N. 272 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 1996- 28 aprile 1997
N. 272 Ordinanza emessa il 16 ottobre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 aprile 1997) dalla commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso proposto dall'Ufficio del registro atti privati di Milano contro Pessina Agostino Giovanni ed altri. Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Pubblicita' delle udienze condizionata alla previa tempestiva istanza di una delle parti - Mancata previsione della pubblicita' senza condizione - Incidenza sui principi di difesa, di trasparenza dell'imposizione tributaria e di pubblicita' dei dibattimenti giudiziari - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 12/1971 e 50/1989. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33, comma primo). (Cost., artt. 24, comma secondo, 53, comma primo, e 101, comma primo).(GU n.21 del 21-5-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sulla controversia di cui al seguente fascicolo: r.g.fasc. n. 3069/1996 contenente appello principale n. 3826/1992 presentato a mano in data 11 maggio 1992 con ricevuta n. 248/1992 dall'ufficio del registro di Milano 1 Privati (controparti: Pessina Agostino Giovanni residente a Milano in via Dogali 6, Pessina Guido Pietro residente a Milano, in via Dogali 6, Pessina Tubi s.p.a., A.U. Pessina Agostino, residente a Milano, in via Dogali 12) contro la decisione n. 112/45/1991 pronunciata in data 16 maggio 1991 (atti citati: avv. di accertamento n. scad. 377096 imposta: reg. + Invim (decisioni pronunciate dalla commissione trib. di primo grado di Milano). Con atto dell'11 maggio 1992 l'Ufficio registro di Milano si appellava alla commissione tributaria regionale di Milano contro la decisione della commissione tributaria di primo grado del 16 maggio 1991 che aveva accolto parzialmente il ricorso di Pessina Agostino Pietro + 2 determinando il valore finale di immobili siti in Milano in L. 700.000.000. Con atto depositato il 13 agosto 1996 l'appellante chiedeva che venisse dichiarata estinta la controversia avendo la societa' definito automaticamente le pendenze a norma dell'art. 53 legge n. 413/1991. M o t i v i
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 271/1997). 97C0490