N. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 marzo 1997
N. 29 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 marzo 1997 (della regione Sardegna) Ambiente (tutela dell') - Regione Sardegna - Tutela del paesaggio - Attribuzione all'assessore della pubblica istruzione di poteri di controllo sostitutivo e di riesame, relativamente alle autorizzazioni paesistiche di competenza del sindaco - Previsione di ricorso alla Giunta regionale avverso i provvedimenti adottati dall'assessore - Violazione di norme fondamentali di riforma economico-sociale in tema di paesaggio - Lesione del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 341/1996, 359/1985, 151/1986, 437/1991 e 153/1986. (Legge regione Sardegna del 27 febbraio 1997, artt. 2, 9, 10 e 12). (Cost., art. 9; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 7 e 82).(GU n.22 del 28-5-1997 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della delibera legislativa "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 e delegate con l'art. 57 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348", approvata dal Consiglio regionale, riapprovata a maggioranza assoluta dal medesimo Consiglio il 27 febbraio 1997 e comunicata il 5 marzo successivo. La delibera legislativa della regione Sardegna, recante norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica, approvata dal Consiglio regionale il 30 maggio 1996, e' stata oggetto di rinvio governativo 1 luglio 1996 del seguente testuale tenore: "Governo ha rilevato che disposizioni contenute in numerosi articoli legge stessa esultano da competenza regionale disponendo che: a) normative statali in materia tutela paesaggio (leggi n. 1497/1939 et 431/1985) trovano applicazione in quanto compatibili con Statuto regionale e norme di attuazione, intendendosi sostituito Ministro o Ministero, nonche' Governo, con corrispondenti organi regionali (art. 2); b) provvedimenti emanati in materia da sindaco diventano esecutivi dopo sessanta giorni da loro arrivo a Ufficio tutela paesaggio (artt. 5, sesto comma e 6, secondo comma), con possibilita' di dichiarazione di loro immediata esecutivita' (art. 6, secondo comma); c) assessore regionale, qualora ritenga esservi grave pregiudizio a patrimonio paesistico, entro sopraddetti sessanta giorni puo' sospendere esecutivita' decisione sindacale e decidere entro successivi trenta giorni (art. 8, quarto e quinto comma); d) compete a regione esercitare intervento sostitutivo in caso di non rispetto da parte sindaco di termini previsti per rilascio o diniego autorizzazione paesistica (art. 9); e) e' prevista procedura per contenzioso sia avverso provvedimenti sindacali, anche di accoglimento, che venga risolto da Assessore regionale (art. 10), sia avverso provvedimenti assessorili che venga risolto da Giunta regionale (art. 12). Tali disposizioni, infatti, contrastano con precise norme di competenza e procedimentali contenute in legge 8 agosto 1985, n. 431, secondo cui in materia tutela paesaggio esistono poteri statali in capo a Ministro Beni Culturali e Ambientali, consistenti principalmente sia in controllo sostitutivo sia in potere di annullamento autorizzazioni paesaggistiche rilasciate da regione (art. 1, legge n. 431/1985, in parte in cui aggiunge at art. 82 d.P.R. n. 616/1977 commi nono, decimo, undicesimo et tredicesimo). Poiche' dette norme statali, come evidenziato da costante giurisprudenza Corte costituzionale in sentenze nn. 151/1986 et 437/1991, sono norme fondamentali di grandi riforma economico-sociale - in quanto poteri e controlli ministeriali ivi previsti sono posti a estrema difesa vincoli paesaggistici - e pertanto non possono essere derogate, modificate o sostituite da leggi regionali, neppure ove queste esercitassero competenze di carattere esclusivo, disposizioni regionali sopradescritte, interferendo con esse eccedono da competenza regionale, che peraltro in materia e' solamente delegata da art. 57 d.P.R. n. 348/1979". Deliberando nuovamente a maggioranza assoluta, il Consiglio regionale ha apportato modifiche al testo rinviato. Talune modifiche (art. 5, 6 e 8) recepiscono parzialmente i rilievi governativi mentre altre apportano innovazioni non connesse al rinvio. Pertanto il Governo, pur disponendo, anche cautelativamente, un nuovo rinvio, ha deliberato di procedere alla impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale per le disposizioni della delibera regionale in ordine alle quali non vi e' stato adeguamento ai rilievi di cui al succitato rinvio 1 luglio 1996. A sostegno del presente ricorso, si espongono i seguenti M o t i v i 1. - A norma dello statuto speciale, la regione Sardegna non e' titolare di competenze proprie in materia di tutela del paesaggio. La regione dispone invece della delega conferita col d.P.R. n. 348/1979 (art. 57) che si attiene a quanto previsto, per le regioni a statuto ordinario, dall'art. 82 d.P.R. n. 616/1977. D'altra parte la Corte costituzionale ha piu' volte ricordato che il paesaggio costituisce un valore esteticoculturale che trascende la competenza urbanistica, per la cui realizzazione sono impegnate tutte le pubbliche amministrazioni e in primo luogo lo Stato e le regioni, ordinarie o speciali, in un vincolo reciproco di cooperazione leale (vedi da ultimo, sent. n. 341/1996). Per quanto specificamente riguarda la regione Sardegna, che nella materia non dispone di competenze differenziate rispetto alle regioni a statuto ordinario, e' anche pertinente il richiamo alla sentenza n. 359/1985 dove la Corte ha sottolineato che la delega disposta dall'art. 82 d.P.R. n. 616/1977 presenta degli aspetti del tutto peculiari, essendo caratterizzata dalla consistente permanenza in capo al Ministro dei beni culturali e ambientali di potesta' concorrenti per un diretto intervento a tutela dei beni protetti dalla legge n. 1497/1939. I poteri ministeriali a garanzia del valore estetico-culturale insito nel paesaggio sono stati rafforzati dalla legge n. 431/1986 con disposizioni a cui la Corte ha riconosciuto la qualifica di norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenze nn. 151/1986 e 437/1991). 