MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti   concernenti   il   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale
(GU n.121 del 27-5-1997)

  Con decreto ministeriale  n. 22603 del 18 aprile  1997 e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo
dall'8 luglio 1996 al 7  luglio 1997, della ditta Teknecomp industrie
riunite S.p.a. div. Aros ora Aros  S.r.l., con sede in Ivrea (Torino)
e unita' di Cormano (Milano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  Teknecomp  industrie  riunite
S.p.a. div. Aros ora Aros S.r.l., con sede in Ivrea (Torino) e unita'
di Cormano (Milano),  per il periodo dall'8 luglio 1996  al 7 gennaio
1997.
  Istanza aziendale  presentata il  31 luglio  1996 con  decorrenza 8
luglio 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22604 del 18 aprile  1997 e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 25
settembre  1996  al 24  marzo  1997,  della ditta  S.r.l.  Partenavia
costruzioni aeronautiche, con sede in Milano e unita' di Napoli.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta  S.r.l. Partenavia  costruzioni aeronautiche,
con sede in Milano e unita' di  Napoli, per il periodo dal 5 novembre
1996 al 24 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata il 12  novembre 1996 con decorrenza 25
settembre 1996.
   Art. 7, comma 1 della legge n. 236/1993.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  22605 del 18  aprile 1997,  a seguito
dell'accertamento  delle condizioni  di crisi  aziendale, intervenuto
con  il decreto  ministeriale del  15 gennaio  1996, e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. S.E.P. -
Societa' edizioni e pubblicazioni "Il  Secolo XIX" con sede in Genova
e unita' di Chiavari (Genova),  Genova, Imperia, La Spezia, redazione
periferica di Roma e  Savona, per il periodo dal 1  maggio 1996 al 31
ottobre 1996.
   Con decreto ministeriale n. 22608 del 18 aprile 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  15 aprile  1996 al  14 aprile  1997, della  ditta S.p.a.
Belleli, con sede in Mantova e unita' di Mantova e Brindisi.
   Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Belleli con sede in Mantova e unita' di
Mantova e  Brindisi, per il periodo  dal 15 aprile 1996  al 14 aprile
1997.
   Art. 6, comma 1 della legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  maggio 1996 con  decorrenza 15
aprile 1997.
  Contributo  addizionale: no  -  amministrazione  controllata dal  2
novembre 1995.
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  2 novembre 1995 al  1 novembre 1996, della  ditta S.p.a.
Nuova  Cimimontubi,  con  sede  in Vimodrone  (Milano)  e  unita'  di
Magazzino  di  Levate  (Bergamo), ufficio  centro  Milano,  Vimodrone
(Milano).
   Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.   Nuova  Cimimontubi,  con  sede  in
Vimodrone (Milano) e unita' di Magazzino di Levate (Bergamo), ufficio
centro Milano, Vimodrone (Milano), per il periodo dal 2 novembre 1995
al 1 novembre 1996.
   Art. 6, comma 1 della legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale presentata  il 23 novembre 1995  con decorrenza 2
novembre 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22609 del 18 aprile  1997 e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  1
aprile 1996 al 31 marzo 1997,  della ditta S.p.a. Sarda laterizi, con
sede in Porto Torres (Sassari) e unita' di Porto Torres (Sassari).
   Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta  S.p.a.  Sarda laterizi,  con  sede in  Porto
Torres (Sassari) e  unita' di Porto Torres (Sassari),  per il periodo
dal 1 aprile 1996 al 31 marzo 1997.
   Art. 6, comma 1 della legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale  presentata il  13 maggio  1996 con  decorrenza 1
aprile 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22610 del 18 aprile 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 1 aprile 1996 al  31 marzo 1997, della ditta S.r.l. Trony
Gruppo  Rinascente, sede   in Rozzano-Milanofiori (Milano), unita' di
Cagliari S. Gilla e Cagliari Marconi (Cagliari).
   Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Trony  - Gruppo Rinascente, con sede in
Rozzano/Milanofiori (Milano) e unita' di Cagliari S. Gilla e Cagliari
Marconi (Cagliari) per  il periodo dal 1 aprile 1996  al 30 settembre
1996.
  Istanza aziendale  presentata il  24 aprile  1996 con  decorrenza 1
aprile 1996.
