costituzione; Sospende il presente giudizio cautelare, nonche' la esecutivita' della cancellazione, operata dall'A.S.L. 2 di Avellino, del dott. Amalio Battista dagli elenchi dei medici generici convenzionati; Rimette gli atti alla Corte costituzionale disponendo che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia altresi' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Avellino, addi' 3 dicembre 1966 Il presidente: Dovetto 97C0280