Determinazione del limite massimo delle transazioni o cessioni di crediti che la Sace e' autorizzata a concludere per l'anno finanziario 1997.(GU n.102 del 5-5-1997)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale; Visti in particolare gli articoli 2 e 3 della stessa legge n. 227/1977 con i quali e' stata istituita la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - Sace, dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia patrimoniale e di gestione ed e' stata autorizzata ad assumere in assicurazione ed in riassicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attivita' con l'estero; Visto l'art. 13 della citata legge n. 227/1977 con il quale alla Sace e' stato attribuito un fondo di dotazione di 20 miliardi di lire successivamente incrementato con appositi stanziamenti a carico del bilancio dello Stato disposti con legge finanziaria; Considerato che il suddetto fondo di dotazione puo' essere utilizzato per far fronte, oltre che alle spese di gestione anche al pagamento degli indennizzi connessi all'attivita' assicurativa e / o riassicurativa; Visto l'art. 18 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, successivamente integrato dal comma 21 dell'art. 15 della legge n. 67/1988, con il quale e' stato istituito un Fondo rotativo, alimentato con stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, i cui mezzi finanziari sono utilizzabili dalla Sace a fronte di indennizzi pagati e recuperabili nell'ambito di accordi intergovernativi di ristrutturazione del debito del Paese estero interessato e vengono rimborsati al Fondo stesso in base ai pagamenti effettuati da detto Paese estero in adempimento dei citati accordi intergovernativi di ristrutturazione; Visto l'art. 8, secondo comma, della legge n. 227 del 1977 sopra richiamata, come integrato dall'art. 2, comma 33, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che alla lettera g-ter) attribuisce al Comitato di gestione della Sace la facolta' di deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati; Vista la citata legge n. 662 / 1996 che all'art. 2, comma 31, autorizza la Sace, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa Sace, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale; Visto altresi' il comma 32 dell'art. 2 della sopra richiamata legge n. 662/1996 il quale stabilisce che il ricavo delle operazioni di cui al citato comma 31, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla Sace, va versato all'entrata del bilancio dello Stato; Ravvisata la necessita' di provvedere, per l'anno finanziario 1997, alla emanazione del decreto autorizzativo di cui sopra; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'art. 3, relativo al controllo preventivo di legittimita' sugli atti non aventi forza di legge; Decreta: 1. La Sace e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa Sace, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale, fino ad un limite complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi di valore nominale. 2. Il ricavo delle operazioni di cui al comma precedente, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla Sace, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato capitolo n. 2368: "Entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 1997 Il Ministro: Ciampi