N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 aprile 1997

                                 N. 31
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 4 aprile 1997 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Finanza  pubblica  allargata  -  Disposizioni  a  completamento della
    manovra di finanza pubblica per  l'anno  1997  -  Monitoraggio  da
    parte  del  Governo  degli andamenti dei pagamenti delle regioni e
    degli enti locali al fine di verificare  la  non  eccedenza  delle
    spese rispetto a quelle dall'anno precedente, maggiorate del tasso
    di  inflazione  programmato - Poteri del Governo di predisporre, a
    fronte di tali eccedenze, tutte le misure necessarie a  ricondurre
    i  flussi di spesa entro i limiti programmati - Irragionevolezza -
    Lesione  delle  competenze  e  dell'autonomia  finanziaria   della
    provincia autonoma di Bolzano.
 (D.-L.  31  dicembre  1996,  n.  669, art. 8, comma 5, convertito con
    modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9,  16,  comma  1,  54,  69  e
    segg.,  80, 83, 84, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt,
    8 e 16; d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432).
(GU n.22 del 28-5-1997 )
   Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente   della   Giunta   provinciale   pro-tempore   dott.  Luis
 Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 1086 del
 24 marzo 1997, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale
 del 24 marzo 1997, rogata dal segretario generale della Giunta   avv.
 Adolf  Auckentaler  (rep.  n.  18325)  -  dagli  avv.ti proff. Sergio
 Panunzio e Roland  Riz  e  presso  il  primo  di  essi  elettivamente
 domiciliata  in  Roma, Piazza Borghese n. 3; contro la Presidenza del
 Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente  del  Consiglio  in
 carica;  per  la  dichiarazione  di  incostituzionalita' dell'art. 8,
 comma  5,  del  d.-l.  31  dicembre  1996,  n.  669,  convertito  con
 modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
                               F a t t o
   1.  -  E'  ben noto che l'autonomia delle regioni e delle provincie
 autonome di Trento e Bolzano trova il suo essenziale  supporto  nella
 loro autonomia finanziaria. Onde - come e' stato affermato da codesta
 ecc.ma  Corte  fin  dalla  sentenza  n. 21 del 1956 - le regioni e le
 provincie autonome hanno un "diritto costituzionalmente garantito"  a
 disporre  dei  mezzi finanziari occorrenti per le spese necessarie ad
 adempiere alle loro normali funzioni.
   Un diritto che, nel caso della provincia autonoma ricorrente, trova
 il suo fondamento (oltre  che  nell'art.  119  Cost.)  nello  statuto
 speciale della regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.
 670  spec.  artt.  69  e  seguenti  (titolo  VI) - come modificati ed
 integrati in base all'art. 104 St., dalla legge 30 novembre 1989,  n.
 386  -  anche  in  relazione  agli artt. 8-10, e nelle relative norme
 d'attuazione.    Per  quanto  riguarda  queste  ultime, la disciplina
 fondamentale d'attuazione statutaria e'  quella  oggi  contenuta  nel
 d.lgs.1ativo  16 marzo 1992, n. 268, come modificato ed integrato dal
 successivo d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432.
   Come pure ritenuto da codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 293/1995  e
 n. 381/1996) all'autonomia finanziaria e, quindi, alla disponibilita'
 delle  relative risorse e' indissolubilmente connesso anche il potere
 della Provincia di programmare i propri interventi, "considerato  che
 la  realizzazione  delle  attribuzioni  costituzionalmente  garantite
 impone non soltanto la disponibilita'  effettiva  delle  risorse,  ma
 anche  la  capacita'  di  manovra  e  i  mezzi finanziari da parte di
 soggetti  che,  come  le  regioni  a  statuto  speciale  e  anche  le
 ricorrenti  provincie autonome, si pongono quali punti di riferimento
 della programmazione locale" (cosi' sentenza n. 293/1985 cit.).
