MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

  Parere del  Comitato nazionale  per la  tutela e  la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare
di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Lambrusco  Grasparossa  di  Castelvetro"  e  proposta  del  relativo
disciplinare di produzione.
(GU n.121 del 27-5-1997)

  Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata  "Lambrusco  Grasparossa  di  Castelvetro",  ha  espresso
parere   favorevole   al   suo  accoglimento   proponendo   ai   fini
dell'emanazione  del relativo  decreto ministeriale,  la proposta  di
modifica del disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.
  Le eventuali  istanze e  controdeduzioni alla suddetta  proposta di
modifica  ed al  disciplinare di  produzione dovranno  essere inviate
dagli interessati  al Ministero delle risorse  agricole, alimentari e
forestali  - Comitato  nazionale per  la tutela  e la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei   vini  -  entro   sessanta  giorni  dalla   data  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Proposta  di modifica  del disciplinare  di produzione  dei vini  a
denominazione  di  origine   controllata  "Lambrusco  Grasparossa  di
Castelvetro".
                               Art. 1.
  La denominazione  di origine controllata "Lambrusco  Grasparossa di
Castelvetro"  e'  riservata ai  vini  frizzanti  rosso e  rosato  che
rispondono  alle condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  nel presente
disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  La denominazione  di origine controllata "Lambrusco  Grasparossa di
Castelvetro" e'  riservata al  vino frizzante  ottenuto dalle  uve di
vitigni,  raccomandati e/o  autorizzati per  la provincia  di Modena,
provenienti  dai vigneti  aventi,  in ambito  aziendale, la  seguente
composizione ampelografica:
    Lambrusco Grasparossa: min. 85%,
  possono concorrere  alla produzione di  detto vino le uve  di altri
Lambruschi, Fortuna  (localmente detta "uva d'oro")  e Malto Gentile,
da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
                               Art. 3.
  La  zona  di  produzione  del   vino  a  denominazione  di  origine
controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" comprende l'intero
territorio   amministrativo  dei   comuni  di   Castelfranco  Emilia,
Castelnuovo  Rangone,  Castelvetro,  Fiorano,  Formigine,  Maranello,
Marano  sul  Panaro,  Prignano  sul Secchia,  Savignano  sul  Panaro,
Spilamberto, Sassuolo, Vignola, tutti in provincia di Modena, e parte
del territorio amministrativo dei comuni  di Modena e San Cesario sul
Panaro (Modena).
   Tale zona e' cosi' delimitata:
  partendo da localita' C. del Galletto sulla linea di confine tra le
province di  Modena e  Bologna la  delimitazione segue  detto confine
provinciale prima  in direzione est e  poi sud fino a  raggiungere la
localita' C. la  Colomba: da C. la Colomba,  con tracciato rettilineo
in direzione nordovest, raggiunge Marano sul Panaro e successivamente
Rodiano seguendo la strada che tocca C. Piano e Piastrello. Da questo
punto  la  linea  di  delimitazione  si  dirige  verso  la  localita'
Casinetto  per raggiungere  in localita'  "La Selva"  l'estremo punto
meridionale  del confine  comunale  di Castelvetro.  Segue per  breve
tratto  detto confine  comunale che  abbandona poi  nei pressi  della
quota 383 per proseguire, con  direzione rettilinea verso ovest, fino
al torrrente Traino a sud della quota  277. Da tale punto la linea di
delimitazione  segue i  tratti  meridionali dei  confini comunali  di
Maranello,  Fiorano  eSassuolo,   toccando  le  localita'  Guardiola,
Montelungo, C.  Tripoli, Marzola, e successivamente  segue il confine
orientale e  meridionale del  comune di  Prignano sulla  Secchia fino
alla  localita'  Alevara.  Dalla  localita'  Alevara  raggiunge,  con
andamento  rettilineo verso  nordovest, la  localita' "La  Quercia" e
quindi  il  corso  del  torrente Pescarola  fino  al  fiume  Secchia.
