REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 119 

Modifiche all'art. 7 della L.R. 6 novembre 1981, n. 49 (Commercio)
(GU n.16 del 19-4-1997)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23
                        del 20 dicembre 1996
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 6  novembre  1981,
n. 49 e' sostituito dal seguente:
  "Per   la   validita'  delle  deliberazioni  della  Commissione  e'
necessaria in prima convocazione la presenza  della  maggioranza  dei
componenti.
  In  seconda  convocazione, fissata ad almeno un'ora dalla prima, le
deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.
  In entrambe le convocazioni, in caso di parita' di voti, prevale il
voto del Presidente".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione.
   L'Aquila, 5 dicembre 1996
                             Verticelli