REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1996, n. 26 

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 febbraio 1995, n.  3
"Procedure ler l'attuazione del programma operativo 1994/1999"
(GU n.16 del 19-4-1997)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129
                        del 29 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Alla  legge  regionale  20  febbraio  1995, n. 3 "Procedure per
l'attuazione del Programma Operativo 1994-1999"  sono  apportate  le.
seguenti modifiche:
   a)  al  comma  1  dell'art.  5 (Comitato misto) sono sostituite le
parole "due volte l'anno" con le parole "quattro volte l'anno"  e  le
parole  "i rappresentanti comunitari e ministeriali" con le parole "i
responsabili di sottoprogramma";
   b) dopo l'ultimo  comma  dell'art.  7  (Compiti  del  Comitato  di
sorveglianza) sono aggiunti i seguenti commi:
    "4-bis. Il Comitato di sorveglianza e' convocato almeno due volte
l'anno.  in  occasione  di  ogni  Comitato, di concerto con i Servizi
della Commissione UE sono organizzate riunioni di informazione  delle
parti  economiche  e  sociali.  Le riunioni di partenariato allargato
sono convoca'te per il giorno successivo a  quello  previsto  per  il
Comitato di sorveglianza.
    4-ter.   Tutti  gli  organismi  in  rappresenta'nza  delle  forze
economiche e sociali che ne  faranno  richiesta  saranno  invitati  a
partecipare.
    4-quater.   Al   fine  di  favorire  piu'  ampia  informazione  e
partecipazione, sara' data notizia delle suddette riunioni a mezzo di
tre organi di stampa a diffusione regionale.";
   c)  la lettera "e" del comma 1 dell'art. 31 (Acquisizione servizi)
e' abrogata;
   d) al comma 4 dell'art. 31 sono eliminate le parole "ed e";
   e) al comma i dell'art. 33 (Soggetti beneficiari), dopo le  parole
"che si localizzano" e' inserita la parola "anche".
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della Regione Puglia
   Bari, 21 novembre 1996
                               DISTASO