MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

  Parere del  Comitato nazionale  per la  tutela e  la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica  del  disciplinare
di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Lambrusco  Salamino  di  Santa  Croce"  e  proposta   del   relativo
disciplinare di produzione.
(GU n.121 del 27-5-1997)

  Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata "Lambrusco  Salamino di Santa Croce",  ha espresso parere
favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del
relativo   decreto  ministeriale,   la  proposta   di  modifica   del
disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.
  Le eventuali  istanze e  controdeduzioni alla suddetta  proposta di
modifica  ed al  disciplinare di  produzione dovranno  essere inviate
dagli interessati  al Ministero delle risorse  agricole, alimentari e
forestali  - Comitato  nazionale per  la tutela  e la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei   vini  -  entro   sessanta  giorni  dalla   data  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Proposta  di modifica  del disciplinare  di produzione  dei vini  a
denominazione  di origine  controllata "Lambrusco  Salamino di  Santa
Croce".
                               Art. 1.
  La  denominazione di  origine  controllata  "Lambrusco Salamino  di
Santa  Croce" e'  riservata  ai  vini frizzanti  rosso  e rosato  che
rispondono  alle condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  nel presente
disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  La  denominazione di  origine  controllata  "Lambrusco Salamino  di
Santa Croce"  e' riservata  al vino frizzante  ottenuto dalle  uve di
vitigni,  raccomandati e/o  autorizzati per  la provincia  di Modena,
provenienti  dai vigneti  aventi,  in ambito  aziendale, la  seguente
composizione ampelografica:
    Lambrusco Salamino: minimo 90%,
  possono concorrere  alla produzione di  detto vino le uve  di altri
Lambruschi, Ancellotta  e Fortana (localmente detta  "uva d'oro"), da
soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
                               Art. 3.
  La  zona  di  produzione  del   vino  a  denominazione  di  origine
controllata "Lambrusco  Salamino di  Santa Croce"  comprende l'intero
territorio  amministrativo dei  comuni  di  Cavezzo, Concordia  sulla
Secchia,  Medolla,   Mirandola,  Novi,  S.  Felice   sul  Panaro,  S.
Possidonio,  tutti in  provincia di  Modena, e  parte del  territorio
amministrativo dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Finale
Emilia, Modena e Soliera, tutti in provincia di Modena.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
  partendo da Camposanto la linea  di delimitazione segue prima verso
est e poi verso nord il  confine comunale fra Finale E. e Camposanto,
fino  ad  incrociare, in  localita'  C,  Luogo Bartolotta,  lo  scolo
Vallicella, e dopo  averlo seguito per breve tratto,  lo abbandona in
zona C. Arbarella per dirigersi a nord vero C. Marchetta ed il canale
Diversivo,  che  raggiunge in  localita'  Vettora  Benatti. Segue  il
canale Diversivo fino in zona la  Galleria, da dove imbocca la strada
che porta al  ponte S. Pellegrino. Piega poi verso  ovest toccando C.
S. Maria, il  Rosario, la Zerbina e, in localita'  Case Matte, assume
direzione  nord  fino  alla  stazione di  Mirandola.  Da  tale  punto
percorre  la  strada  che  passando per  Cividale,  la  periferia  di
Mirandola  e la  Marchesa, giunge  al  ponte della  Rovere, da  dove,
piegando  verso   nord,  dopo  localita'  Rosa   Giovanna,  prende  a
fiancheggiare il  Bosco Monastico. Tocca i  fondi di C. Bruschi  e C.
Bonomi, percorre la strada che, passato il Dugale di S. Caterina e la
localita' Casella,  giunge sul confine provinciale  di Modena Mantova
in  prossimita'  di Chiavica  Rotta.  Da  questo  punto la  linea  di
delimitazione   segue   verso   occidente  il   confine   provinciale
Modena-Mantova  e  Modena-Reggio  fino   alla  localita'  la  Fornace
abbandona  poi il  confine provinciale  e dopo  aver seguito  il cavo
Lama, le  localita' di C.  Marchi, C. Bulgarelli, C.  Federzoni, dopo
aver toccato Ganaceto  prosegue verso nord sulla  statale romana fino
alla  stazione di  Soliera: da  qui proseguendo  verso nord  tocca le
localita' Campori, C. Benvenuti, Limidi,  segue, via Scuola fino a C.
