MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 aprile 1997 

Emissione  di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre
giorni.
(GU n.82 del 9-4-1997)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
 Visto il decreto ministeriale 5 dicembre  1996  con  il  quale  sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1997;
 Visto  l'art.  3,  comma  4,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 664,
relativa al bilancio di previsione delo Stato per l'anno  finanziario
1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei
titoli  pubblici,  in  Italia  e  all'estero,  al  netto di quelli da
rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
 Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo  10  novembre
1993, n. 470;
 Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
 Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
 Considerato  che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28  marzo  1997
e' pari a 20.800 miliardi;
                              Decreta:
Per  il  15  aprile 1997 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
centottantatre  giorni con scadenza il 15 ottobre 1997 fino al limite
massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.
 La spesa per interessi gravera' sul capitolo  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1997.
 In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario  e
nell'interesse  dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le  modalita'  indicate  negli
articoli  2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art.  16  puo'  essere  presentata  per  un importo pari a 3
miliardi.
 Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella  misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
 Le  richieste  di  acquisto  dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro  e  non
oltre  le  ore  13  del giorno 10 aprile 1997, con l'osservanza delle
modalita'  stabilite  negli  articoli  8  e  9  del  citato   decreto
ministeriale 5 dicembre 1996.
 Il  presente  decreto  verra'  inviato  per il controllo all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Roma, 7 aprile 1997
                                     p. Il direttore generale: Grilli