COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 6 maggio 1997 

  Sostituzione del  comma 1 dell'art.  29-bis del regolamento  per il
funzionamento del sistema telematico  delle borse valori italiane per
la  negoziazione  dei  contratti  uniformi  a  termine  su  strumenti
finanziari collegati  a valori mobiliari  o ad indici su  tali valori
mobiliari,  adottato  con  delibera  n. 9726  del  15  gennaio  1996.
(Deliberazione n. 10667).
(GU n.115 del 20-5-1997)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto  legislativo n.  415 del  12 luglio  1996, ed  in
particolare l'art. 66, comma 1, lettera f), dello stesso decreto;
  Visto l'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto il  regolamento per  il funzionamento del  sistema telematico
delle borse valori  italiane, approvato con propria  delibera n. 9882
del 1 aprile 1996;
  Visto il  regolamento per  il funzionamento del  sistema telematico
delle  borse  valori  italiane  per  la  negoziazione  dei  contratti
uniformi  a  termine  su  strumenti  finanziari  collegati  a  valori
mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con propria
delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996;
  Visto, in  particolare, l'art.  29-bis del suddetto  regolamento n.
9726/1996, recante vincoli agli operatori autorizzati con riferimento
all'inserimento, nella fase  di preapertura e nel  giorno di scadenza
dei contratti FIB30, MIB030 ed  ISOalfa, di talune proposte aventi ad
oggetto azioni sottostanti i suddetti contratti;
  Ritenuto opportuno modificare il citato art. 29-bis del regolamento
n. 7726/1996 al fine di  consentire agli operatori autorizzati ambiti
di operativita' piu' ampi di quelli attualmente previsti;
                              Delibera:
  Il comma 1 dell'art. 29-bis del  regolamento n. 9726 del 15 gennaio
1996 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Nelle giornate  di  scadenza dei  contratti  FIB30, MIB030  ed
ISOalfa, gli operatori autorizzati  inseriscono le proposte aventi ad
oggetto titoli azionari componenti  l'indice MIB30 ovvero sottostanti
ai contratti ISOalfa relative:
  a) alla chiusura di operazioni  di arbitraggio sui contratti FIB30,
e;
  b) a trading di volatilita'  ed alla effettuazione di operazione di
copertura sui contratti MIB030 e ISOalfa,
  entro le ore 9,10 della fase  di preapertura di cui all'art. 15 del
regolamento per  il funzionamento del sistema  telematico delle borse
valori italiane  approvato con delibera  9882 del 1 aprile  1996. Gli
operatori autorizzati  possono tuttavia  inserire le proposte  di cui
sopra anche successivamente alle ore 9,10 della fase di preapertura a
condizione che dette proposte, per le loro caratteristiche di prezzo,
quantita'  e  modalita'  di  esecuzione, siano  tali  da  ridurre  la
variazione  del prezzo  teorico  di apertura  rispetto  al prezzo  di
riferimento del giorno di borsa aperta precedente".
  La  presente delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  e nel  bollettino della Consob  e sara'  inviata al
consiglio di borsa che ne curera' la diffusione nei modi d'uso.
  La presente  delibera entra in  vigore dalla data  di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
   Milano, 6 maggio 1997
                                        Il presidente: Padoa-Schioppa