MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

Sospensione della riscossione di imposte dirette
dovute da alcune ditte
(GU n.104 del 7-5-1997)

    Con  decreto  21  febbraio  1997,  la  riscossione   del   carico
tributario  di  L. 3.341.084.720 dovuto dalla Geo S.p.a., con sede in
Firenze, e' stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.  46,  per  un
periodo  di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La
direzione regionale delle entrate per la Toscana -  sezione  staccata
di  Firenze, nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare
degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma  dell'art.  39  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  602  introdotto  dal
medesimo  art.  4  della  legge  n.  46.   In   via   cautelare,   il
concessionario,  manterra' in vita gli eventuali atti esecutivi posti
in essere sui  beni  immobili  e  strumentali  della  sopramenzionata
societa',  la  quale comunque, dovra' prestare idonea garanzia, anche
fidejussoria, per la parte del credito erariale non tutelato da  atti
esecutivi.  La  sospensione sara' revocata con successivo decreto ove
vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa, o
venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto 21 febbraio 1997, la riscossione del carico tributario
di L. 323.088.294 dovuto dalla ditta Albasi  Giuseppe,  con  sede  in
Gazzola,  e' stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
introdotto  dall'art.  4  della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un
periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso.  La
direzione  regionale  delle  entrate  per  l'Emilia Romagna - sezione
staccata di Piacenza, nel provvedimento  di  esecuzione  determinera'
l'ammontare   degli  interessi  dovuti  ai  sensi  dell'ultimo  comma
dell'art. 39 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  602
introdotto  dal  medesimo art. 4 della legge n. 46. In via cautelare,
il concessionario, manterra' in vita  gli  eventuali  atti  esecutivi
posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata
societa',  la  quale comunque, dovra' prestare idonea garanzia, anche
fidejussoria, per la parte del credito erariale non tutelato da  atti
esecutivi.  La  sospensione sara' revocata con successivo decreto ove
vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa, o
venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.