UNIVERSITA' DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1997 

Riordino della scuola di specializzazione in malattie infettive.
(GU n.84 del 11-4-1997)

                             IL RETTORE
 Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Visto il regio  decreto  20  giugno  1935,  n.  1071,  modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
 Visto il regio decreto 30  settembre  1938,  n.  1652,  disposizioni
sull'ordinamento  didattico  universitario e successive modificazioni
ed integrazioni;
 Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di  Palermo  approvato
con  regio  decreto  14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
 Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega  al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
382,  riordinamento  della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
 Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  245, recante norme sul piano
triennale di sviluppo;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
 Vista  la  legge  12  gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
 Considerata   l'opportunita'   di  procedere  alla  revisione  degli
ordinamenti didattici delle scuole di  specializzazione  del  settore
medico;
 Uditi  i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle
adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20  maggio,  del  15
giugno e del 15 settembre 1994;
 Ritenuta la necessita' di modificare la tabella I, allegata al regio
decreto  30  settembre  1938,  n. 1652, e successive modificazioni ed
integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2
recante gli ordinamenti didattici delle  scuole  di  specializzazione
del settore medico;
 Viste   le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche  dell'Universita'  degli  studi   di   Palermo
(consiglio di facolta', seduta del 28 maggio 1996; senato accademico,
seduta  dell'11  novembre  1996; consiglio di amministrazione, seduta
del 3 dicembre 1996;
 Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella
sessione del 23 gennaio 1997;
                              Decreta:
 Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la
scuola di specializzazione in malattie infettive.
Scuola di specializzazione in malattie infettive
 La scuola di specializzazione in malattie  infettive  risponde  alle
norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
 La  scuola  ha  lo scopo di formare medici specialistici nel settore
professionale delle malattie infettive.
 La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive.
 Il corso ha la durata di quattro anni.
 Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta'
di  medicina  e  chirurgia  e quelle del Servizio sanitario nazionale
individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2,  del
decreto   legislativo   n.   502/1992   ed   il   relativo  personale
universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui
alla tabella A e quello dirigente del  Servizio  sanitario  nazionale
delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
 Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e'
di  cinque  per  ogni  anno  di corso per un totale di venti. La sede
amministrativa della scuola e' situata presso l'istituto di patologia
infettiva e virologia presso l'ospedale G. Di Cristina.
 I  laureati  in  medicina  e  chirurgia   utilmente   collocati   in
graduatoria  di  merito per l'accesso alle scuole di specializzazione
possono essere iscritti alle  scuole  stesse  purche'  conseguano  il
titolo  di  abilitazione  all'esercizio  professionale entro la prima
sessione utile successiva all'effettivo  inizio  dei  singoli  corsi.
Durante   tale   periodo   i   predetti  specializzandi  acquisiscono
conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche  nell'ambito  di  una
progressiva assunzione di responsabilita' professionale.
                              Tabella A
              Aree di addestramento professionalizzante
             e relativi settori scientifico-disciplinari
A - Area propedeutica.
 Obiettivo:   lo   specializzando  deve  approfondire  le  conoscenze
fondamentali  di  anatomo-fisiologia,  biochimica  e   genetica   dei
principali  sistemi  ed apparati ed in particolare di quelli connessi
con le malattie infettive e tropicali.
 Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica,  E06A
Fisiologia umana, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale.
B - Area di fisiopatologia ematologica generale e molecolare.
 Obiettivo:  lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi  etio-patogenetici  che  determinano  lo  sviluppo   delle
malattie  infettive  e  tropicali con particolare attenzione a quelle
che coinvolgono cellule ematiche ed  immunitarie  anche  riguardo  al
loro  ruolo  come  sistema  intermedio  nella patogenesi e diffusione
delle malattie infettive.
 Settori:  E04B  Biologia  molecolare,  F03X  Genetica  medica,  F04A
Patologia generale, F04B Patologia clinica, F07I Malattie infettive.
C  -  Area  di  patologia  infettivologica, laboratorio e diagnostica
medica.
 Obiettivo:  lo  specializzando  deve   acquisire   le   fondamentali
conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio e di
diagnostica strumentale applicati alle malattie infettive.
 Settori:  F07G  Malattie  del  sangue,  F04B Patologia clinica, F06A
Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07I Malattie  infettive,
F18X Diagnostica per immagini.
D - Area di metodologia e diagnostica speciale di laboratorio.
 Obiettivo:  lo  specializzando  deve  apprendere avanzate conoscenze
teoriche e tecniche per diagnostica delle malattie batteriche  virali
e parassitari.
 Settori:  F04B patologia clinica, F05X microbiologia e microbiologia
clinica, F07I malattie infettive.
E - Area della eziologia e patogenesi delle malattie infettive.
 Obiettivo:  lo  specializzando deve conoscere in modo approfondito i
meccanismi patogenetici e le modalita' di trasmissione delle malattie
infettive (agenti causali, vettori, ospiti intermedi).
 Settori: F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e  microbiologia
clinica, F07I Malattie infettive.
F. - Area di clinica delle malattie infettive.
 Obiettivo:    lo    specializzando    deve   apprendere   conoscenze
specialistiche teoriche e cliniche per affrontare le patologie  e  le
conseguenti situazioni cliniche proprie delle malattie infettive.
 Settori: F07A Medicina interna, F07I Malattie infettive.
G  -  Area di epidemiologia, prevenzione ed organizzazione e gestione
sanitaria e di medicina delle comunita'.
 Obiettivo:  lo   specializzando   deve   apprendere   ed   applicare
fondamentali conoscenze di statistica medica, epidemiologia, igiene e
profilassi  in  riferimento  alla  patologia  infettiva  deve inoltre
conoscere i principi della organizzazione, programmazione e  gestione
sanitaria, anche sotto il profilo della medicina delle comunita'.
 Settori:  F01X  Statistica  medica,  F07I  Malattie  infettive, F22A
Igiene generale ed applicata.
H - Area delle urgenze infettivologiche
 Obiettivo: lo specializzando  deve  saper  affrontare  le  emergenze
infettivologiche,  acquisendo  anche  la  capacita' di collaborare in
modo interdiscilinare.
 Settori: F07I Malattie infettive, F07A Medicina interna.
                                                            Tabella B
                        Standard complessivo
                di addestramento professionalizzante
 Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve:
  aver seguito almeno 400 casi clinici inerenti  malattie  infettive;
di  questi  casi  lo  specializzando deve averne seguiti almeno 60 in
piena autonomia professionale;
  aver seguito l'itinerario diagnostico, in particolare riguardo alla
diagnostica di laboratorio, di almeno 400 casi  clinici  inerenti  le
malattie infettive;
  aver  eseguito  sino  alla  formulazione  della  diagnosi, esami di
laboratorio, dei  quali  almeno  150  esami  ematologici,  100  esami
batteriologici,  100  esami  virali,  100  esami parassitologici, 100
esami di ricerca di miceti, almeno il 25 per cento di tali esami deve
essere condotto personalmente dallo specializzando.
 Infine lo specializzando  deve  aver  partecipato  alla  conduzione,
secondo   le   norme   di   buona  pratica  clinica,  di  almeno  tre
sperimentazioni cliniche controllate.
 Nel  regolamento  didattico   di   Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso
specifico.
  Palermo, 10 marzo 1997
                                                           Il rettore