Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.115 del 20-5-1997)
Con decreto ministeriale n. 22505 del 27 marzo 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 6 novembre 1993 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.P. - Medicali articoli parafarmaceutici, con sede in Como e unita' di Casnate (Como), per quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 248 unita', su un organico complessivo di 281 unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce i decreti ministeriali n. 14079 del 18 gennaio 1994 e n. 14871 del 3 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.P. - Medical articoli parafarmaceutici a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22506 del 27 marzo 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jungheinrich italiana, con sede in Gaggiano (Milano) e filiale di Rivoli (Torino), per quali e' stato stipulato in contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unita', su un organico complessivo di 299 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jungheinrich italiana a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22507 del 27 marzo 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gloria industria alimentari, con sede in Verbania Pallanza ((Novara) e unita' di Ragusa, per quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unita', su un organico complessivo di 75 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Gloria industria alimentari, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22508 del 27 marzo 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 2 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Bari, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 11 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,66 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 216 unita', su un organico complessivo di 8.592 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale n. 22509 del 27 marzo 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 3 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Potenza, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 11 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,88 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 131 unita', su un organico complessivo di 8.592 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale n. 22510 del 27 marzo 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 12 giugno 1995 al 7 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Casandrino (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23,74 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 83 unita', su un organico complessivo di 8.592 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale n. 22511 del 27 marzo 1997 e' autorizzata, per il periodo dall'8 maggio 1995 al 2 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Cagliari, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 11 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 56 unita', su un organico complessivo di 8.592 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale n. 22512 del 27 marzo 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 2 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Benevento, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 11 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 52 unita', su un organico complessivo di 8.592 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale n. 22513 del 27 marzo 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 2 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Catania e Palermo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 11 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 78 unita', su un organico complessivo di 8.592 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale n. 22514 del 27 marzo 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 18 novembre 1996 al 17 novembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Bonini terme e sorgenti San Carlo, con sede in Massa e unita' di San Carlo Terme (Massa), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unita', di cui 6 unita' parttime da 24 a 21 ore medie settimanali e una unita' parttime da 32 a 25 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 19 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Bonini terme e sorgenti San Carlo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22515 del 27 marzo 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 18 novembre 1996 al 17 novembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche Master, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia) e unita' di Casalgrande (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unita', su un organico complessivo di 42 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche Master, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22516 del 27 marzo 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1996 al 30 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Resthotel international unita' mensa c/o Enichem, con sede in Segrate (Milano) e unita' di c/o Enichem di Brindisi, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unita', su un organico complessivo di 21 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Resthotel international unita' mensa c/o Enichem, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22517 del 27 marzo 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 15 luglio 1996 al 14 luglio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, con sede in Cavriago (Reggio Emilia) e unita' di Alessandria, Milano, Piacenza e Reggio Emilia, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 151 unita', su un organico complessivo di 476 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion. a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22518 del 27 marzo 1997 e' autorizzata, per il periodo dall'8 luglio 1996 al 7 luglio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla AIAS - Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, con sede in Melfi e unita' di Melfi, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 101 unita', su un organico complessivo di 199 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla AIAS - Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22519 del 27 marzo 1997 e' revocato il provvedimento datato 8 agosto 1996 di reiezione dell'istanza di concessione del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarieta', inoltrata dalla societa' S.p.a. G.E.A. - Gruppo europeo abbigliamento di Badia al Pino (Arezzo), per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 ottobre 1995. E' autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.A. - Gruppo europeo abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unita' di Badia al Pino (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 117 unita', su un organico complessivo di 233 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.A. - Gruppo europeo abbigliamento, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22520 del 27 marzo 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 1996 al 31 agosto 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Metapontum agrobios, con sede in Metaponto (Matera) e unita' di Metaponto (Matera), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria chimica, applicato nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unita', di cui 11 giornalieri da 39 a 29,15 ore medie settimanali e 5 turnisti da 36 a 27 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 63 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto sopra, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Metapontum agrobios, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.