REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 settembre 1996, n. 1342 

Integrazione  al Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22
dicembre 1983, n. 46, approvato con D.P.G.P.  13  dicembre  1984,  n.
18-13/Legisl.  "Disciplina  del  settore  commerciale della Provincia
autonoma di Trento" ai fini dell'istituzione dei reparti separati  di
vendita
(GU n.16 del 19-4-1997)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 12 novembre 1996)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  (Omissis).
 
                              Decreta:
 
  E'  approvata  l'integrazione  al  Regolamento  di esecuzione della
legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, approvato con D.P.G.P.  13
dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. nel testo che, allegato  al  presente
decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Trentino Alto Adige.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare.
                              ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1996
                       Registro 2, foglio 120
 
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE  22
   DICEMBRE 1983, N. 46.
 
                               Art. 1.
              Integrazione all'art. 20 del Regolamento
 
  1. Dopo l'ultimo comma dell'art. 20 sono aggiunti i seguenti commi:
  "11.  Il  titolare  di un esercizio commerciale organizzato su piu'
reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche
di prestazione del servizio impiegate puo' affidare  uno  o  piu'  di
tali  reparti, perche' lo gestisca in proprio per il periodo di tempo
convenuto, ad  un  soggetto  che  sia  iscritto  nel  Registro  degli
esercenti  il  commercio  e  che  abbia  svolto  per  almeno due anni
nell'ultimo quinquennio l'attivita'  di  vendita  quale  titolare,  o
dipendente  qualificato,  o  coadiutore  familiare  in  un'impresa in
possesso  dell'autorizzazione  amministrativa  relativa  al   settore
merceologico  interessato, dandone immediata comunicazione all'organo
competente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa originaria.
  12. Il gestore del reparto separato di vendita deve  fare  denuncia
dell'esercizio  dell'attivita'  alla  Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ai sensi del  regio  decreto  20  settembre
1934,  n.  2011  e del decreto ministeriale 9 marzo 1982 e presentare
all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la dichiarazione di  cui
all'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
  13.  Il  reparto separato di vendita deve essere concentrato in una
zona dell'esercizio commerciale  univocamente  individuata  ed  avere
accesso  esclusivamente attraverso l'entrata dell'esercizio medesimo.
Tali requisiti vanno documentati in apposita planimetria  dei  locali
in scala 1:100, da allegare all'atto della comunicazione.
  L'area  complessivamente  destinabile  a  reparti separati non puo'
superare  il  cinquanta  per  cento  (50%)  della  superficie  totale
autorizzata dell'esercizio commerciale.
  14.  Qualora  l'organo  competente  al rilascio dell'autorizzazione
amministrativa originaria verifichi  l'assenza  di  uno  o  piu'  dei
presupposti e requisiti soggettivi e oggettivi previsti adotta, entro
30 giorni dalla comunicazione, un provvedimento motivato di diniego.
  15.  La fattispecie dei reparti separati non costituisce un caso di
subingresso".