PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 maggio 1997 

  Revoca  parziale   dell'assegnazione  disposta  con   ordinanza  n.
910/FPC/ZA  del  25  febbraio  1987  recante  interventi  diretti  ad
eliminare le situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo
nella regione Lombardia. (Ordinanza n. 2568).
(GU n.121 del 27-5-1997)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
        DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione  civile n.  910/FPC/ZA  del 25  febbraio 1987,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana n. 56 del 9 marzo
1987, con la quale e' stata assegnata alla regione Lombardia la somma
complessiva  di  L.  15.470.000.000  per far  fronte  agli  inteventi
diretti  ad   eliminare  le  situazioni  di   rischio  connesse  alle
condizioni del suolo in alcuni comuni del territorio regionale;
  Considerato che, a valere sulla predetta somma di L. 15.470.000.000
sono  state erogate  L. 15.237.466.175,  con una  conseguente residua
disponibilita' di L. 232.533.825;
  Considerato, altresi',  che l'ultima  erogazione risale al  mese di
settembre  1994  e  che  la  predetta  somma  di  L.  232.533.825  e'
disponibile  sul  capitolo  7588  della  rubrica  6  dello  stato  di
previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni  dalla legge 31 dicembre  1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Effettuata  la   ricognizione  da  parte  del   Dipartimento  della
protezione  civile prevista  dal comma  2, dell'art.  8 del  medesimo
decreto;
  Ritenuto,  di dover  revocare parzialmente  l'assegnazione disposta
con la predetta ordinanza n. 910/ FPC/ZA, quanto a L. 232.533.825;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L.  232.533.825   a  valere   sull'assegnazione  complessiva   di  L.
15.470.000.000 disposta  in favore  della regione Lombardia  ai sensi
dell'ordinanza n.  910/FPC/ZA del 25 febbraio  1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 1987.
  2.  La predetta  somma di  L.  232.533.825 e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 21 maggio 1997
                                              Il Ministro: Napolitano