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 aprile 1996, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Trony - Gruppo
Rinascente, con  sede in Rozzano  / Milanofiori (Milano) e  unita' di
Cagliari S. Gilla e Cagliari Marconi  (Cagliari) per il periodo dal 1
ottobre 1996 al 31 marzo 1997.
  Istanza anziendale presentata  il 24 ottobre 1996  con decorrenza 1
ottobre 1996.
  3)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 1 aprile 1996 al 31 agosto 1996, della ditta S.r.l. Trony
Gruppo Rinascente, sede  in Rozzano-Milanofiori (Milano),  unita'  di
Rho (Milano).
   Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Trony  - Gruppo Rinascente, con sede in
Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita' di Rho (Milano), per il periodo
dal 1 aprile 1996 al 31 agosto 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  24 aprile  1996 con  decorrenza 1
aprile 1996.
  4)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  22 aprile 1996  al 15  gennaio 1997, della  ditta S.r.l.
Trony  - Gruppo  Rinascente,  sede  in Rozzano-Milanofiori  (Milano),
unita' di Rozzano / Milanofiori (Milano).
   Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Trony  - Gruppo Rinascente, con sede in
Rozzano/Milanofiori  (Milano)  e  unita'   di  Rozzano  /  Mianofiori
(Milano), per il periodo dal 22 aprile 1996 al 21 ottobre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  aprile 1996 con  decorrenza 22
aprile 1996.
  5)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  22 aprile 1996  al 15  gennaio 1997, della  ditta S.r.l.
Trony  - Gruppo  Rinascente,  sede  in Rozzano-Milanofiori  (Milano),
unita' di Rozzano/Milanofiori (Milano).
   Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.
  A   seguito  dell'approvazione   di  cui   sopra,  e'   autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con effetto
dal 22 aprile  1996, in favore dei  lavoratori interessati dipendenti
dalla  ditta:  S.r.l.   Trony  -  Gruppo  Rinascente,   con  sede  in
Rozzano/Milanofiori   (Milano)   e  unita'   di   Rozzano/Milanofiori
(Milano), per il periodo dal 22 ottobre 1996 al 15 gennaio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 23 ottobre 1996  con decorrenza 22
ottobre 1996.
  6)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 15 aprile 1996 al 1 luglio 1996, della ditta S.r.l. Trony
Gruppo  Rinascente, sede   in Rozzano-Milanofiori (Milano), unita' di
Casalecchio di Reno (Bologna).
   Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta: S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in
Rozzano/Milanofiori  (Milano)   e  unita'  di  Casalecchio   di  Reno
(Bologna), per il periodo dal 15 aprile 1996 al 1 luglio 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 26  aprile 1996 con  decorrenza 15
aprile 1996.
  7)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dall'8 aprile 1996 al 7 aprile 1997, della ditta S.r.l. Trony
Gruppo Rinascente, sede  in Rozzano-Milanofiori (Milano),  unita'  di
Mugnano (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta: S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in
Rozzano-Milanofiori  (Milano) e  unita' di  Mugnano (Napoli),  per il
periodo dall'8 aprile 1996 al 7 ottobre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  26 aprile  1996 con  decorrenza 8
aprile 1996.
  8) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale con  effetto dall'8 aprile  1996, in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti della ditta S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente,
sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unita' di Mugnano (Napoli), per
il periodo dall'8 ottobre 1996 al 7 aprile 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  ottobre 1996 con  decorrenza 8
ottobre 1996.
  9)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 1 aprile 1996 al  1 luglio 1996, della ditta S.r.l. Trony
Gruppo  Rinascente, sede   in Rozzano-Milanofiori (Milano), unita' di
Grugliasco (Torino).
   Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta: S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in
Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita'  di Grugliasco (Torino), per il
periodo dal 1 aprile 1996 al 1 luglio 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  24 aprile  1996 con  decorrenza 1
aprile 1996.
  10)  e' approvato  il programma  per crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 18 marzo 1996 al 13 maggio 1996, della ditta S.r.l. Trony
Gruppo Rinascente, sede  in Rozzano-Milanofiori (Milano),  unita'  di
Merate (Como).
   Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta: S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in
Rozzano-Milanofiori  (Milano)  e  unita'  di Merate  (Como),  per  il
periodo dal 18 marzo 1996 al 13 maggio 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  aprile 1996 con  decorrenza 18
marzo 1996.
  11)  e' approvato  il programma  per crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  18 marzo 1996 al  17 settembre 1996, della  ditta S.r.l.
