Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.102 del 5-5-1997)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 giugno 1993, concernente l'ordinamento didattico dei diplomi universitari afferenti alla facolta' di farmacia; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorita' accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Dopo l'art. 8, concernente l'ordinamento del corso di laurea in farmacia, e con lo slittamento degli articoli successivi, vengono inseriti gli articoli 9, 10, 11 e 12 concernenti rispettivamente le norme generali relative ai diplomi universitari afferenti alla facolta' di farmacia e i singoli diplomi universitari in informazione scientifica sul farmaco, controllo di qualita' nel settore industriale farmaceutico e tecnologie farmaceutiche. Art. 9 (Norme comuni ai diplomi universitari afferenti alla facolta' di farmacia). - 1. Presso la facolta' di farmacia sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale: a) informazione scientifica sul farmaco; b) controllo di qualita' nel settore industriale farmaceutico; c) tecnologie farmaceutiche. 2. Il diploma di tecnologie farmaceutiche e' articolato in due orientamenti: a) tossicologia dell'ambiente; b) prodotti cosmetici. 3. Tali corsi hanno lo scopo di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dai vari settori dell'area farmaceutica. 4. Al compimento del ciclo di studi viene conferito il titolo di diploma in: a) informazione scientifica sul farmaco; b) controllo di qualita' nel settore industriale farmaceutico; c) tecnologie farmaceutiche. Quest'ultimo sara' completato dalla denominazione dell'orientamento seguito. 5. L'iscrizione ai corsi e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. 6. Il numero di iscritti a ciascun corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite dal consiglio di facolta'. 7. Ai fini del proseguimento degli studi, ciascun corso di diploma e' dichiarato affine ad uno dei corsi di laurea afferenti alla facolta' di farmacia. I corsi di diploma affini al medesimo corso di laurea sono affini tra loro. 8. Nei trasferimenti tra corsi di diploma e tra corsi di laurea e di diploma, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno gia' conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facolta' riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione prevista dal corso al quale e' richiesto il trasferimento o l'iscrizione. La facolta' indica altresi' l'anno di iscrizione che, nel caso di diplomati che si iscrivono ad un corso di laurea affine, deve essere di norma il terzo. 9. Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto dei criteri seguenti: a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed aventi uguale denominazione ed annualita' nel corso affine al quale si chiede l'iscrizione o il trasferimento. Nei passaggi tra corsi non affini, si dovra' tener conto degli insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i due corsi di laurea; b) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in a), sia possibile, a giudizio della facolta', sostenere un esame integrativo; c) il numero di insegnamenti di cui in a) ed in b) che puo' essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un diplomato ad un corso di laurea affine, dovra' variare da un minimo di cinque ad un massimo di sette annualita' considerando, a riguardo, due insegnamenti semestrali equivalenti ad uno annuale. Di tali disposizioni si dovra' tenere conto nei trasferimenti dal corso di diploma al corso di laurea. 10. L'attivita' didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche. Le attivita' pratiche possono essere svolte presso qualificati enti pubblici o privati con i quali sono state stipulate apposite convenzioni. Le attivita' pratiche di laboratorio non possono essere superiori ad un terzo delle attivita' didattiche complessive. 11. Ogni corso di diploma e' costituito da un numero di insegnamenti pari a quindici annualita' con un numero di esami convenzionali non superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati (anche se svolti da piu' docenti) viene effettuato con un unico esame. 12. Un numero di annualita' variabile da sei ad otto sara' costituito da insegnamenti istituzionali facenti parte ciascuno di uno specifico gruppo disciplinare secondo quanto indicato in ogni singolo diploma. Gli insegnamenti istituzionali, per l'aliquota eccedente le cinque annualita' monodisciplinari, potranno eventualmente essere impartiti come corsi integrati di discipline appartenenti ad uno o piu' gruppi concorsuali. 