MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti
il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.115 del 20-5-1997)

  Con decreto ministeriale n. 22505 del 27 marzo 1997 e' autorizzata,
per  il  periodo   dal  6  novembre  1993  al  31   agosto  1994,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. M.A.P.  - Medicali articoli parafarmaceutici,
con  sede in  Como e  unita' di  Casnate (Como),  per quali  e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari a  248 unita',  su  un organico  complessivo di  281
unita'.
  Il presente  decreto ministeriale  annulla e sostituisce  i decreti
ministeriali n.  14079 del 18  gennaio 1994 e  n. 14871 del  3 maggio
1994.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  disposto sopra,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  M.A.P.  -   Medical  articoli
parafarmaceutici a corrispondere i  particolari benefici previsti dai
commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo comma  13, dell'art. 5,
del   decreto-legge  20   maggio   1993,  n.   148,  convertito   con
modificazioni nella  legge 19 luglio  1993, n. 236, tenuto  conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994,  registrato dalla Corte  dei conti in data  23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con decreto ministeriale n. 22506 del 27 marzo 1997 e' autorizzata,
per il periodo dal 4 aprile  1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale  di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Jungheinrich italiana,  con sede  in Gaggiano  (Milano) e  filiale di
Rivoli  (Torino),  per  quali  e' stato  stipulato  in  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  36  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
25 unita', su un organico complessivo di 299 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  disposto sopra,  in favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.  Jungheinrich   italiana   a
corrispondere i  particolari benefici  previsti dai commi  2 e  4 nei
limiti di cui al successivo  comma 13, dell'art. 5, del decreto-legge
20 maggio 1993,  n. 148, convertito con modificazioni  nella legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con decreto ministeriale n. 22507 del 27 marzo 1997 e' autorizzata,
per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 luglio 1996, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale  di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gloria
industria  alimentari,  con sede  in  Verbania  Pallanza ((Novara)  e
unita'  di Ragusa,  per  quali  e' stato  stipulato  un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  12  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
11 unita', su un organico complessivo di 75 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  disposto sopra,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a  Gloria  industria alimentari,  a
corrispondere i  particolari benefici  previsti dai commi  2 e  4 nei
limiti di cui al successivo  comma 13, dell'art. 5, del decreto-legge
20 maggio 1993,  n. 148, convertito con modificazioni  nella legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con decreto ministeriale n. 22508 del 27 marzo 1997 e' autorizzata,
per il periodo  dal 1 maggio 1995 al 2  marzo 1996, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale  di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti,
con sede in Milano  e unita' di Bari, per i  quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  11  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,66
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari  a 216  unita', su un  organico complessivo  di 8.592
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  disposto sopra,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.   Sirti,  a   corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13,  dell'art. 5, del decreto-legge  20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  c) del  decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con decreto ministeriale n. 22509 del 27 marzo 1997 e' autorizzata,
per il periodo  dal 1 maggio 1995 al 3  marzo 1996, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale  di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti,
con  sede  in Milano  e  unita'  di Potenza,  per  i  quali e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 11 mesi,
la riduzione  massima dell'orario di  lavoro da 40 ore  settimanali a
26,88 ore  medie settimanali  nei confronti di  un numero  massimo di
lavoratori pari  a 131  unita', su un  organico complessivo  di 8.592
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  disposto sopra,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.   Sirti,  a   corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13,  dell'art. 5, del decreto-legge  20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  c) del  decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con decreto ministeriale n. 22510 del 27 marzo 1997 e' autorizzata,
per il periodo dal 12 giugno 1995 al 7 giugno 1996, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale  di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti,
con sede  in Milano e unita'  di Casandrino (Napoli), per  i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a 23,74 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 83 unita', su un organico complessivo di
8.592 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  disposto sopra,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.   Sirti,  a   corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13,  dell'art. 5, del decreto-legge  20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  c) del  decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con decreto ministeriale n. 22511 del 27 marzo 1997 e' autorizzata,
per il periodo dall'8 maggio 1995  al 2 marzo 1996, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale  di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti,
con  sede in  Milano  e unita'  di  Cagliari, per  i  quali e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 11 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari a  56 unita',  su un  organico complessivo  di 8.592
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  disposto sopra,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.   Sirti,  a   corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13,  dell'art. 5, del decreto-legge  20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  c) del  decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con decreto ministeriale n. 22512 del 27 marzo 1997 e' autorizzata,
per il periodo  dal 1 maggio 1995 al 2  marzo 1996, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale  di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti,
con  sede in  Milano e  unita'  di Benevento,  per i  quali e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 11 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari a  52 unita',  su un  organico complessivo  di 8.592
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  disposto sopra,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.   Sirti,  a   corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13,  dell'art. 5, del decreto-legge  20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  c) del  decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con decreto ministeriale n. 22513 del 27 marzo 1997 e' autorizzata,
per il periodo  dal 1 maggio 1995 al 2  marzo 1996, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale  di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti,