Boni, da qui piega verso est  fino a C. Martinelli per riprendere poi
direzione nord  e in  localita' Viazza,  all'incrocio con  il confine
comunale fra Carpi e Soliera,  segue tale limite amministrativo verso
sud est,  toccando le localita' Scaletto,  C. Rossi, C. S.  Agata, C.
Barbieri,  fino a  raggiungere il  fiume Secchia  e proseguire  lungo
questo verso nord, fino al confine  di Cavezzo fino in prossimita' di
C. Trentini, verso  est prende poi a seguito il  confine comunale fra
Cavezzo e S.  Prospero fino in localita' la "Bassa".  Da questo punto
la linea  di delimitazione segue,  in direzione  est la strada  che -
prima lungo il confine comunale  tra Medolla e S. Prospero attraverso
le  localita' C.  Cantarelli  e C.  Tusini, e  poi  per le  localita'
Madonna del Bosco - la Marchesa e Balboni, raggiunge Camposanto.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco
Salamino di Santa Croce" devono essere quelle tradizionali della zona
e,  comunque, atte  a  conferire  alle uve  ed  al  vino derivato  le
specifiche caratteristiche.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura devono  essere quelli generalmente  usati o comunque  atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
  E'  vietata  ogni   pratica  di  forzatura.  E'   ammessa  la  sola
irrigazione di  soccorso, per  non piu' di  due volte  all'anno prima
dell'invaiatura.
  La  resa massima  di  uva  ammessa per  la  produzione  dei vini  a
denominazione  di origine  controllata "Lambrusco  Salamino di  Santa
Croce" non  deve essere  superiore alle 19  tonnellate per  ettaro in
coltura   specializzata  o   in   coltura   promiscua  rapportata   a
specializzata.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata di cui  all'art. 1 devono essere riportati  nei limiti di
cui sopra, purche' la produzione globale  non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
  Le   uve,   prodotte    nell'ambito   aziendale,   destinate   alla
vinificazione devono  assicurare ai  vini a denominazione  di origine
controllata   "Lambrusco  Salamino   di   Santa   Croce"  un   titolo
alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9,5% vol.
                               Art. 5.
  Nella  vinificazione ed  elaborazione dei  vini a  denominazione di
origine controllata "Lambrusco Salamino  di Santa Croce" sono ammesse
soltanto le  pratiche enologiche,  leali e costanti,  comprese quelle
che  riguardano  la  tradizionale rifermentazione,  indispensabili  a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
  Le  operazioni  di  vinificazione  ed  elaborazione  devono  essere
effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3.
  Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del
territorio della provincia di Modena.
  E' in facolta'  del Ministero delle risorse  agricole, alimentari e
forestali  - Comitato  nazionale per  la tutela  e la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei   vini,  consentire  che  le   eventuali  operazioni  di
vinificazione  ed  elaborazione   siano  effettuate  in  stabilimenti
situati  nel territorio  delle  province di  Reggio  Emilia, Parma  e
Bologna, a condizione che in  detti stabilimenti le ditte interessate
producano - da  almeno dieci anni dall'entrata in  vigore del decreto
del Presidente della  Repubblica 12 luglio 1963, n.  930 - "Lambrusco
Salamino di Santa  Croce" utilizzando mosti e  vini provenienti dalla
zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.
  La  dolcificazione deve  effettuarsi con  mosti d'uva,  mosti d'uva
concentrati, mosti  d'uva parzialmente fermentati, vini  dolci, tutti
provenienti da  uve di vigneti  iscritti all'albo o  all'elenco delle
vigne atte alla  produzione dei vini a d.o.c.  "Lambrusco Salamino di
Santa Croce" prodotti  nella zona delimitata dal precedente  art. 3 o
con mosto concentrato rettificato.
