Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.102 del 5-5-1997)
IL RETTORE Visto il proprio decreto n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995 con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita'; Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1995, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1995; Visto in particolare l'art. 6, primo comma, del citato decreto-legge che prevede tra l'altro che gli statuti degli atenei stabiliscano anche la composizione degli organi collegiali assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15%; Vista la deliberazione del senato accademico in data 13 febbraio 1996, concernente il recepimento nello statuto della norma di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge sopra citato; Visti, fra gli altri, gli articoli 13, primo comma, 31, terzo comma, 34, quinto comma, dello statuto dell'Universita'; Visto, in particolare, l'art. 57, primo comma, dello statuto dell'Universita'; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, e' modificato come appresso: Articolo unico Il numero di tutte le rappresentanze degli studenti nei vari organi in cui e' prevista la loro rappresentanza, saranno rapportate al 15 per cento del numero complessivo dei componenti, di diritto o elettivi, facenti parte dell'organo medesimo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Padova, 12 aprile 1997 Il rettore: Marchesini