N. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 marzo 1997

                                 N. 29
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 27 marzo 1997 (della regione Sardegna)
 Ambiente (tutela dell') - Regione Sardegna - Tutela del  paesaggio  -
    Attribuzione  all'assessore della pubblica istruzione di poteri di
    controllo   sostitutivo   e   di   riesame,   relativamente   alle
    autorizzazioni  paesistiche di competenza del sindaco - Previsione
    di ricorso alla Giunta regionale avverso i provvedimenti  adottati
    dall'assessore  -  Violazione  di  norme  fondamentali  di riforma
    economico-sociale in tema di paesaggio - Lesione del principio  di
    leale  cooperazione  tra Stato e regioni - Incidenza sul principio
    di buon andamento della pubblica amministrazione -  Richiamo  alle
    decisioni  della  Corte  costituzionale  nn.  341/1996,  359/1985,
    151/1986, 437/1991 e 153/1986.
 (Legge regione Sardegna del 27 febbraio 1997, artt. 2, 9, 10 e 12).
 (Cost., art. 9; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 7 e 82).
(GU n.22 del 28-5-1997 )
   Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  presso  la quale ha
 domicilio in Roma, via  dei  Portoghesi  n.  12,  contro  la  regione
 Sardegna,  in persona del presidente della giunta regionale in carica
 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della  delibera
 legislativa  "Norme  per  l'esercizio  delle competenze in materia di
 tutela paesistica trasferite alla regione autonoma della Sardegna con
 l'art. 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 e delegate con  l'art.  57
 del  d.P.R.    19  giugno  1979,  n.  348",  approvata  dal Consiglio
 regionale, riapprovata a maggioranza assoluta dal medesimo  Consiglio
 il 27 febbraio 1997 e comunicata il 5 marzo successivo.
   La  delibera  legislativa della regione Sardegna, recante norme per
 l'esercizio  delle  competenze  in  materia  di  tutela   paesistica,
 approvata dal Consiglio regionale il 30 maggio 1996, e' stata oggetto
 di  rinvio  governativo  1  luglio 1996 del seguente testuale tenore:
 "Governo ha rilevato che disposizioni contenute in numerosi  articoli
 legge  stessa  esultano  da  competenza  regionale disponendo che: a)
 normative statali in materia tutela paesaggio (leggi n. 1497/1939  et
 431/1985)  trovano  applicazione  in  quanto  compatibili con Statuto
 regionale e norme di attuazione, intendendosi sostituito  Ministro  o
 Ministero, nonche' Governo, con corrispondenti organi regionali (art.
 2);   b)  provvedimenti  emanati  in  materia  da  sindaco  diventano
 esecutivi dopo sessanta  giorni  da  loro  arrivo  a  Ufficio  tutela
 paesaggio   (artt.     5,  sesto  comma  e  6,  secondo  comma),  con
 possibilita' di dichiarazione di loro immediata esecutivita' (art. 6,
 secondo comma); c) assessore regionale, qualora ritenga esservi grave
 pregiudizio  a  patrimonio  paesistico,  entro  sopraddetti  sessanta
 giorni  puo'  sospendere  esecutivita' decisione sindacale e decidere
 entro successivi trenta giorni (art.  8, quarto e quinto  comma);  d)
 compete  a  regione  esercitare intervento sostitutivo in caso di non
 rispetto da parte sindaco di termini previsti per rilascio o  diniego
 autorizzazione  paesistica  (art.  9);  e)  e' prevista procedura per
 contenzioso   sia   avverso   provvedimenti   sindacali,   anche   di
 accoglimento,  che  venga  risolto da Assessore regionale (art.  10),
 sia avverso provvedimenti assessorili che  venga  risolto  da  Giunta
 regionale  (art.  12).  Tali  disposizioni,  infatti, contrastano con
 precise norme di competenza e procedimentali  contenute  in  legge  8
 agosto 1985, n. 431, secondo cui in materia tutela paesaggio esistono
 poteri  statali  in  capo  a  Ministro  Beni  Culturali e Ambientali,
 consistenti principalmente sia in controllo sostitutivo sia in potere
 di annullamento autorizzazioni paesaggistiche rilasciate  da  regione
 (art.  1,  legge  n.  431/1985,  in  parte in cui aggiunge at art. 82
 d.P.R. n. 616/1977 commi nono, decimo,  undicesimo  et  tredicesimo).