  L'arricchimento,  quando  consentito,  puo' essere  effettuato  con
l'impiego  di mosto  concentrato rettificato  o, in  alternativa, con
mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varieta'
Lambrusco  prodotte  in  provincia  di Modena,  iscritti  all'albo  o
all'elenco delle vigne.
  Il  mosto   concentrato  e/o   il  mosto   concentrato  rettificato
proveniente  da  uve  non  destinate   alla  produzione  del  vino  a
denominazione  di origine  controllata "Lambrusco  Salamino di  Santa
Croce"  aggiunti nell'arricchimento  e nella  dolcificazione dovranno
sostituire  un'eguale  quantita'  di vino  denominazione  di  origine
controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce".
  La presa  di spuma, nell'arco dell'intera  annata, deve effettuarsi
con mosti di  uve, mosti d'uva concentrati,  mosti d'uva parzialmente
fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione
del vino  a denominazione di origine  controllata "Lambrusco Salamino
di  Santa  Croce"  o  con mosto  concentrato  rettificato,  anche  su
prodotti arricchiti.
  La resa massima  dell'uva in vino finito non  deve essere superiore
al 70%. Qualora  superi detto limite, ma non il  75%, l'eccedenza non
ha  diritto alla  denominazione di  origine controllata.  Oltre detto
limite decade  il diritto  alla denominazione di  origine controllata
per tutto il prodotto.
                               Art. 6.
  I vini  a denominazione di origine  controllata "Lambrusco Salamino
di Santa Croce" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
   "Lambrusco Salamino di Santa Croce" rosso frizzante:
    spuma: vivace, evanescente;
    colore: rosso rubino di varia intensita';
  odore: vinoso, intenso con caratteristico profuno fruttato;
  sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, di
corpo fresco, sapido e armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
    acidita' totale minima: 6,0, g/l;
    estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
   "Lambrusco Salamino di Santa Croce" rosato frizzante:
    spuma: vivace, evanescente;
    colore: rosato piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, fruttato, caratteristico;
  sapore: secco  o asciutto,  abboccato o semisecco,  amabile, dolce,
fresco, sapido ed armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol.;
    acidita' totale minima: 6,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
  E' in facolta'  del Ministero delle risorse  agricole, alimentari e
forstali -  Comitato nazionale per  la tutela delle  denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni   geografiche  tipiche  dei  vini,  di
modificare, con proprio  decreto, i limiti minimi  sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
  In  considerazione della  consolidata tradizione  e' consentita  la
commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5
grammi per litro, necessario  alla successiva fermetazione naturalein
bottiglia,  con la  denominazione di  origine controllata  "Lambrusco
Salamino di Santa  Croce" purche' detto prodotto  sia confezionato in
contenitori non a tenuta di pressione di capacita' da 10 a 60 litri.
  Nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata
"Lambrusco Salamino di Santa Croce" e' obbligatorio il riferimento al
colore rosato  e la locuzione di:  secco o asciutto con  contenuto in
zuccheri da  0 a 15 g/litro;  abboccato o semisecco con  contenuto in
zuccheri da 10 a 30 g/litro;  amabile con contenuto in zuccheri da 25
a 55  g/litro; dolce  con contenuto  in zuccheri  non inferiore  a 50
g/litro.
                               Art. 7.
  Il vino a denominazione  di origine controllata "Lambrusco Salamino
di Santa Croce" deve essere confezionato in idonee bottiglie di vetro
aventi  la capacita'  litri 0.200,  litri 0.375,  litri 0.750,  litri
1.500, fatta salva la deroga di cui all'art. 6.
  Sono consentiti  i tipi di  chiusura ammessi per i  vini frizzanti,
compresa  la chiusura  con  tappo a  fungo ancorato  tradizionalmente
utilizzato nella zona con eventuale  capsula di altezza non superiore
a 7 cm, esclusi il tappo a corona ed il tappo a vite.
  L'utilizzo  del tappo  a  vite  e del  tappo  a  corona e'  ammesso
solamente nel confenzionamento di  contenitori aventi la capacita' di
litri 0.200 e litri 0.375, litri 1.500.