Trony  - Gruppo  Rinascente,  sede  in Rozzano-Milanofiori  (Milano),
unita' di Settimo Torinese (Torino) e Bussolengo (Verona).
   Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta: S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente, con sede in
Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita'  di Settimo Torinese (Torino) e
Bussolengo (Verona), per il periodo dal 18 marzo 1996 al 17 settembre
1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  aprile 1996 con  decorrenza 18
marzo 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22611 del 18 aprile 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  13 maggio 1996  al 12  maggio 1997, della  ditta: S.p.a.
Grassetto  Costruzioni gruppo  Grassetto, sede  in Padova,  unita' di
Cagliari, Catania, Milano, Padova e Roma.
   Parere comitato tecnico del 13 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti   dalla  ditta:   S.p.a.  Grassetto   costruzioni,  gruppo
Grassetto, con sede in Padova  e unita' di Cagliari, Catania, Milano,
Padova e Roma per il periodo dal 13 maggio 1996 al 12 novembre 1996.
  Istanza aziendale presentata il 18  giugno 1996, con decorrenza del
13 maggio 1996.
  2) a  seguito dell'approvazione  del progamma per  crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia'  disposta con effetto  dal 13 maggio 1996,  in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta: S.p.a. Grassetto
costruzioni,  gruppo  Grassetto,  con  sede in  Padova  e  unita'  di
Cagliari,  Catania, Milano,  Padova  e  Roma per  il  periodo dal  13
novembre 1996 al 12 maggio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  13 dicembre 1996,  con decorrenza
del 13 novembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22612 del 18 aprile 1997:
  1)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale  relativa al periodo dal  16 febbraio 1994
al 15 febbraio  1995, della ditta: S.p.a. La Rinascente,  con sede in
Rozzano-Milanofiori (Milano)  e filiale  Upim di  Catania Universita'
(Catania).
  Parere  comitato tecnico  dell'8  giugno  1995 e  11  marzo 1997  -
favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
  A   seguito  dell'approvazione   di  cui   sopra,  e'   autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto  ministeriale del  12 dicembre 1992,  con effetto  dal 16
febbraio 1992, in favore  dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta: S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano)
e filiale Upim  di Catania Universita' (Catania), per  il periodo dal
16 febbraio 1994 al 15 agosto 1994.
  Istanza aziendale presentata il 10  febbraio 1994 con decorrenza 16
febbraio 1994.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
  2)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 12 dicembre 1992,  con effetto dal 16 febbraio 1992,
in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a.
La  Rinascente, con  sede in  Rozzano-Milanofiori (Milano)  e filiale
Upim di Catania  Universita' (Catania), per il periodo  dal 16 agosto
1994 al 15 febbraio 1995.
  Istanza aziendale  presentata il 14  agosto 1994 con  decorrenza 16
agosto 1994.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22613 del 18 aprile  1997 e' approvato
il programma  per ristrutturazione aziendale relativo  al periodo dal
22  luglio  1996 al  21  gennaio  1997,  della ditta:  S.r.l.  C.N.F.
Cantiere Navale Ferrari, sede in La Spezia e unita' di La Spezia.
Parere comitato tecnico del 19 marzo 1997 - favorevole.
  A   seguito  dell'approvazione   di  cui   sopra,  e'   autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 19  febbraio 1997  con effetto  dal 22
gennaio 1996,  in favore dei lavoratori  interessati dipendenti dalla
ditta: S.r.l.  C.N.F. Cantiere  Navale Ferrari, sede  in La  Spezia e
unita' di La Spezia, per il periodo  dal 22 luglio 1996 al 21 gennaio
1997.
  Istanza aziendale  presentata il 2  agosto 1997, con  decorrenza 22
luglio 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22614 del 18 aprile 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dall'11 marzo 1996 al 10 marzo 1997, della ditta:
S.r.l.  Tecno  Mounting  Electronic  Systems,  con  sede  in  Cascine
Vica-Rivoli (Torino) e unita' di Alpignano (Torino).
  Parere comitato  tecnico del  18 febbraio  1997 e  19 marzo  1997 -
favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Tecno Mounting Electronic
Systems,  con  sede  in  Cascine Vica-Rivoli  (Torino)  e  unita'  di
Alpignano (Torino) per il periodo  dall'11 marzo 1996 al 10 settembre
1996.
