N. 282 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 1997
N. 282 Ordinanza emessa il 14 febbraio 1997 dal tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra l'INPS e Agostinelli Lidia ed altri Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualita' e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Previsione della spettanza delle somme arretrate ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di riversibilita' - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione e sulla garanzia previdenziale - Elusione del giudicato della Corte costituzionale. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183). (Cost., artt. 3, 24, 38 e 136).(GU n.22 del 28-5-1997 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. Svolgimento del processo Con sentenza del 5 giugno 1992 il pretore di Ancona dichiarava il diritto dei ricorrenti alla cristallizzazione delle pensioni rispettivamente percepite a carico dell'INPS nell'importo corrisposto alla data del 30 settembre 1983 fino al riassorbimento conseguente alla rivalutazione automatica della pensione base e condannava l'INPS al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze fra quanto dovuto e quanto percepito, con interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti e rivalutazione secondo gli indici ISTAT per la parte eccedente l'importo degli interessi legali; condannava inoltre l'INPS alla rifusione di un terzo delle spese legali. Avverso la sentenza ha proposto appello l'INPS; si sono costituiti in giudizio gli assicurati; all'odierna udienza questi ultimi hanno sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 181 a 183 della legge n. 662/1996, per contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36, 38, 101, 102, 103, 104 e 136 della Costituzione. Motivi della decisione
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 280/1997). 97C0511