   Ne  discende   anche   un   ulteriore   aspetto   della   autonomia
 costituzionale     della    provincia    ricorrente    -    anch'esso
 indissolubilmente connesso con la sua autonomia finanziaria - che  e'
 quello  della  automia  di  bilancio,  che  e'  infatti espressamente
 garantita  dalla  provincia  dagli  artt.  83  ed  84  dello  statuto
 Trentino-Alto  Adige;  il  il quale statuto, all'art. 80, attribuisce
 altresi'  alla   provincia   una   propria   competenza   legislativa
 concorrente in materia di "finanza locale".
   Sempre  lo Statuto, all'art. 54, n. 5 attribuisce alla provincia, e
 piu' precisamente alla Giunta regionale il potere di vigilanza  e  di
 tutela  sui  comuni  e  piu'  in  generale  su tutti gli enti locali:
 potere che ricomprende anche il controllo sulle loro finanze.
    Per  quanto  riguarda  piu'  in  particolare   l'autonomia   della
 provincia, costituzionalmente garantita, relativa alla disciplina del
 proprio  bilancio  e  di  quello  degli  enti locali, si deve inoltre
 ricordare come la norma d'attuazione contenuta nell'art. 16, comma 1,
 del citato decreto legislativo n.  268/1992  stabilisce  che  "spetta
 alla  Regione  e  alle provincie autonome emanare norme in materia di
 bilanci, di  rendiconti,  di  amministrazione  del  patrimonio  e  di
 contratti  della  regione  e delle provincie medesime e degli enti da
 essa dipendenti".   Nell'esercizio di  tale  potesta'  statutaria  la
 provincia atonoma di Bolzano ha gia' da tempo provveduto a dotarsi di
 una  propria  disciplina  di bilancio e di contabilita', con la legge
 provinciale 26 aprile 1980, n. 8 ("Norme in materia di bilancio e  di
 contabilita' generale della provincia autonoma di Bolzano").
   Il  medesimo  decreto legislativo n. 268/1992 (nel testo modificato
 dall'art.  3,  comma  2,  del  pure  citato  decreto  legislativo  n.
 432/1996)  contiene  inoltre  un  comma 4-bis, che assume particolare
 rilievo ai fini del presente ricorso. Esso stabilisce infatti che  "I
 fondi  di  cui  ai  commi  2  e  3  (cioe'  quelli  della  finanza di
 trasferimento spettanti alla  regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle
 provincie autonome in base alle norme statutarie ed agli artt. 2 4, 5
 e  6  del  medesimo  decreto legislativo n. 268/1992, e versati dallo
 Stato mediante accreditamento sul conto  corrente  acceso  presso  la
 tesoreria  centrale a favore dei suddetti enti) sono resi disponibili
 alla regione ed alle provincie sui rispettivi conti accesi presso  la
 tesoreria  centrale  entro  il  primo  mese  di ciascun trimestre. La
 regione e le provincie  possono  disporre  fino  a  tre  prelevamenti
 mensili  dai rispettivi conti e per ciascun conto, salve disposizioni
 piu' favorevoli  previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  di
 tesoreria  unica.  I fondi richiesti sono accreditati alla regione ed
 alle provincie presso i  rispettivi  tesorieri  di  norma  non  oltre
 cinque giorni lavorativi dalla richiesta".
   2. - Cio' premesso, nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 1997
 e'  stata  pubblicata  la  legge  28  febbraio  1997,  n.  30, che ha
 convertito in legge con modificazioni il d.-l. 31 dicembre  1996,  n.
 669, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria
 e  contabile  a  completamento  della manovra di finanza pubblica per
 l'anno l997".
