MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 maggio 1997 

  Emissione   di   buoni  ordinari   del   Tesoro   al  portatore   a
centottantadue giorni.
(GU n.121 del 27-5-1997)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il  decreto ministeriale  5 dicembre 1996  con il  quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1997;
  Visto l'art.  3, comma  4, della  legge 23  dicembre 1996,  n. 664,
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei
titoli  pubblici, in  Italia  e  all'estero, al  netto  di quelli  da
rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
  Visto l'art. 2, comma 2,  del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli  pubblici al 15 maggio 1997
e' pari a 23.357 miliardi;
                              Decreta:
  Per il 30 maggio 1997  e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del  prezzo  base, dei  buoni  ordinari  del  Tesoro al  portatore  a
centottantadue giorni con scadenza il 28 novembre 1997 fino al limite
massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.
  La spesa  per interessi gravera'  sul capitolo 4677 dello  stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1997.
  In  relazione  alla  attuale  situazione del  mercato  monetario  e
nell'interesse  dell'erario,  l'assegnazione e  l'aggiudicazione  dei
buoni ordinari  del Tesoro avverra'  con le modalita'  indicate negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18  del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle
premesse. L'offerta senza  indicazione di prezzo di  cui alla lettera
a)  dell'art. 16  puo'  essere presentata  per un  importo  pari a  3
miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le richieste  di acquisto  dovranno pervenire alla  Banca d'Italia,
esclusivamente tramite  la Rete nazionale interbancaria,  entro e non
oltre le  ore 13 del  giorno 27  maggio 1997, con  l'osservanza delle
modalita'  stabilite  negli  articoli  8   e  9  del  citato  decreto
ministeriale 5 dicembre 1996.
  Il  presente decreto  verra' inviato  per il  controllo all'Ufficio
centrale  di ragioneria  per i  servizi del  debito pubblico  e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 22 maggio 1997
                                     p. Il direttore generale: Grilli