  Istanza aziendale  presentata il 20  marzo 1996, con  decorrenza 11
marzo 1996.
  2) a  seguito dell'approvazione  del progamma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dall'11 marzo 1996,
in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l.
Tecno Mounting  Electronic Systems,  con sede in  Cascine Vica-Rivoli
(Torino)  e  unita' di  Alpignano  (Torino)  per il  periodo  dall'11
settembre 1996 al 10 marzo 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 3  ottobre 1996 con  decorrenza 11
settembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22615 del 18 aprile 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 2  settembre 1996  al 31 agosto  1997, della
ditta  S.p.a. Lagostina,  con sede  in  Omegna (Novara)  e unita'  di
Maltignano (Ascoli Piceno).
   Parere comitato tecnico del 12 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Lagostina, con  sede in
Omegna  (Novara)  e unita'  di  Maltignano  (Ascoli Piceno),  per  il
periodo dal 2 settembre 1996 al 1 marzo 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 2  luglio 1996  con decorrenza  2
settembre 1996;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale gia'  disposta  con effetto  dal 2  settembre
1996, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. Lagostina, con sede in  Omegna (Novara) e unita' di Maltignano
(Ascoli Piceno), per il periodo dal 2 marzo 1997 al 31 agosto 1997.
  Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1997 con decorrenza 2 marzo
1997;
  3)   e'  approvata   una  proroga   complessa  del   programma  per
ristrutturazione aziendale,  relativa al periodo dal  1 febbraio 1995
al 31 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Amplifon, con sede in Milano e
unita' di Milano.
   Parere Comitato tecnico del 12 marzo 1997 - favorevole.
  Delibera CIPE  18 ottobre 1994 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 maggio 1995.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 17  dicembre  1993 con  effetto dal  1
febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Amplifon,  con sede in Milano e unita'  di Milano per il
periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995.
  Istanza  aziendale presentata  il 23  marzo 1995  con decorrenza  1
febbraio 1995.
  Delibera CIPE  18 ottobre 1994, publicata  nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995;
  4)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 febbraio 1993, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Amplifon, con sede in Milano e unita'  di Milano per il periodo dal 1
agosto 1995 al 31 gennaio 1996.
  Istanza aziendale presentata il 22  settembre 1995 con decorrenza 1
agosto 1995.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995;
  5)  e' approvata  la  modifica del  programma per  riorganizzazione
aziendale,  relativa al  periodo dal  1 dicembre  1994 al  30 ottobre
1995,  della ditta  S.p.a. Ciga  Service  (Gruppo Ciga)  con sede  in
Milano e unita' di Milano e Venezia.
   Parere comitato tecnico del 12 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto  ministeriale del  10  maggio  1995  con effetto  dal  1
dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Ciga Service (gruppo Ciga),  con sede in Milano e unita'
di Milano e Venezia, per il periodo  dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio
1995.
  Istanza aziendale presentata  il 23 dicembre 1994  con decorrenza 1
dicembre 1994;
  6)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il presente  decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
10  maggio 1995  con  effetto  dal 1  dicembre  1993,  in favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Ciga Service
(Gruppo Ciga) con sede in Milano e unita' di Milano e Venezia, per il
periodo dal 1 giugno 1995 al 30 ottobre 1995.
  Istanza aziendale  presentata il  14 giugno  1995 con  decorrenza 1
giugno 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22616 del 18 aprile 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  15 ottobre 1996  al 14  aprile 1997, della  ditta S.r.l.
Seletecnica, con sede in Milano e unita' di Milano.
Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 3  febbraio 1997 con effetto dal 15  aprile 1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.r.l.
Seletecnica, con  sede in Milano e  unita' di Milano, per  il periodo
dal 15 ottobre 1996 al 14 aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata il 25  novembre 1996 con decorrenza 15
ottobre 1996;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 15  aprile 1996 al 9 gennaio 1997,  della ditta S.r.l. La
Co.Fi.S. con sede in Carasco (Genova), unita' di Volvera (Torino).
   Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.r.l.  La Co.Fi.S. con  sede in
Carasco (Genova) e unita' di Volvera  (Torino), per il periodo dal 15
aprile 1996 al 14 ottobre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 30  aprile 1996 con  decorrenza 15
aprile 1996;
  3) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia'  disposta con effetto  dal 15 aprile 1996,  in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. La Co.Fi.S.
con  sede in  Carasco (Genova),  unita' di  Volvera (Torino),  per il
periodo dal 15 ottobre 1996 al 9 gennaio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 30  aprile 1996 con  decorrenza 15
ottobre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22617 del 18 aprile 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  12 luglio 1996  all'11 gennaio 1997, della  ditta S.p.a.