   Ai fini del presente ricorso viene  in  evidenza  il  quinto  comma
 dell'art. 8 del suddetto decreto-legge, il quale recita: "Il Governo,
 nell'ambito  della  conferenza  Stato-regioni, e d'intesa con l'ANCI,
 l'Unione nazionale dei  comuni,  comunita'  ed  enti  della  montagna
 UNCEM) e l'UPI, procede al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti
 delle regioni e degli enti locali e degli altri enti non compresi nel
 terzo   comma,  allo  scopo  di  verificare  che  essi  non  eccedano
 mensilmente,  in  modo  cumulato,   quelli   effettuati   nel   1996,
 incrementati   del  tasso  d'inflazione  programmato.  Qualora  dalle
 verifiche mensili, la prima delle quali avra' luogo entro il mese  di
 febbraio  1997,  con  riferimento  alle  risultanze  degli  incassi e
 pagamenti degli enti di cui al presente comma, risultino  scostamenti
 significativi,  il  Governo  predispone  tutte  le  misure,  anche di
 carattere legislativo, necessarie a  ricondurre  i  flussi  di  spesa
 entro  i limiti programmati, nel rispetto dei principi costituzionali
 in materia di autonomie".
   Tale disciplina, nella parte in cui comporta  anche  nei  confronti
 della  provincia autonoma di Bolzano, degli enti da essa dipendenti e
 degli enti locali, un vincolo  a  non  effettuare  pagamenti  mensili
 eccedenti  quelli  del  1996,  e'  gravemente lesivo delle competenze
 costituzionalmente garantite alla provincia, onde essa la impugna per
 i seguenti motivi di
                             D i r i t t o
   1. - Violazione delle competenze provinciali di cui agli artt.  8 e
 9; 16, comma 1; 54;  69  e  segg.  (titolo  VI,  come  modificato  ed
 integrato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386), spec. 80, 83 e 84; e
 104  dello  statuto  speciale  Trentino-Alto  Adige (d.P.R. 31 agosto
 1972, n. 670) e delle relative norme d'attuazione  (d.lgs.  16  marzo
 1992, n. 268, spec. artt. 8 e 16; e d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432).
   La   disciplina   stabilita   dal  quinto  comma  dell'art.  8  del
 decreto-legge  n.  669/1996  -  anche  in  virtu'  del  richiamo  ivi
 contenuto agli "altri enti non compresi nel terzo comma" - si applica
 non  solo  alla  provincia autonoma ricorrente, ma anche agli enti da
 essa  dipendenti,  nonche'  ai  comuni  ed  agli  altri  enti  locali
 esistenti ed operanti nel suo territorio.
   La  conseguenza  della impugnata disciplina dell'art. 8, come si e'
 visto, sta nel fatto di istituire un vincolo a carico della Provincia
 ricorrente e degli altri enti suddetti a non effettuare pagamenti che
 eccedano "mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati nel  1996,
 incrementati dal tasso d'inflazione programmato". Che si tratti di un
 vero  e  proprio  vincolo, giuridicamente obbligatorio, e' confermato
 dalla ulteriore disposizione del quinto comma in base alla  e  quale,
 ove  dal  "monitoraggio" effettuato dal Governo risultino scostamenti
 significativi rispetto al limite suddetto, e' sin d'ora previsto  che
 il   Governo   predisporra'  "tutte  le  misure,  anche  a  carattere
 legislativo, necessarie" a ricondurre gli enti al rispetto del limite
 di spesa indicato.
   E'  agevole  rilevare  come  il  vincolo  introdotto dalla suddetta
 disciplina,  quali  che   siano   i   meccanismi   di   controllo   e
 "sanzionatori"  previsti  dal  quinto  comma  dell'art.  8, ed i piu'
 specifici problemi di  costituzionalita'  che  anch'essi  in  realta'
 pongono)  e'  in  se'  e  per  se'  incostituzionale  e  lesivo della
 autonomia della Provincia ricorrente. Quella  disciplina  e'  infatti
 lesiva,  in primo luogo, della sua autonomia non solo finanziaria, ma
 - per i vincoli di spesa che da quella disciplina appunto derivano  -
 lesiva  soprattutto  della  sua  autonomia  di  bilancio  e contabile
 (nell'esercizio della quale la provincia  ha  recentemente  approvato
 con  la legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 2, - che aveva ottenuto
 il  visto  del  Governo  -  il  bilancio  di  previsione  per  l'anno
 finanziario  1997  ed il bilancio triennale 1997-1999). Ed in secondo
 luogo essa e'  lesiva  della  competenza  della  stessa  provincia  a
 disciplinare  la finanza e la contabilita' (oltre che dei propri enti
 dipendenti) anche degli enti locali ed a controllare la loro gestione
 finanziaria.