2. - Questo essendo il quadro costituzionale di riferimento cui deve attenersi la regione Sardegna, e' agevole constatare come ad esso non si conformino le disposizioni della delibera legislativa impugnata. La non corretta impostazione della normativa sull'esercizio delle competenze regionali traspare innanzitutto dall'art. 2 mantenuto fermo, in sede di riapprovazione, nel suo originario secondo comma. Se il primo comma soppresso stava ad esprimere una inammissibile sottordinazione delle leggi statali n. 1497/1939 e 431/1985 all'ordinamento regionale della Sardegna, il secondo comma vorrebbe regionalizzare la materia sotto il profilo delle competenze: sostituendo in via generale nelle norme nazionali l'individuazione delle competenze ministeriali con quella dell'organo regionale (Assessorato), la norma afferma la esclusivita' della funzione delegata. Con cio' si pone in aperto contrasto con le previsioni dell'art. 82 d.P.R. n. 616/1977, sia nella parte in cui conservano allo Stato delle competenze concorrenti (come ad esempio la integrazione degli elenchi delle bellezze naturali) sia nella parte introdotta dalla legge n. 431/1985 che istituisce poteri ministeriali espressamente rivolti a rimediare ad insufficienze od inerzie dell'azione regionale (potere di annullamento di ufficio, ad estrema difesa del vincolo, di autorizzazioni regionali; potere di pronuncia sostitutiva sulle domande di autorizzazione non evase della regione). 3. - Va poi aggiunto che la regione Sardegna non e' soltanto tenuta a riconoscere l'esistenza e la piena operativita' delle competenze dello Stato; essa e' altresi' vincolata, anche in base al principio di leale cooperazione, a non ostacolarne il corretto ed efficace svolgimento (vedi ancora sentenza n. 341/1996). Sotto questo ulteriore profilo appaiono sicuramente illegittime le disposizioni dell'art. 9, 10 e 12 della delibera impugnata. 4. - L'art. 9 attribuisce all'assessore un potere sostitutivo che e' la esatta duplicazione di quello previsto dal nono comma dell'art. 82; l'organo regionale, al pari del Ministero BCA, puo' essere adito trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza al sindaco sub-delegato (art. 5.9). Questa previsione, se non anche lo scopo, ha certamente l'effetto di menomare la competenza sostitutiva attribuita al Ministero dalla legge dello Stato. L'art. 10 prevede in capo all'assessore una potesta' di riesame delle autorizzazioni rilasciate dal sindaco che puo' avere anche esito di parziale riforma dell'atto sindacale (comma 11). Questa procedura incrocia vistosamente l'esercizio del controllo ministeriale e del conseguente annullamento ad estrema difesa del vincolo, ostacolandone l'efficacia. L'intervento ministeriale sull'autorizzazione rilasciata dal Sindaco e da questi comunicata all'organo statale (art. 8.3) puo' risultare in vario modo vanificata dalla decisione dell'assessore e dal nuovo provvedimento che in base ad essa potra' adottare il sindaco (art. 10.11). Analoghe considerazioni valgono per l'art. 12 che prevede il ricorso alla Giunta regionale avverso i provvedimenti adottati dall'Assessore o in via sostitutiva del Sindaco o per competenze proprie (art. 11). 5. - In sintesi, e' consentito affermare che la delibera legislativa della regione Sardegna, vertente su una materia delegata, travalica i limiti e le finalita' propri di una normativa di attuazione e organizzazione (art. 7, d.P.R. n. 616/1977), regolando l'esercizio delle funzioni delegate con modalita' che contrastano e/o interferiscono con competenze statali poste a presidio di un valore costituzionalmente garantito (art. 9, Cost.), istituite da norme nazionali che hanno valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale. I dispositivi che la regione Sardegna vorrebbe mettere in vigore, al di la' di un soltanto apparente rafforzamento della tutela paesistica, appaiono oggettivamente espressivi di una competizione emulativa nei riguardi dello Stato, che e' l'esatto contrario della leale cooperazione (Corte cost. sentenza n.153/1986, punto 4 in diritto). A fare le spese dell'esito inevitabilmente farraginoso della sovrapposizione delle procedure regionali a quelle dello Stato sarebbe, in definitiva, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione che, seppure non espressamente evocato, e' implicito ed immanente ai rilievi formulati dal rinvio governativo.
Per le esposte ragioni si chiede che in accoglimento del presente ricorso, la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita' costituzionale della delibera legislativa impugnata. Roma, addi' 18 marzo 1997 Avvocato dello Stato: Pier Giorgio Ferri 97C0312