13. La scelta degli insegnamenti istituzionali dall'elenco di discipline riportate nei singoli gruppi concorsuali indicati per ciascun diploma, deve rispondere alle esigenze di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari anche in vista del ruolo propedeutico di tali principi e contenuti per l'approfondimento degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario. 14. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovra' dimostrare di avere acquisito la capacita' di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese; tale capacita' sara' accertata con modalita' che saranno definite dal consiglio di facolta'. 15. Le rimanenti annualita', fino alla concorrenza di quindici, saranno costituite da insegnamenti caratterizzanti lo specifico corso di diploma o lo specifico orientamento. Tali annualita' sono ripartite per aree disciplinari secondo i rapporti specificati nelle tabelle riferite ad ogni singolo diploma. I relativi insegnamenti potranno essere strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati. 16. La facolta' nell'attivare il corso degli studi potra' discostarsi dalle indicazioni delle tabelle attivando insegnamenti alternativi in base a particolari esigenze culturali e professionali, per un numero di annualita' non superiore a tre. 17. Le tabelle che seguono riportano gli ordinamenti dei diplomi universitari della facolta'. In esse sono indicate le specifiche competenze dei diplomati, le aree disciplinari con le relative annualita' e gli insegnamenti utili alla formazione della figura professionale. Le discipline riportate nelle tabelle hanno mero carattere esemplificativo non vincolante. 18. L'esame di diploma consiste in un colloquio tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato: in tale colloquio potra' anche essere discusso un eventuale elaborato finale. 19. Il consiglio di facolta' determinera', con apposito regolamento ed in conformita' con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma. In particolare nel regolamento sara' indicato il piano di studi nel rispetto dei vincoli di cui ai commi da 10 a 17 e degli ordinamenti dei singoli corsi di diploma. 20. Nel piano di studi saranno individuati: a) gli insegnamenti istituzionali e caratterizzanti (di cui ai commi da 10 a 16) specificandone il carattere monodisciplinare o integrato. Di questi corsi dovra' essere indicata la durata annuale (almeno 70 ore) o semestrale (almeno 35 ore) oltre al numero di ore di esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento; b) la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticita'; c) le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni; d) i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo. Art. 10 (Diploma in informazione scientifica sul farmaco). - 1. L'obiettivo del corso di diploma e' quello di formare operatori aventi conoscenze culturali di base e competenze professionali specifiche utili a svolgere attivita' di informazione scientifica sulle specialita' medicinali, sui presidi medico-chirurgici e su i prodotti dietetici allo scopo di far conoscere periodicamente agli operatori sanitari, nei settori pubblico e privato, le caratteristiche e le proprieta' dei medicamenti, onde assicurare il corretto impiego, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 2. Tale diploma e' considerato affine al corso di laurea in farmacia. 3. Il numero di annualita', gli insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientifico-disciplinari sono riportati in tabella. ===================================================================== Tipo | Codice| Gruppo disciplinare |Annualita'| Esempi discipline ________|_______|_____________________|__________|___________________ Istituz. E0901 Anatomia umana 1 Anatomia umana Istituz. C0510 Chimica biologica 1 Chimica biologica Istituz. C0310 Chimica gen. inorganica 1 Chimica gen. inorganica Istituz. C0500 Chimica organica 1 Chimica organica Istituz. E0410 Fisiologia generale 1 Fisiologia gene- rale Istituz. F0411 Patologia generale 1 Patologia generale Istituz. A0230 Istituz. matematica 1 Matematica e fisica P041 Statistica B0110 Fisica generale Istituz. F221 Igiene 1 Microbiologia, igiene F0520 Microbiologia applicata Caratt. C0700 Farmaceutico 2 Chimica dei medi- cinali I e II Caratt. C0802 Tecnica e legislaz. 