   Stante l'autonomia costituzionalmente garantita alla  provincia  in
 materia  di  proprie spese, come pure di disciplina e controllo delle
 spese degli enti pubblici dipendenti e degli enti  locali,  lo  Stato
 potra'  indirizzarne  l'esercizio  - al fine di coordinare la finanza
 locale con quella nazionale, e di garantire, ove occorra, il rispetto
 di  preminenti  interessi  nazionali  di  contenimento  della   spesa
 pubblica  -  ma non puo' sostituire la provincia stessa nella manovra
 per il contenimento delle spese proprie e degli altri  enti  pubblici
 sottoposti al suo controllo.
   Come  gia'  osservato  da  codesta  ecc.ma  Corte nella sentenza n.
 132/1993 il potere di coordinamento della finanza regionale (e  delle
 provincie  autonome)  e locale con quella nazionale, se consente allo
 Stato di regolare l'accreditamento dei fondi di pertinenza  regionale
 e  provinciale  in modo da permettere la giacenza presso i rispettivi
 tesorieri soltanto entro un  certo  limite,  non  puo'  comunque  mai
 trasformare  quel sistema in un "anomalo strumento di controllo sulla
 gestione finanziaria regionale (v. sentenze. nn. 155 del 1977, 94 del
 1981, 307 del 1983, 61 del 1987 e 742 del 1988)", tale da "precludere
 od ostacolare l'integrale utilizzabilita' da parte delle regioni  dei
 fondi   loro   spettanti   per   l'adempimento   dei  propri  compiti
 istituzionali". Altrimenti, come ebbe a rilevare codesta ecc.ma Corte
 ancora nella sentenza n. 132/1993,  se  le  regioni  e  le  provincie
 autonome  non  fossero  in  grado,  a  causa  di impropri e vessatori
 vincoli finanziari e contabili di corrispondere alle  loro  "esigenze
 di  spesa  effettive e immediate, legittimamente accertate e valutate
 dai  competenti  organi  delle  regioni   interessate,   diventerebbe
 concreto  il pericolo di un disavanzo, se non proprio di un vuoto, di
 cassa  rispetto  all'indicato  fabbisogno  finanziario.      Con   la
 conseguenza,  gia'  rilevata in passato da questa Corte (v.  sentenza
 243 del 1985), che  per  tal  via  si  rischierebbe  di  causare,  in
 difformita'  con il principio del buon andamento dell'amministrazione
 e con una  corretta  gestione  del  denaro  della  collettivita',  un
 aggravamento   dell'esposizione  debitoria  complessiva  del  settore
 pubblico allargato, considerato che nel caso  ipotizzato  le  regioni
 sarebbero  indotte  a procurarsi i fondi necessari per lo svolgimento
 delle  proprie,  funzioni,  rifiutati  o non ricevuti tempestivamente
 dallo Stato, mediante onerose anticipazioni di cassa".
   La ratio decidendi della giurisprudenza ora  richiamata  -  che  e'
 prima  di tutto quella di garantire alle regioni e provincie autonome
 la integrale utilizzabilita' delle somme loro spettanti ed occorrenti
 per l'adempimento dei loro compiti istituzionali (v.  anche  sentenza
 n.  45/1993) - concorre a ritenere la incostituzionalita' anche della
 disciplina oggi impugnata, contenuta nel quinto comma dell'art. 8 del
 decreto-legge n. 669/1996. Una disciplina, questa che  pure  contiene
 un  "anomalo strumento di controllo" sulla gestione finanziaria della
 provincia  ricorrente,  e  degli  altri  enti  sottoposti  alla   sua
 vigilanza, costituito dall'impedimento a effettuare mensilmente spese
 superiori  a quelle dei corrispondenti mesi dell'anno precedente, pur
 trattandosi di spese  urgenti  ed  occorrenti  per  l'adempimento  di
 compiti   istituzionali   di  tali  enti,  regolarmente  iscritte  in
 bilancio, e pur in presenza dei fondi necessari per effettuarle.