 Poiche'   dette   norme   statali,   come   evidenziato  da  costante
 giurisprudenza Corte  costituzionale  in  sentenze  nn.  151/1986  et
 437/1991, sono norme fondamentali di grandi riforma economico-sociale
 - in quanto poteri e controlli ministeriali ivi previsti sono posti a
 estrema  difesa vincoli paesaggistici - e pertanto non possono essere
 derogate, modificate o sostituite da  leggi  regionali,  neppure  ove
 queste  esercitassero competenze di carattere esclusivo, disposizioni
 regionali  sopradescritte,  interferendo   con   esse   eccedono   da
 competenza  regionale,  che peraltro in materia e' solamente delegata
 da art. 57 d.P.R. n. 348/1979".
   Deliberando  nuovamente  a  maggioranza  assoluta,   il   Consiglio
 regionale  ha apportato modifiche al testo rinviato. Talune modifiche
 (art.   5, 6 e 8)  recepiscono  parzialmente  i  rilievi  governativi
 mentre altre apportano innovazioni non connesse al rinvio.
   Pertanto  il  Governo,  pur  disponendo, anche cautelativamente, un
 nuovo rinvio, ha deliberato di procedere  alla  impugnazione  dinanzi
 alla   Corte   costituzionale  per  le  disposizioni  della  delibera
 regionale in ordine alle quali non vi e' stato adeguamento ai rilievi
 di cui al succitato rinvio 1 luglio 1996.
   A sostegno del presente ricorso, si espongono i seguenti
                              M o t i v i
   1. - A norma dello statuto speciale, la  regione  Sardegna  non  e'
 titolare di competenze proprie in materia di tutela del paesaggio.
   La  regione  dispone  invece  della  delega conferita col d.P.R. n.
 348/1979 (art. 57) che si attiene a quanto previsto, per le regioni a
 statuto ordinario, dall'art. 82 d.P.R. n. 616/1977.
   D'altra parte la Corte costituzionale ha piu' volte  ricordato  che
 il paesaggio costituisce un valore esteticoculturale che trascende la
 competenza urbanistica, per la cui realizzazione sono impegnate tutte
 le  pubbliche amministrazioni e in primo luogo lo Stato e le regioni,
 ordinarie o speciali, in un vincolo reciproco di  cooperazione  leale
 (vedi da ultimo, sent. n. 341/1996).
   Per  quanto  specificamente riguarda la regione Sardegna, che nella
 materia non dispone di competenze differenziate rispetto alle regioni
 a statuto ordinario, e' anche pertinente il richiamo alla sentenza n.
 359/1985 dove  la  Corte  ha  sottolineato  che  la  delega  disposta
 dall'art.  82  d.P.R.  n.  616/1977  presenta degli aspetti del tutto
 peculiari, essendo caratterizzata  dalla  consistente  permanenza  in
 capo  al  Ministro  dei  beni  culturali  e  ambientali  di  potesta'
 concorrenti per un diretto intervento  a  tutela  dei  beni  protetti
 dalla legge n. 1497/1939.
   I  poteri  ministeriali  a  garanzia  del valore estetico-culturale
 insito nel paesaggio sono stati rafforzati dalla  legge  n.  431/1986
 con disposizioni a cui la Corte ha riconosciuto la qualifica di norme
 fondamentali  di  riforma  economico-sociale (sentenze nn. 151/1986 e
 437/1991).
   2.  -  Questo  essendo  il quadro costituzionale di riferimento cui
 deve attenersi la regione Sardegna, e'  agevole  constatare  come  ad
 esso  non  si  conformino  le disposizioni della delibera legislativa
 impugnata.
   La non corretta impostazione della normativa  sull'esercizio  delle
 competenze  regionali  traspare  innanzitutto  dall'art.  2 mantenuto
 fermo, in sede di riapprovazione, nel suo originario secondo comma.
   Se il primo comma soppresso stava ad  esprimere  una  inammissibile
 sottordinazione   delle   leggi   statali  n.  1497/1939  e  431/1985
 all'ordinamento regionale della Sardegna, il secondo  comma  vorrebbe
 regionalizzare   la   materia  sotto  il  profilo  delle  competenze:
 sostituendo in via generale nelle  norme  nazionali  l'individuazione
 delle   competenze  ministeriali  con  quella  dell'organo  regionale
 (Assessorato),  la  norma  afferma  la  esclusivita'  della  funzione
 delegata.  Con  cio'  si  pone  in aperto contrasto con le previsioni
 dell'art. 82 d.P.R. n. 616/1977, sia nella parte  in  cui  conservano
 allo   Stato   delle  competenze  concorrenti  (come  ad  esempio  la
 integrazione degli elenchi delle bellezze naturali) sia  nella  parte
 introdotta dalla legge n. 431/1985 che istituisce poteri ministeriali
 espressamente   rivolti  a  rimediare  ad  insufficienze  od  inerzie
 dell'azione regionale (potere di annullamento di ufficio, ad  estrema
 difesa  del vincolo, di autorizzazioni regionali; potere di pronuncia
 sostitutiva sulle domande di autorizzazione non evase della regione).