con sede  in Milano  e unita' di  Catania e Palermo,  per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 11
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a 26,60 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 78 unita', su un organico complessivo di
8.592 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  disposto sopra,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.   Sirti,  a   corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13,  dell'art. 5, del decreto-legge  20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  c) del  decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con decreto ministeriale n. 22514 del 27 marzo 1997 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  18  novembre 1996  al  17  novembre  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Bonini terme
e sorgenti San Carlo,  con sede in Massa e unita'  di San Carlo Terme
(Massa), per i quali e'  stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari  a 19 unita', di cui 6 unita'
parttime da 24 a 21 ore medie settimanali e una unita' parttime da 32
a 25 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 19 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  disposto sopra,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  A. Bonini  terme e  sorgenti San
Carlo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4,
art. 6,  del decreto-legge  1 ottobre 1996,  n. 510,  convertito, con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 22515 del 27 marzo 1997 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  18  novembre 1996  al  17  novembre  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.  Ceramiche
Master,  con  sede  in  Casalgrande   (Reggio  Emilia)  e  unita'  di
Casalgrande  (Reggio  Emilia), per  i  quali  e' stato  stipulato  un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
16 unita', su un organico complessivo di 42 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  disposto sopra,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Ceramiche Master, a corrispondere
il  particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4,   art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996, registrato alla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 22516 del 27 marzo 1997 e' autorizzata,
per il periodo dal 1 maggio 1996 al 30 aprile 1997, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione salariale  di cui  all'art. 1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori  dipendenti  interessati  addetti  alla  unita'  di  mensa
aziendale  sottoindicata, limitatamente  alle giornate  in cui  vi e'
stato  l'intervento della  cassa  integrazione  guadagni ordinaria  o
straordinaria  presso la  societa'  appaltante  anch'essa di  seguito
indicata: S.r.l.  Resthotel international  unita' mensa  c/o Enichem,
con sede in Segrate (Milano) e unita' di c/o Enichem di Brindisi, per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 12  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 35  ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di lavoratori  pari  a  19  unita', su  un  organico
complessivo di 21 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  disposto sopra,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l.  Resthotel international  unita'
mensa c/o Enichem, a  corrispondere il particolare beneficio previsto
dal  comma 4,  art.  6, del  decreto-legge 1  ottobre  1996, n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato alla Corte dei  conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 22517 del 27 marzo 1997 e' autorizzata,
per  il   periodo  dal  15  luglio   1996  al  14  luglio   1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, con
sede in  Cavriago (Reggio  Emilia) e  unita' di  Alessandria, Milano,
Piacenza e Reggio Emilia, per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta'  che stabilisce,  per 12  mesi, la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
151 unita', su un organico complessivo di 476 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  disposto sopra,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.c.  a r.l.  Orion. a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 22518 del 27 marzo 1997 e' autorizzata,
per il periodo dall'8 luglio 1996 al 7 luglio 1997, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione salariale  di cui  all'art. 1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori  dipendenti   dalla  AIAS  -  Associazione   italiana  per
l'assistenza agli spastici, con sede in  Melfi e unita' di Melfi, per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 24  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 23  ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo di  lavoratori  pari  a 101  unita',  su un  organico
complessivo di 199 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  disposto sopra,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  AIAS  -  Associazione   italiana  per
l'assistenza agli spastici, a  corrispondere il particolare beneficio
previsto dal  comma 4, art. 6,  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, nei limiti  finanziari posti dal comma stesso,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato alla Corte dei  conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 22519 del  27 marzo 1997 e' revocato il
provvedimento  datato  8 agosto  1996  di  reiezione dell'istanza  di
concessione del  trattamento di integrazione salariale  per contratto
di  solidarieta', inoltrata  dalla  societa' S.p.a.  G.E.A. -  Gruppo
europeo abbigliamento di  Badia al Pino (Arezzo), per  il periodo dal
18 ottobre 1994 al 17 ottobre 1995.
  E' autorizzata,  per il periodo dal  18 ottobre 1994 al  17 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella  misura prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a. G.E.A.  - Gruppo europeo  abbigliamento, con
sede in  Badia al Pino (Arezzo)  e unita' di Badia  al Pino (Arezzo),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 24  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 27  ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo di  lavoratori  pari  a 117  unita',  su un  organico
complessivo di 233 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  disposto sopra,  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.  G.E.A.   -  Gruppo   europeo
abbigliamento, a  corrispondere i  particolari benefici  previsti dai
commi 2 e 4 nei limiti di  cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20  maggio 1993, n. 148,  convertito con modificazioni,
nella  legge 19  luglio 1993,  n. 236,  tenuto conto  dei criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale del  25 ottobre 1994,
registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n.
1, foglio n. 237.
  Con decreto ministeriale n. 22520 del 27 marzo 1997 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  1  settembre   1996  al  31  agosto  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla Metapontum agrobios,
con sede in Metaponto (Matera) e  unita' di Metaponto (Matera), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  12  mesi,  la  riduzione massima  dell'orario  di  lavoro,  come
previsto  dal contratto  collettivo nazionale  del settore  industria
chimica, applicato nei  confronti di un numero  massimo di lavoratori
pari a  16 unita',  di cui  11 giornalieri  da 39  a 29,15  ore medie
settimanali e  5 turnisti  da 36  a 27 ore  medie settimanali,  su un
organico complessivo di 63 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  disposto sopra,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla Metapontum agrobios, a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.