Calderoni,  sede in  Casale Corte  Cerro (Novara),  unita' di  Casale
Corte Cerro (Novara).
   Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 24 ottobre 1996 con  effetto dal 12 gennaio 1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Calderoni,  sede in  Casale Corte  Cerro (Novara),  unita' di  Casale
Corte  Cerro (Novara),  per  il  periodo dal  12  luglio 1996  all'11
gennaio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 30  luglio 1996 con  decorrenza 12
luglio 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 2 settembre 1996 al  1 settembre 1997, della ditta S.r.l.
Euronova,  sede in  Vigliano  Biellese (Biella),  unita' di  Vigliano
Biellese (Biella).
   Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta  S.r.l. Euronova,  con sede  in
Vigliano Biellese (Biella), unita' di Vigliano Biellese (Biella), per
il periodo dal 2 settembre 1996 al 1 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata il  l'11 settembre 1996 con decorrenza
2 settembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22618  del 18 aprile 1997, e' approvato
il programma per  crisi aziendale, relativo al periodo  dal 20 agosto
1996  al  19   agosto  1997,  della  ditta  S.p.a.   Faral,  sede  in
Campogalliano (Modena), unita' di Campogalliano (Modena).
   Parere comitato tecnico del 5 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Faral, con  sede  in  Campogalliano
(Modena), unita'  di Campogalliano  (Modena), per  il periodo  dal 20
agosto 1996 al 19 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996 con decorrenza 20
agosto 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22619  del 18 aprile 1997, e' approvato
il programma per ristrutturazione  aziendale, relativo al periodo dal
26 febbraio 1996 al 25 agosto 1996, della ditta S.p.a. Industrie gres
ceramico monocibec, con sede in Sassuolo (Modena), unita' di Roteglia
di Castellarano (Reggio Emilia).
  Parere comitato tecnico del 29 gennaio 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Industrie  gres ceramico
monocibec,  con sede  in  Sassuolo (Modena),  unita'  di Roteglia  di
Castellarano (Reggio Emilia), per il  periodo dal 26 febbraio 1996 al
25 agosto 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 16  aprile 1996 con  decorrenza 26
febbraio 1996.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5
marzo 1997, n. 22280/2.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22620  del 18 aprile 1997, e' approvata
la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al
periodo dal 6 marzo 1996 al 5 marzo 1997, della ditta S.p.a. C.G.E. -
dal  30 giugno  1995, GE  - Power  controls Italia,  sede in  Milano,
unita' di Grugliasco (Torino), Milano, Rovato (Brescia).
   Parere comitato tecnico del 14 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 24 gennaio  1996 con effetto dal 6 marzo
1995, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. C.G.E. -  dal 30 giugno 1995, GE -  Power controls Italia, con
sede  in  Milano,  unita'  di  Grugliasco  (Torino),  Milano,  Rovato
(Brescia), per il periodo dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  24 aprile  1996 con  decorrenza 6
marzo 1996.
  A   seguito    dell'approvazione   relativa   al    programma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il presente  decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
24  gennaio  1996  con  effetto  dal 6  marzo  1995,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.G.E. - dal 30
giugno 1995, GE  - Power controls Italia, con sede  in Milano, unita'
di Grugliasco (Torino), Milano, Rovato  (Brescia), per il periodo dal
6 settembre 1996 al 5 marzo 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 25  ottobre 1996 con  decorrenza 6
settembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 22621  del 18  aprile 1997,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21,  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b)  del
decreto-legge 1  ottobre 1996,  n. 510, convertito  con modificazioni
nella legge  28 novembre 1996,  n. 608, e  dell'art. 3. comma  3, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  e' concessa in favore di massimo
120   lavoratori  interessati   dipendenti   dalla  S.p.a.   Societa'
pneumatici Pirelli,  unita' produttiva  in Tivoli (Roma),  la proroga
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  per  il
periodo dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui  sopra per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  La misura  del trattamento straordinario di  integrazione salariale
di cui sopra e' ridotta del dieci per cento.
   Pagamento diretto: si.
  Normativa in deroga art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996.
