UNIVERSITA' DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 12 aprile 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.102 del 5-5-1997)

                             IL RETTORE
 Visto  il proprio decreto n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n.  273  del  22
novembre   1995   con   il   quale   e'   stato  emanato  lo  statuto
dell'Universita';
 Visto il decreto-legge 21 aprile  1995,  n.  120,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  94  del  22  aprile  1995,  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n.  236,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1995;
  Visto   in   particolare   l'art.   6,   primo  comma,  del  citato
decreto-legge che prevede tra l'altro che gli  statuti  degli  atenei
stabiliscano   anche   la   composizione   degli   organi  collegiali
assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non  inferiore
al 15%;
  Vista  la  deliberazione  del senato accademico in data 13 febbraio
1996, concernente il recepimento nello statuto  della  norma  di  cui
all'art. 6, comma 1, del decreto-legge sopra citato;
  Visti,  fra  gli  altri,  gli  articoli  13, primo comma, 31, terzo
comma, 34, quinto comma, dello statuto dell'Universita';
  Visto, in  particolare,  l'art.  57,  primo  comma,  dello  statuto
dell'Universita';
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Padova, emanato con
decreto rettorale n. 94 dell'8  novembre  1995,  e'  modificato  come
appresso:
                            Articolo unico
  Il numero di tutte le rappresentanze degli studenti nei vari organi
in  cui  e' prevista la loro rappresentanza, saranno rapportate al 15
per cento  del  numero  complessivo  dei  componenti,  di  diritto  o
elettivi, facenti parte dell'organo medesimo.
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Padova, 12 aprile 1997
                                               Il rettore: Marchesini