MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

  Parere del  Comitato nazionale  per la  tutela e  la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare
di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Parrina".
(GU n.121 del 27-5-1997)

  Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5,
comma 7, del  disciplinare di produzione dei vini  a denominazione di
origine controllata  "Parrina", approvato con decreto  del Presidente
della  Repubblica 11  agosto  1971 e  successivamente modificato  con
decreto  del  Presidente della  Repubblica  11  luglio 1986,  decreto
ministeriale 2 agosto 1993 e decreto ministeriale 12 gennaio 1994, ha
espresso parere favorevole al suo  accoglimento, proponendo - ai fini
dell'emanazione  del   relativo  decreto  dirigenziale  -   il  testo
modificato dell'art. 5, comma 7 del disciplinare di produzione di cui
trattasi come di seguito riportato.
  Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta
di  disciplinare   di  produzione   dovranno  essere   inviate  dagli
interessati  al  Ministero  delle   risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  - Comitato  nazionale per  la tutela  e la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini,  entro sessanta giorni dalla  data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
     Proposta di modifica dell'art. 5, comma 7, del disciplinare
  di  produzione  dei vini  a  denominazione  di origine  controllata
"Parrina"
  Il comma  7 dell'art. 5 del  disciplinare di produzione dei  vini a
denominazione di origine controllata  "Parrina" approvato con decreto
del  Presidente della  Repubblica  11 agosto  1971 e  successivamente
modificato  con decreto  del  Presidente della  Repubblica 11  luglio
1986, decreto  ministeriale 2 agosto  1993 e decreto  ministeriale 12
gennaio 1994 e' sostituito nel testo di cui appresso:
                               Art. 5.
   (Omissis).
  Il  vino  "Parrina" rosso  riserva  deve  essere sottoposto  ad  un
periodo  di invecchiamento  obbligatorio di  almeno due  anni di  cui
almeno uno in botti di legno e almeno tre mesi in bottiglia.
   (Omissis).