REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1996, n. 57 

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n.   1
(Regime  urbanistico  dei  terreni  di  uso  civico  e relative norme
transitorie)
(GU n.16 del 19-4-1997)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34
                        del 13 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'articolo  8  della  legge  regionale 3 gennaio 1986, n. 1, e'
sostituito dal seguente:
  "Articolo 8 (Norme per l'alienazione di terreni civici  oggetto  di
costruzioni  abusivamente  effettuate). - 1. I comuni, le frazioni di
comuni, le universita' e le associazioni agrarie comunque  denominate
sono  autorizzati ad alienare agli occupatori le superfici di terreni
di proprieta' collettiva su cui risultino effettuate costruzioni  non
debitamente   assentite   dall'ente   titolare.   L'alienazione  puo'
intervenire ove le opere siano state effettuate in  conformita'  agli
strumenti ed alle norme urbanistiche ovvero siano considerate abusive
ai  sensi  della  legge  28  febbraio 1985, n. 47, se suscettibili di
sanatoria ai sensi della predetta legge e  della  legge  regionale  2
maggio   1980,   n.   28   e   successive   modificazioni.  In  luogo
dell'alienazione si puo' procedere alla concessione  del  diritto  di
superficie.
  2.  Entro  quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge gli enti di cui al comma 1 redigono e trasmettono alla
Giunta  regionale  un  piano  nel  quale  sono  individuate  le  aree
edificate  suscettibili  di  alienazione  ai  sensi del comma 1 fatto
salvo il caso in cui si tratti di interessi marginali  o  limitati  a
casi  isolati, dove e' fatto obbligo agli enti di comunicare con atto
deliberativo. Per la redazione di tali piani gli enti  suddetti  sono
autorizzati  a  presentare  richiesta di finanziamento ai sensi della
legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 e successive modificazioni  di
cui  alla  legge  regionale  6  aprile  1978, n. 13. Qualora entro il
suddetto termine gli enti non abbiano adempiuto, la Giunta  regionale
assegna  un  termine perentorio di trenta giorni, decorso inutilmente
il quale provvede, in via sostitutiva.
  3. La Giunta regionale approva il piano di cui al comma 2 entro  il
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione.
  4.  La  richiesta  di  alienazione  o di concessione del diritto di
superficie di cui al comma 1 e' presentata entro dodici mesi:
   a) dall'entrata in vigore  della  presente  legge  per  i  terreni
ricompresi  negli  ambiti di cui alla tabella contenuta nell'allegato
A, relativa ai comuni per i quali e' stata disposta la chiusura delle
operazioni demaniali o per i quali e' stata effettuata  una  verifica
pubblicata e non opposta;
   h)  dalla pubblicazione delle verifiche demaniali per le quali non
sia stata proposta opposizione;
   c) dall'accertamento definitivo della natura civica del suolo  con
ogni altro atto amministrativo o giudiziale idoneo.
  5.  Entro  diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge, possono richiedere l'alienazione o la concessione del
diritto di superficie anche coloro che hanno richiesto o hanno titolo
per richiedere  la  concessione  in  sanatoria  per  costruzioni  che
insistono  su  terreni  dei  quali  non  e' stata ancora accertata la
natura  civica;  in  tal  caso  la  richiesta   deve   contenere   la
dichiarazione  espressa  di  riconoscimento  della  natura civica del
terreno per cui e'  richiesta  l'alienazione  o  la  concessione  del
diritto di superficie.
  6.   Eventuali   successioni   nel   possesso  del  fabbricato  non
pregiudicano  la   possibilita'   di   richiedere   o   di   ottenere
l'alienazione  ai  sensi  del  presente  articolo che e' in ogni caso
rilasciata a favore del titolare del fabbricato o dell'avente diritto
alla richiesta di sanatoria.
  7.  L'alienazione  deve  interessare  il  suolo su cui insistono le
costruzioni e le relative superfici di pertinenza.