   Tanto piu' grave ed evidente  risulta  poi  la  incostituzionalita'
 della   disciplina  legislativa  in  questione,  e  la  lesione  alle
 competenze provinciali, che ne deriva, se si considera anche  la  sua
 palese  irragionevolezza.   Si consideri infatti, in primo luogo, che
 tale disciplina non tiene conto del fatto che le  esigenze  di  spesa
 della  provincia ricorrente, o degli altri enti cui quella disciplina
 si applica, possono aumentare rispetto  all'anno  precedente  vuoi  a
 causa  di  impegni  pregressi,  che  pero'  non  avevano  gravato sul
 bilancio    precedente;    vuoi,    soprattutto,    in    conseguenza
 dell'accrescersi  dei  compiti  e  delle  responsabilita'  degli enti
 rispetto a quelli (piu' ridotti)  che  erano  loro  propri  nell'anno
 precedente.  Compiti e responsabilita' nuovi che comportano ulteriori
 ed indifferibili esigenze di spesa. Basti pensare, solo per  fare  un
 esempio, ai compiti ulteriori che nel 1996 sono stati attribuiti alla
 provincia ricorrente in materia di ordinamento scolastico dalle norme
 di  attuazione  di  cui al recente  d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434; il
 quale decreto legislativo  espressamente  stabilisce  all'art.    15,
 comma  1, i maggiori oneri che ne derivano in relazione alle funzioni
 proprie sono a carico della provincia  (ma  anche  per  le  ulteriori
 funzioni  delegate,  di cui al secondo comma dell'art. 15, deriva per
 la provincia la necessita' di aumentare la spesa, salvo i  successivi
 rimborsi da parte dello Stato).
   In  secondo luogo la irrazionalita' della disciplina legislativa in
 questione risulta anche per il fatto che essa, in  definitiva,  va  a
 premiare  gli  enti  che  nel corso del 1996 sono stati piu' proclivi
 all'incremento della spesa, "punendo" invece proprio quelli che  sono
 stati piu' attenti a contenere la spesa pubblica.
    Riassumendo,   la   disciplina   impugnata   lede   le  competenze
 provinciali, in primo luogo,  perche'  impedisce  alla  provincia  la
 piena  utilizzabilita'  dei  fondi  suoi propri (e degli enti da essa
 dipendenti) nei  modi  vessatori  ed  irragionevoli  gia'  ampiamente
 illustrati.
   Sotto   un   ulteriore  e  concorrente  profilo  quella  disciplina
 legislativa viola le competenze della provincia perche' -  stante  la
 gia'    ricordata   interdipendenza   fra   l'autonomia   finanziaria
 provinciale ed attivita' di programmazione -  ne  viola,  appunto,  i
 poteri   di  programmazione  degli  interventi  nei  settori  di  sua
 competenza: interventi che si traducono nella maggior parte dei  casi
 in conseguenti flussi di spesa.
   Infine  -  stanti  le  gia'  richiamate  competenze (legislative ed
 amministrative) provinciali ex art. 80  St.  in  materia  di  finanza
 locale,  nonche'  ai  sensi  dell'art.  16 del decreto legislativo n.