Discende il corso  del fiume Secchia seguendo  il confine provinciale
tra Modena e Reggio Emilia fino ad incontrare la strada ferrata delle
Ferrovie  dello  Stato  nei   pressi  di  Marzaglia.  Abbandonato  il
sopradetto confine provinciale, la linea di delimitazione segue prima
la strada ferrata  delle Ferrovie dello Stato e  poi l'autostrada del
Sole fino ad  incrociare il torrente Cerca subito  dopo aver superato
la strada statale n. 12. Da questo punto piega per breve tratto verso
nord, seguendo il  corso del torrente Cerca,  e successivamente verso
est  seguendo la  strada comunale  che porta  a Vaciglio  toccando C.
Conigliani, C.  Peschiera. Da Vaciglio  segue la strada  che passando
per C. Righetti,  C. Pini, C. Mariani giunge al  torrente Tiepido nei
pressi  di C.  Nava.  Discende  detto torrente  fino  a  S. Damaso  e
piegando  verso est  la linea  di delimitazione  segue la  strada che
passando  per C.  Mari e  C. Vaccari  raggiunge il  fiume Panaro  nei
pressi di Colonia.  Discende il corso del Panaro  fino alla localita'
Usiglio  e  da qui  seguendo  il  confine  comunale tra  Nonantola  e
Castelfranco Emilia, raggiunge la localita' C. del Galletto.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco
Grasparossa di  Castelvetro" devono essere quelle  tradizionali della
zona, e  comunque, atte a conferire  alle uve ed al  vino derivato le
specifiche caratteristiche.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura devono  essere quelli generalmente  usati o comunque  atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
  E'  vietata  ogni   pratica  di  forzatura.  E'   ammessa  la  sola
irrigazione di  soccorso, per  non piu' di  due volte  all'anno prima
dell'invaiatura.
  La resa massima di uva ammessa  per la produzione dei vini a d.o.c.
"Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" non deve essere superiore alle
18  tonnellate  per ettaro  in  coltura  specializzata o  in  coltura
promiscua rapportata a specializzata.
  Nelle  annate  favorevoli i  quantitativi  di  unve ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata di cui  all'art. 1 devono essere riportati  nei limiti di
cui sopra, purche' la produzione globale  non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
  Le   uve,   prodotte    nell'ambito   aziendale,   destinate   alla
vinificazione devono  assicurare ai  vini a denominazione  di origine
controllata   "Lambrusco  Grasparossa   di  Castelvetro"   un  titolo
alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9,5% vol.
                               Art. 5.
  Nella  vinificazione ed  elaborazione dei  vini a  denominazione di
origine  controllata  "Lambrusco  Grasparossa  di  Castelvetro"  sono
ammesse soltanto  le pratiche enologiche, leali  e costanti, comprese
quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili
a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
  Le  operazioni  di  vinificazione  ed  elaborazione  devono  essere
effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3.
  Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del
territorio della provincia di Modena.
  E' in facolta'  del Ministero delle risorse  agricole, alimentari e
forestali  - Comitato  nazionale per  la tutela  e la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini  -  consentire  che  le  eventuali  operazioni  di
vinificazione  ed  elaborazione   siano  effettuate  in  stabilimenti
situati  nel territorio  delle  province di  Reggio  Emilia, Parma  e
Bologna, a condizione che in  detti stabilimenti le ditte interessate
producano - da  almeno dieci anni dall'entrata in  vigore del decreti
del Presidente della  Repubblica 12 luglio 1963, n.  930 - "Lambrusco
Grasparossa  di Castelvetro"  utilizzando  mosti  e vini  provenienti
dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.
  La  dolcificazione deve  effettuarsi con  mosti d'uva,  mosti d'uva
concentrati, mosti  d'uva parzialmente fermentati, vini  dolci, tutti
provenienti da  uve di vigneti  iscritti all'albo o  all'elenco delle
vigne  atte  alla produzione  dei  vini  a denominazione  di  origine
controllata  "Lambrusco Grasparossa  di  Castelvetro" prodotti  nella
zona  delimitata  dal  precedente  art. 3  o  con  mosto  concentrato
rettificato.
