Sospensione della riscossione di imposte dirette dovute da alcune ditte(GU n.104 del 7-5-1997)
Con decreto 21 febbraio 1997, la riscossione del carico tributario di L. 3.341.084.720 dovuto dalla Geo S.p.a., con sede in Firenze, e' stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Toscana - sezione staccata di Firenze, nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. In via cautelare, il concessionario, manterra' in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale comunque, dovra' prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la parte del credito erariale non tutelato da atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa, o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto 21 febbraio 1997, la riscossione del carico tributario di L. 323.088.294 dovuto dalla ditta Albasi Giuseppe, con sede in Gazzola, e' stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per l'Emilia Romagna - sezione staccata di Piacenza, nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. In via cautelare, il concessionario, manterra' in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale comunque, dovra' prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la parte del credito erariale non tutelato da atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa, o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.