Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica (Legge Regionale 24 aprile 1984, n. 25) - Modifiche ed integrazioni(GU n.14 del 5-4-1997)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 25 novembre 1996 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico L'ultimo comma dell'articolo 22 della L.R. 24 aprile 1984 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni e' soppresso e cosi' sostituito dai seguenti due commi: "jNelle gare di pesca non si applicano i limiti di cui all'art. 20. Le specie catturate trattate con i necessari accorgimenti, alla fine della gara devono essere reimmesse in acqua. Nelle gare di pesca a salmonidi deve essere precedentemente effettuato adeguato ripopolamento alla presenza degli agenti di vigilanza, e tutte le specie ittiche catturate dovranno essere consegnate a fine gara agli agenti di vigilanza i quali provvederanno, su disposizione della Provincia, a recapitarle presso enti di assistenza e/o beneficenza che si siano dichiarati disponibili a riceverli per utilizzo alimentare". La presente Legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 14 novembre 1996 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 15 ottobre 1996 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo l'11 novembre 1996.