   3. - Va poi aggiunto che la regione Sardegna non e' soltanto tenuta
 a riconoscere l'esistenza e la piena  operativita'  delle  competenze
 dello  Stato;  essa e' altresi' vincolata, anche in base al principio
 di leale cooperazione, a non  ostacolarne  il  corretto  ed  efficace
 svolgimento (vedi ancora sentenza n. 341/1996).
   Sotto  questo ulteriore profilo appaiono sicuramente illegittime le
 disposizioni dell'art. 9, 10 e 12 della delibera impugnata.
   4. - L'art. 9 attribuisce all'assessore un potere  sostitutivo  che
 e' la esatta duplicazione di quello previsto dal nono comma dell'art.
 82;  l'organo regionale, al pari del Ministero BCA, puo' essere adito
 trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza al sindaco
 sub-delegato (art. 5.9).
   Questa previsione, se non anche lo scopo, ha  certamente  l'effetto
 di  menomare  la competenza sostitutiva attribuita al Ministero dalla
 legge dello Stato.
   L'art. 10 prevede in capo all'assessore  una  potesta'  di  riesame
 delle  autorizzazioni  rilasciate  dal  sindaco  che puo' avere anche
 esito di parziale riforma dell'atto sindacale (comma 11).
   Questa procedura incrocia vistosamente  l'esercizio  del  controllo
 ministeriale  e  del  conseguente  annullamento ad estrema difesa del
 vincolo, ostacolandone l'efficacia.
   L'intervento  ministeriale   sull'autorizzazione   rilasciata   dal
 Sindaco  e  da  questi  comunicata all'organo statale (art. 8.3) puo'
 risultare in vario modo vanificata dalla decisione  dell'assessore  e
 dal  nuovo  provvedimento  che  in  base  ad  essa potra' adottare il
 sindaco (art.  10.11).
   Analoghe considerazioni  valgono  per  l'art.  12  che  prevede  il
 ricorso  alla  Giunta  regionale  avverso  i  provvedimenti  adottati
 dall'Assessore o in via sostitutiva  del  Sindaco  o  per  competenze
 proprie (art. 11).
   5.   -   In  sintesi,  e'  consentito  affermare  che  la  delibera
 legislativa della regione Sardegna, vertente su una materia delegata,
 travalica i  limiti  e  le  finalita'  propri  di  una  normativa  di
 attuazione  e  organizzazione (art. 7, d.P.R. n. 616/1977), regolando
 l'esercizio delle funzioni delegate con modalita' che contrastano e/o
 interferiscono con competenze statali poste a presidio di  un  valore
 costituzionalmente  garantito  (art.  9,  Cost.),  istituite da norme
 nazionali  che  hanno  valore  di  norme  fondamentali   di   riforma
 economico-sociale.
   I  dispositivi  che la regione Sardegna vorrebbe mettere in vigore,
 al di  la'  di  un  soltanto  apparente  rafforzamento  della  tutela
 paesistica,  appaiono  oggettivamente  espressivi di una competizione
 emulativa nei riguardi dello Stato, che e' l'esatto  contrario  della
 leale  cooperazione  (Corte  cost.  sentenza  n.153/1986,  punto 4 in
 diritto).
   A  fare  le  spese  dell'esito  inevitabilmente  farraginoso  della
 sovrapposizione  delle  procedure  regionali  a  quelle  dello  Stato
 sarebbe,  in  definitiva,  il  principio  del  buon  andamento  della
 pubblica  amministrazione  che, seppure non espressamente evocato, e'
 implicito ed immanente ai rilievi formulati dal rinvio governativo.
   Per le esposte ragioni si chiede che in accoglimento  del  presente
 ricorso,    la   Corte   costituzionale   dichiari   l'illegittimita'
 costituzionale della delibera legislativa impugnata.
     Roma, addi' 18 marzo 1997
               Avvocato dello Stato: Pier Giorgio Ferri
 97C0312