  Con decreto ministeriale n. 22622 del 18 aprile 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti della S.p.a. Serenari impianti, con sede legale
in Zola Predosa (Bologna) e unita'  di Zola Predosa (Bologna), per un
massimo  di  25  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale per  il periodo
dal 10 dicembre 1996 al 18 febbraio 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
n. 22499 datato 27 marzo 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
procedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario
di   integrazione  salariale   ai  lavoratori   interessati,  nonche'
all'esonero dal  contributo addizionale di  cui all'art. 8,  comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22623 del 18 aprile 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti della S.p.a. Serenari impianti, con sede legale
in Zola Predosa (Bologna) e unita'  di Zola Predosa (Bologna), per un
massimo  di  25  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale per  il periodo
dal 19 febbraio 1997 al 18 agosto 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 19
agosto 1997 al 9 dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
procedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario
di   integrazione  salariale   ai  lavoratori   interessati,  nonche'
all'esonero dal  contributo addizionale di  cui all'art. 8,  comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22626  del 18 aprile 1997, e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, limitatamente  al periodo  dal 19
dicembre 1994 al 21 maggio 1995,  della ditta S.r.l. L.E.M.P., dal 22
maggio  1995, Elettronica  Aster S.p.a.,  sede in  Milano, unita'  di
Paderno Dugnano (Milano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla   ditta  S.r.l.  L.E.M.P.,  dal   22  maggio  1995,
Elettronica Aster S.p.a.,  sede in Milano, unita'  di Paderno Dugnano
(Milano), per il periodo dal 19 dicembre 1994 al 21 maggio 1995.
  Istanza aziendale presentata  il 25 gennaio 1995  con decorrenza 19
dicembre 1994.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  22627 del 18  aprile 1997,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale del  27  marzo  1996,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. L'Unita',  dal 27  luglio 1994, L'Arca  editrice, con  sede in
Roma, unita' di Roma e  filiali periferiche nazionali, per il periodo
dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996.
  Con decreto ministeriale n. 22628 del 18 aprile 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sagep,  con sede in Genova, unita'
di  Genova,  per un  massimo  di  25  dipendenti, e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per il periodo dal 15 novembre 1996 al 14 maggio 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 15
maggio 1997 al 14 novembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, un  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22629 del 18 aprile 1997, in favore dei
lavoratori  dipendenti   della  S.c.   a  r.l.  Coop.   muratori  del
comprensorio di Mirandola, con sede  in Mirandola (Modena), unita' di
Mirandola  (Modena),  per un  massimo  di  10 dipendenti  e  Rovereto
(Trento),  per  un  massimo  di   1  dipendente,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per il periodo dall'11 luglio 1996 al 10 gennaio 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11
gennaio 1997 al 10 luglio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22630 del 18 aprile 1997, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Lambertini cimac,  con sede  in
Castello d'Argile  (Bologna), unita' di Castello  D'Argile (Bologna),
per un massimo di 16 dipendenti, Cento (Ferrara), per un massimo di 3
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  il  periodo  dal  12
dicembre 1996 all'11 giugno 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 12
giugno 1997 all'11 dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22631 del 18 aprile 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti della S.r.l. Tinture Fibre Tessili, con sede in
Piacenza, unita'  di Piacenza,  per un massimo  di 22  dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per  il periodo  dal  10 febbraio  1996 al  9
agosto 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 10
agosto 1997 al 9 febbraio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22632 del 18 aprile 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti della S.p.a. Mondial Frigor, con sede in Casale
Monferrato (Alessandria), unita'  di Casale Monferrato (Alessandria),
per un  massimo di 288  dipendenti, e' autorizzata  la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  per  il
periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 luglio 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 20
luglio 1997 al 19 gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22633 del 18 aprile 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti  della S.p.a.  Sipa, con sede  in Sommacampagna
(Verona), unita' di Albano S. Alessandro (Bologna), per un massimo di
15  dipendenti, unita'  di  Arcole  (Verona), per  un  massimo di  15
dipendenti, unita' di  Casalnuovo di Napoli (Napoli),  per un massimo
di 5  dipendenti, unita' di Rimini,  per un massimo di  1 dipendente,
unita'  di  Roma,   per  un  massimo  di  8   dipendenti,  unita'  di
Sommacampagna  (Verona),   per  un  massimo  di   73  dipendenti,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1996 al 5 giugno
1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 15
maggio 1997 al 14 novembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.