IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge del 5 febbraio 1992, n. 104, che, pur facendo salve
le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31
ottobre 1975, n. 970, fino alla prima applicazione dell'art. 9 della
legge del 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti
didattici universitari, reca tra l'altro nuove disposizioni per la
formazione iniziale dei docenti curricolari e di sostegno, nonche'
nuove disposizioni per le attivita' di sostegno in istituti di
istruzione secondaria di secondo grado;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante
disposizioni per la razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado.
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996,
n. 470 e n. 471 riguardanti, rispettivamente, il regolamento
concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione per la
formazione degli insegnanti della scuola secondaria ed il regolamento
concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze
della formazione primaria;
Vista la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, sulle misure di
razionalizzazione della spesa pubblica e, in particolare l'art. 1,
comma 75, concernente l'obbligo di istruzione, per il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in esubero rispetto alle
dotazioni organiche provinciali, di corsi intensivi finalizzati al
conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per
l'attivita' di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni in
sostituzione di handicap;
Vista l'ordinanza ministeriale del 6 maggio 1996, n. 169,
registrata alla Corte dei conti il 17 maggio 1996, registro n. 1,
foglio n. 128, che disciplina l'istituzione e l'organizzazione dei
corsi per il conseguimento dei titoli di specializzazione, di cui
all'art. 325 del testo unico approvato con il decreto legislativo del
16 aprile 1994, n. 297;
Vista l'ordinanza ministeriale del 10 dicembre 1996, n. 735,
registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1997, registro n. 1,
foglio n. 35, concernente la proroga al 31 marzo 1997 del termine
previsto dall'art. 38, primo comma, secondo capoverso, per
l'eventuale introduzione di modifiche e/o integrazioni entro il 10
dicembre di ciascun anno alla precitata ordinanza ministeriale
permanente n. 169/1996;
Considerato che, dopo l'entrata in vigore dei sopracitati decreti
del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 470 e n. 471,
per quanto concerne la formazione iniziale per gli insegnamenti di
sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap
essa si svolgera' a livello universitario;
Ritenuto necessario, nell'attuale fase transitoria, dare
applicazione, in via prioritaria, alle disposizioni della precitata
legge n. 662/1996, al fine di assicurare una piu' ampia mobilita' del
personale docente, anche con riguardo ai posti per le attivita' di
sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap;
Ordina:
Articolo unico
In attesa dell'emanazione della disciplina transitoria relativa
alla fase di prima applicazione dei decreti del Presidente della
Repubblica del 31 luglio 1996, n. 470 e n. 471, concernenti la
formazione iniziale di livello universitario per gli insegnanti, per
l'anno scolastico 1997 - 98, sono sospese le procedure di nuovi
riconoscimenti dei corsi statali e non statali di specializzazione
per insegnanti di sostegno di cui alla ordinanza ministeriale 6
maggio 1996, n. 169.
La presente ordinanza e' sottoposta al controllo di legge.
Roma, 17 marzo 1997
Il Ministro: Berlinguer
Registrata alla Corte dei conti il 21 aprile 1997
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 102