PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 maggio 1997 

  Revoca  della  somma  di  L. 35.994.555  di  cui  all'ordinanza  n.
1981/FPC del  30 luglio  1990 concernente interventi  straordinari ed
urgenti per la realizzazione di  opere di adeguamento e potenziamento
dell'acquedotto nel comune  di Scheggia e Pascelupo,  in provincia di
Perugia. (Ordinanza n. 2575).
(GU n.121 del 27-5-1997)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
        DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile  n. 1981/FPC del  30 luglio 1990,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n. 187  dell'11 agosto
1990,  con la  quale  e'  stata assegnata  al  comune  di Scheggia  e
Pascelupo (Perugia) la  somma di L. 1.100.000.000  per assicurare gli
interventi straordinari ed  urgenti per la realizzazione  di opere di
adeguamento e potenziamento dell'acquedotto nel comune medesimo;
  Tenuto  conto   che  alla  data  odierna   risultano  ultimati  gli
interventi sui quali e' stata realizzata complessivamente un'economia
di L. 35.994.555;
  Considerato,  altresi',  che  tale somma  risulta  disponibile  sul
capitolo  7584  della  rubrica  6 dello  stato  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Effettuata  la   ricognizione  da  parte  del   Dipartimento  della
protezione civile  prevista dal comma  2, dell'art. 8  della medesima
legge;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L. 35.994.555 di cui all'ordinanza  del Ministro per il coordinamento
della protezione civile n. 1981/FPC del 30 luglio 1990, in quanto non
utilizzata sui lavori ultimati.
  2.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 21 maggio 1997
                                              Il Ministro: Napolitano