1 Forme farmaceutiche farmac. Caratt. B0700 Farmacologia 2 Farmacologia e tos- sicologia; farma- coterapia Caratt. 2 Annualita' per in- segnamenti carat- terizzanti di sede Art. 11 (Diploma in controllo di qualita' nel settore industriale-farmaceutico). - 1. L'obiettivo del corso di diploma e' quello di formare operatori aventi conoscenze culturali di base e competenze professionali specifiche utili a eseguire analisi di tipo chimico e tecnologico necessarie per accertare, sia in fase di lavorazione che sul prodotto finito, la rispondenza alle norme di buona qualita' di preparati farmaceutici, cosmetici, dietetici, nonche' dei presidi medico-chirurgici. 2. Tale diploma e' considerato affine al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. 3. Il numero di annualita', gli insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientifico-disciplinari sono riportate in tabella. ===================================================================== Tipo | Codice| Gruppo disciplinare |Annualita'| Esempi discipline ________|_______|_____________________|__________|___________________ Istituz. C0110 Chimica analitica 0.5 Chimica analitica Istituz. E0510 Chimica biologica 1 Chimica biologica Istituz. C0310 Chimica gen. inorganica 1 Chimica generale inorganica Istituz. C0500 Chimica organica 1 Chimica organica Istituz. A0230 Istituz. matematica 1 Matematica Istituz. B0110 Fisica generale 1 Fisica Istituz C0500 Chimica organica 1 Metodi fisici in chimica organica Caratt. C0700 Farmaceutico 3 Chimica farmaceu- tica; analisi dei farmaci Caratt. C0900 Chimica bromatologica 1 Chimica dei prodot- ti dietetici; analisi prodotti dietetici Caratt. C0802 Tecnica e legislaz. 1 Tecnica farmaceutica farmac. Caratt. E0700 Farmacologia 1 Farmacologia e far- macognosia; saggi e dosaggi farmacolo- gici; tossicologia Caratt. E0510 Chimica biologica 1 Enzimologia; metodo- logie biochimiche Caratt. 1.5 Annualita' per insegnamenti carat- terizzanti di sede Art. 12 (Diploma in tecnologie farmaceutiche). - 1. Tale diploma e' considerato affine al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. Esso si articola in due orientamenti: 1) tossicologia dell'ambiente; 2) prodotti cosmetici. 2. L'obiettivo del diploma e' quello di fornire operatori aventi conoscenze culturali e competenze professionali specifiche utili in laboratori di indagine scientifico-sperimentale. Il diplomato avra' competenze specifiche per il controllo e la preparazione di prodotti di interesse cosmetico e per le analisi chimico-tossicologiche utili alla valutazione della sicurezza dell'ambiente. 3. Il numero di annualita', gli insegnamenti, e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientifico-disciplinari sono riportati in tabella. ===================================================================== | | | Annualita'| Tipo | Codice| Area |Orientamenti Esempi discipline | | | 1) 2) | ________|_______|____________________|___________|___________________ Istituz. E0510 Chimica biologica 1 1 Chimica biologica Istituz. C0310 Chimica generale 1 1 Chimica generale ed inorganica Istituz. C0500 Chimica organica 1 1 Chimica organica Istituz. A0230 Matematica 1 1 Matematica Istituz. B0110 Fisica 1 1 Fisica Istituz. F052 Microbiologia ed 1 1 Microbiologia, /F221 igiene igiene Istituz. B0901 Anatomia, fisiologia 1 Anatomia e fisio- /E0410 logia della cute F0411 Patologia Caratt. C0700 Tossicologia 2 2 Chimica tossicolo- /E0700 gica; tossicologia Caratt. C011 /C070 C081 Analitico applicativa 2 2 Analisi prodotti /C082 cosmetici; ana- lisi chimica e tossicologica degli alimenti; tecniche anali- tiche ambientali Caratt. C082 Legislaz. farmaceutica 1 1 Socioeconomia e le- gislazione far- maceutica; le- gislazione de- gli alimenti e dell'ambiente; legislazione dei prodotti cosmetici Caratt. C081 Tecnologia applicativa 2 Forme farmaceuti- /C082 che; chimica dei prodotti cosme- tici; chimica degli olii es- senziali; pro- dotti cosmetici Caratt. C0900 Bromatologia 1 Chimica degli ali- menti; chimica bromatologica Caratt. E0700 Farmacologica 1 Tossicologia cel- lulare e moleco- lare Caratt. Ambientale 1 Chimica dell'am- biente Caratt. 1 1 Annualita' libera a scelta Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Padova, 13 aprile 1997 Il rettore: Marchesini