  8. La superficie complessiva da alienare puo'  variare,  a  seconda
delle  circostanze,  tra  un'estensione  minima pari a dieci volte la
complessiva superficie lorda abusivamente costruita,  ed  un  massimo
corrispondente  alla  superficie  del  lotto  imposto dallo strumento
urbanistico vigente per la zona in cui ricade il terreno da alienare.
  9. Qualora la superficie  da  alienare  fosse  inferiore  al  lotto
minimo  previsto  dallo  strumento urbanistico vigente, deve comunque
prevedersi l'asservimento a fini edificatori dell'eventuale  restante
parte   di   superficie  posseduta  dal  titolare  della  domanda  di
alienazione,  in   misura   congruente   al   volume   effettivamente
realizzato.
  10.  La  superficie agricola posseduta dal richiedente ed eccedente
il lotto da alienare determinato come  previsto  dal  comma  7,  deve
comunque  essere  sistemata  nei  termini  e  nei modi previsti dalla
normativa  vigente  in  materia  di  usi  civici,  fatta   salva   la
disposizione prevista dal comma 8.
  11.  Non  possono  essere comunque alienati i terreni di proprieta'
collettiva siti in parchi o riserve nazionali o regionali, nelle zone
soggette ai vincoli di cui alla legge regionale 2 luglio 1974, n.  30
e  successive  modificazioni,  nelle  zone boscate ovvero in zone che
rivestano particolare interesse  pubblico,  dichiarato  dalla  Giunta
regionale con propria deliberazione.
  12.  Ai  fini della determinazione del valore, gli enti titolari si
avvalgono di tecnici iscritti all'albo regionale  dei  periti,  degli
istruttori e dei delegati tecnici designati dalla Giunta regionale su
proposta  dell'Assessore  regionale  competente  in  materia  di  usi
civici.
  13. Il prezzo di alienazione  puo'  essere  ridotto  dal  comune  o
dall'universita'  agraria  interessati  con  deliberazione  motivata,
soggetta ad approvazione  della  Giunta  regionale,  in  relazione  a
particolare  situazione di esigenze abitative, per coloro che abbiano
eseguito la costruzione abusiva o l'abbiano acquistata al solo  scopo
di   destinarla  a  prima  abitazione  e  la  superficie  complessiva
dell'edificio non superi i quattrocento metri quadrati.
  14. L'agevolazione di cui al comma 13 si applica quando  si  tratti
di  costruzioni  od  impianti  destinati  ad attivita' artigianali di
superficie  complessiva  inferiore  a  mille  metri  quadrati  o   ad
attivita' di commercio di superficie complessiva inferiore a duecento
metri  quadrati  o  ad  attivita'  turistico-ricettive  di superficie
complessiva inferiore a cinquecento metri quadrati.
  15. Le  superfici  di  cui  al  comma  14  si  calcolano  ai  sensi
dell'articolo 51 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
  16.  A  richiesta  dell'interessato il prezzo dell'alienazione puo'
essere   rateizzato   in   cinque   annualita'   con   l'applicazione
dell'interesse annuo del dieci per cento.
  17.  In  luogo  dell'alienazione  prevista dal presente articolo si
puo' far luogo alla concessione di cui  all'articolo  7,  sempre  che
ricorrano le condizioni ivi considerate.
  18.  Le superfici di terreni civici, compresi nelle penetrazioni di
cui alla legge regionale n. 28 del 1980 e  successive  modificazioni,
delle  quali  non  venga  richiesta l'alienazione o la concessione ai
sensi dei  commi  precedenti,  possono  essere  alienati  dagli  enti
titolari  entro  cinque  anni  dalla  data in entrata in vigore della
presente legge con le modalita' di cui agli articoli 6 e 7".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Roma, addi' 17 dicembre 1996
                              BADALONI
  Il visto del  Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto  il  14
dicembre 1996.
                               ------
  (Omissis).