Sospensione, per l'anno scolastico 1997-98, delle procedure di nuovi riconoscimenti dei corsi statali e non statali di specializzazione per insegnanti di sostegno di cui all'ordinanza ministeriale 6 maggio 1996, n. 169. (Ordinanza n. 185).(GU n.112 del 16-5-1997)
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge del 5 febbraio 1992, n. 104, che, pur facendo salve le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1975, n. 970, fino alla prima applicazione dell'art. 9 della legge del 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, reca tra l'altro nuove disposizioni per la formazione iniziale dei docenti curricolari e di sostegno, nonche' nuove disposizioni per le attivita' di sostegno in istituti di istruzione secondaria di secondo grado; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante disposizioni per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 470 e n. 471 riguardanti, rispettivamente, il regolamento concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria ed il regolamento concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria; Vista la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, sulle misure di razionalizzazione della spesa pubblica e, in particolare l'art. 1, comma 75, concernente l'obbligo di istruzione, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in esubero rispetto alle dotazioni organiche provinciali, di corsi intensivi finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l'attivita' di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni in sostituzione di handicap; Vista l'ordinanza ministeriale del 6 maggio 1996, n. 169, registrata alla Corte dei conti il 17 maggio 1996, registro n. 1, foglio n. 128, che disciplina l'istituzione e l'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei titoli di specializzazione, di cui all'art. 325 del testo unico approvato con il decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297; Vista l'ordinanza ministeriale del 10 dicembre 1996, n. 735, registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1997, registro n. 1, foglio n. 35, concernente la proroga al 31 marzo 1997 del termine previsto dall'art. 38, primo comma, secondo capoverso, per l'eventuale introduzione di modifiche e/o integrazioni entro il 10 dicembre di ciascun anno alla precitata ordinanza ministeriale permanente n. 169/1996; Considerato che, dopo l'entrata in vigore dei sopracitati decreti del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 470 e n. 471, per quanto concerne la formazione iniziale per gli insegnamenti di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap essa si svolgera' a livello universitario; Ritenuto necessario, nell'attuale fase transitoria, dare applicazione, in via prioritaria, alle disposizioni della precitata legge n. 662/1996, al fine di assicurare una piu' ampia mobilita' del personale docente, anche con riguardo ai posti per le attivita' di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap; Ordina: Articolo unico In attesa dell'emanazione della disciplina transitoria relativa alla fase di prima applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 470 e n. 471, concernenti la formazione iniziale di livello universitario per gli insegnanti, per l'anno scolastico 1997 - 98, sono sospese le procedure di nuovi riconoscimenti dei corsi statali e non statali di specializzazione per insegnanti di sostegno di cui alla ordinanza ministeriale 6 maggio 1996, n. 169. La presente ordinanza e' sottoposta al controllo di legge. Roma, 17 marzo 1997 Il Ministro: Berlinguer Registrata alla Corte dei conti il 21 aprile 1997 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 102