  L'arricchimento,  quando  consentito,  puo' essere  effettuato  con
l'impiego  di mosto  concentrato rettificato  o, in  alternativa, con
mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varieta'
Lambrusco  prodotte  in  provincia  di Modena,  iscritti  all'albo  o
all'elenco delle vigne.
  Il  mosto   concentrato  e/o   il  mosto   concentrato  rettificato
proveniente  da  uve  non  destinate   alla  produzione  del  vino  a
denominazione  di  origine   controllata  "Lambrusco  Grasparossa  di
Castelvetro"  aggiunti  nell'arricchimento   e  nella  dolcificazione
dovranno sostituire  un'eguale quantita'  di vino a  denominazione di
origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro".
  La presa  di spuma, nell'arco dell'intera  annata, deve effettuarsi
con mosti di  uve, mosti d'uva concentrati,  mosti d'uva parzialmente
fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione
del   vino  a   denominazione  di   origine  controllata   "Lambrusco
Grasparossa  di Castelvetro"  o  con  mosto concentrato  rettificato,
anche su prodotti arricchiti.
  La resa massima  dell'uva in vino finito non  deve essere superiore
al 70%. Qualora  superi detto limite, ma non il  75%, l'eccedenza non
ha  diritto alla  denominazione di  origine controllata.  Oltre detto
limite decade  il diritto  alla denominazione di  origine controllata
per tutto il prodotto.
                               Art. 6.
  I   vini  a   denominazione  di   origine  controllata   "Lambrusco
Grasparossa  di  Castelvetro"  all'atto  dell'immissione  al  consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" rosso frizzante:
    spuma: vivace, evanescente;
    colore: rosso rubino con orli violacei;
  odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;
  sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, di
corpo fresco, sapido e armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
    acidita' totale minima: 5,5, g/l;
    estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
   "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" rosato frizzante:
    spuma: vicace, evanescente;
    colore: rosato piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, fruttato, caratteristico;
  sapore: secco  o asciutto,  abboccato o semisecco,  amabile, dolce,
fresco, sapido ed armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol.;
    acidita' totale minima: 5,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
  E' in facolta'  del Ministero delle risorse  agricole, alimentari e
forstali -  Comitato nazionale per  la tutela delle  denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche  dei  vini  -  di
modificare, con proprio  decreto, i limiti minimi  sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
  In  considerazione della  consolidata tradizione  e' consentita  la
commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5
grammi per litro, necessario alla successiva fermetazione naturale in
bottiglia,  con la  denominazione di  origine controllata  "Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro" purche'  detto prodotto sia conferzionato
in contenitori  non a  tenuta di  pressione di capacita'  da 10  a 60
litri.
  Nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata
"Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" e' obbligatorio il riferimento
al colore rosato e la locuzione di: secco o asciutto con contenuto in
zuccheri da  0 a 15 g/litro;  abboccato o semisecco con  contenuto in
zuccheri da 10 a 30 g/litro;  amabile con contenuto in zuccheri da 25
a 55  g/litro; dolce  con contenuto  in zuccheri  non inferiore  a 50
g/litro.
                               Art. 7.
  Il  vino   a  denominazione   di  origine   controllata  "Lambrusco
Grasparossa   di  Castelvetro"   tipologia   frizzante  deve   essere
confezionato in idonee  bottiglie di vetro aventi  la capacita' litri
0.200, litri 0.375, litri 0.750, litri 1.500.
  Sono consentiti  i tipi di  chiusura ammessi per i  vini frizzanti,
compresa  la chiusura  con  tappo a  fungo ancorato  tradizionalmente
utilizzato nella zona con eventuale  capsula di altezza non superiore
a 7 cm, esclusi il tappo a corona ed il tappo a vite.
  L'utilizzo del tappo a vite e  del tappo a corona ammesso solamente
nel  confenzionamento di  contenitori  aventi la  capacita' di  litri
0.200 e litri 0.375, litri 1.500.