 268/1992, anche  in  materia  di  bilanci  e  rendiconti  degli  enti
 dipendenti, e stanti pure i poteri di vigilanza e tutela sui comuni e
 sugli altri enti locali spettanti alla Giunta provinciale ex art. 54,
 comma  5, St.  - la disciplina legislativa impugnata lede le suddette
 competenze provinciali sia perche' pone un  vincolo  alla  spesa  dei
 comuni  e  degli  enti  locali  che spettava semmai alla provincia di
 stabilire; sia perche' avoca al Governo l'esercizio di un  potere  di
 controllo  sulla  spesa di quegli enti che anch'esso e' di competenza
 della provincia.
   2. - Violazione delle competenze provinciali di cui alle norme gia'
 indicate (spec. art. 8,  comma  4-bis,  del  decreto  legislativo  n.
 268/1992,  aggiunto  dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n.
 432/1996), con particolare riferimento  all'art.  107  dello  statuto
 speciale Trentino Alto-Adige
   Nella  parte in cui la disciplina legislativa impugnata pretende di
 impedire alla stessa   provincia autonoma  ricorrente  di  effettuare
 pagamenti  che  eccedono mensilmente quelli gia' effettuati nel 1996,
 essa si pone in irriducibile  contrasto  con  le  norme  d'attuazione
 contenute  nel  gia'  citato  comma  4-bis  dell'art.  8  del decreto
 legislativo n. 268/1992 ("I fondi di cui ai commi 2  e  3  sono  resi
 disponibili  alla  regione  ed  alle  provincie  sui rispettivi conti
 accesi presso la Tesoreria centrale entro il primo  mese  di  ciascun
 trimestre.  La  regione  e  le  provincie possono disporre fino a tre
 prelevamenti mensili dai rispettivi conti e per ciascun conto,  salve
 disposizioni  piu'  favorevoli  previste  dalla  normativa vigente in
 materia di tesoreria unica. I fondi richiesti sono  accreditati  alla
 regione  ed alle provincie presso i rispettivi tesorieri di norma non
 oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta").
   La suddetta norma d'attuazione non prevede e non  consente  che  la
 legge  ordinaria  dello Stato possa limitare la possibilita' di spesa
 della  provincia  ulteriormente  rispetto  a  quanto   e'   da   essa
 espressamente   stabilito:  tanto  e'  vero  che  fa  salve  solo  le
 "disposizioni piu' favorevoli"  per  la  provincia.  Il  limite  alle
 possibilita'  di  spesa  previsto  dalla  norma  d'attuazione e' solo
 quello di non potere disporre piu' di tre  prelevamenti  mensili:  ma
 senza  alcun  ulteriore  limite  per  quanto  riguarda la entita' dei
 singoli prelevamenti,  o  di  tutti  e  tre  i  prelevamenti  mensili
 complessivamente considerati.
   La  disciplina legislativa impugnata e' dunque incompatibile con la
 citata norma  d'attuazione,  che  peraltro  -  secondo  una  pacifica
 giurisprudenza  di codesta ecc.ma Corte - non puo' essere validamente
 derogata  dalla  legge  ordinaria  dello  Stato,  avendo  una  "forza
 passiva"  superiore  in  base  all'art.  107  dello  statuto Trentino
 Alto-Adige.
   La  disciplina  legislativa  impugnata  e'  dunque   lesiva   delle
 competenze  provinciali  anche  perche'  essa  ha violato l'art. 107,
 comma 1, St., in base al quale le norme  d'attuazione  dello  Statuto
 non  possono  infatti  essere  modificate  o derogate unilateralmente
 dallo  Stato  con  legge  ordinaria,  ma  solo  mediante   l'apposita
 procedura  "cooperativa" che prevede l'emanazione di speciali decreti
 legislativi   previa   consultazione   della   apposita   commissione
 paritetica prevista dal medesimo art.  107 St.
                               P. Q. M.
   Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del  presente
 ricorso,  dichiarare incostituzionale in parte qua l'art. 8, comma 5,
 del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con  modificazioni  in
 legge 28 febbraio 1997, n. 30.
     Roma, addi' 28 marzo 1997
                 Prof. avv. Panunzio - prof. avv. Riz
 97C0319