Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3 "Procedure ler l'attuazione del programma operativo 1994/1999"(GU n.16 del 19-4-1997)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 29 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3 "Procedure per l'attuazione del Programma Operativo 1994-1999" sono apportate le. seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'art. 5 (Comitato misto) sono sostituite le parole "due volte l'anno" con le parole "quattro volte l'anno" e le parole "i rappresentanti comunitari e ministeriali" con le parole "i responsabili di sottoprogramma"; b) dopo l'ultimo comma dell'art. 7 (Compiti del Comitato di sorveglianza) sono aggiunti i seguenti commi: "4-bis. Il Comitato di sorveglianza e' convocato almeno due volte l'anno. in occasione di ogni Comitato, di concerto con i Servizi della Commissione UE sono organizzate riunioni di informazione delle parti economiche e sociali. Le riunioni di partenariato allargato sono convoca'te per il giorno successivo a quello previsto per il Comitato di sorveglianza. 4-ter. Tutti gli organismi in rappresenta'nza delle forze economiche e sociali che ne faranno richiesta saranno invitati a partecipare. 4-quater. Al fine di favorire piu' ampia informazione e partecipazione, sara' data notizia delle suddette riunioni a mezzo di tre organi di stampa a diffusione regionale."; c) la lettera "e" del comma 1 dell'art. 31 (Acquisizione servizi) e' abrogata; d) al comma 4 dell'art. 31 sono eliminate le parole "ed e"; e) al comma i dell'art. 33 (Soggetti beneficiari), dopo le parole "che si localizzano" e' inserita la parola "anche". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia Bari, 21 novembre 1996 DISTASO