N. 144 SENTENZA 19 - 23 maggio 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sicurezza  pubblica  -  Misure  urgenti  per  prevenire  fenomeni  di
 violenza in occasione di competizioni agonistiche - Provvedimento del
 questore - Notifica - Mancato avviso all'interessato circa la propria
 facolta' di presentare personalmente o a mezzo  difensore  memorie  o
 deduzioni  al  giudice  per  le  indagini  preliminari  - Lesione del
 diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, terzo comma, come sostituito
 dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45).
 
(GU n.22 del 28-5-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,   prof. Carlo MEZZANOTTE,   avv.
 Fernanda CONTRI,
  prof. Guido NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  6,  comma  3,
 legge  13  dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e
 delle  scommesse  clandestini  e  tutela  della   correttezza   nello
 svolgimento   delle   competizioni   agonistiche),   come  sostituito
 dall'art. 1 della legge 24  febbraio  1995,  n.  45  (Conversione  in
 legge, con modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante
 misure  urgenti  per  prevenire  fenomeni di violenza in occasione di
 competizioni  agonistiche),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  26
 ottobre  1995  dalla  Corte  di  cassazione  sul  ricorso proposto da
 Marcello Zangara ed altri, iscritta al n.  426 del registro ordinanze
 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  20,
 prima serie speciale, dell'anno 1996.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 26  febbraio  1997  il  giudice
 relatore Massimo Vari.
                           Ritenuto in fatto
   1.1.  -  Con  ordinanza  26 ottobre 1995 (r.o. n. 426 del 1996), la
 Corte di cassazione, sezione I penale, ha sollevato,  in  riferimento
 agli  artt.  13  e  24,  secondo comma, della Costituzione, questione
 incidentale di legittimita'  costituzionale  dell'art.  6,  comma  3,
 della  legge  13  dicembre  1989,  n. 401 (Interventi nel settore del
 giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello
 svolgimento di competizioni agonistiche), come  sostituito  dall'art.
 1  della  legge  24  febbraio  1995, n. 45 (Conversione in legge, con
 modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994,  n.  717,  recante  misure
 urgenti   per   prevenire   fenomeni  di  violenza  in  occasione  di
 competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede l'esercizio
 del diritto di difesa nel corso del giudizio di  convalida  celebrato
 dinanzi  al  giudice  per  le indagini preliminari presso la pretura,
 avente ad oggetto il provvedimento adottato dal questore.
   Premette  l'ordinanza  che,  con  provvedimenti  1  marzo  1995, il
 questore di Genova ha fatto  divieto  a  Zangara  Marcello,  Barletta
 Angelo,  Carminata  Fabio,  Resasco  Davide,  Fabbri  Marco  e  Rossi
 Michele, di accedere per il periodo  di  un  anno  agli  stadi,  alle
 stazioni ferroviarie di Genova Brignole e Genova Principe, al casello
 autostradale  di  Genova est e allo scalo aereo e portuale di Genova,
 in occasione di incontri di calcio, di campionati e tornei  nazionali
 ed   internazionali.   Quanto   sopra   essendosi   i  predetti  resi
 responsabili di episodi di  violenza  durante  l'incontro  di  calcio
 Genoa-Milan disputatosi il 29 gennaio 1995 in Genova.
   Avendo, altresi', il questore prescritto agli stessi di presentarsi
 presso  il  Commissariato  della  Polizia  di Stato di San Fruttuoso,
 nell'orario e nelle circostanze indicate,  i  relativi  provvedimenti
 sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari presso
 la Pretura circondariale di Genova, con ordinanza 4 marzo 1995 che ha
 formato  oggetto  di  ricorso per cassazione da parte di alcuni tra i
 soggetti sopra indicati.
   1.2. - Tanto premesso, il rimettente osserva che la norma censurata
 "prevede  gravi  limitazioni  alla  liberta'  personale  che  possono
 protrarsi  anche  per un periodo di tempo non certo breve (fino ad un
 anno)", senza contemplare, nella fase di convalida del  provvedimento
 dinanzi  al  giudice  per le indagini preliminari, l'intervento di un
 difensore "essendo l'ordinanza di convalida  emessa  inaudita  altera
 parte".
   Di   qui   la   violazione   dell'art.  24,  secondo  comma,  della
 Costituzione, in quanto, "nel procedimento nel quale - come quello in
 esame - viene in questione davanti ad un  giudice  l'interesse  della
 liberta'   personale,   spetta   sempre   al   soggetto   il  diritto
 all'esercizio di un'integrale difesa", oltre che dell'art. 13,  norma
 che, come risulta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 53 del
 1968,  conferisce  "alla liberta' personale una propria e particolare
 rilevanza costituzionale e con  essa  il  diritto,  in  relazione  ai
 procedimenti  che  alla  liberta'  si  riferiscono,  ad una effettiva
 integrale difesa di questo supremo interesse del cittadino".
   1.3. - Il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto per
 chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.
                         Considerato in diritto
   1. -  Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di  cassazione  solleva
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 3, della
 legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del  giuoco  e
 delle   scommesse   clandestini  e  tutela  della  correttezza  nello
 svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1
 della legge 24 febbraio  1995,  n.  45  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del  d.-l.  22  dicembre 1994, n. 717, recante misure
 urgenti  per  prevenire  fenomeni  di  violenza   in   occasione   di
 competizioni agonistiche).
   L'articolo,  di  cui  fa  parte la disposizione oggetto di censura,
 prevede la facolta' per  il  questore  di  adottare  misure  di  tipo
 preventivo  nei confronti di persone che, secondo quanto precisato al
 comma 1, risultino denunciate o condannate per determinati  reati,  o
 abbiano  preso  parte  attiva ad episodi di violenza in occasione o a
 causa di manifestazioni sportive,  ovvero  nelle  stesse  circostanze
 abbiano  incitato,  inneggiato  o indotto alla violenza. Tali misure,
 secondo quanto stabilito dal medesimo comma 1, possono consistere nel
 divieto  di  accesso  ai  luoghi  di svolgimento delle manifestazioni
 sportive  specificamente  indicate  nonche'  ai  luoghi,   del   pari
 specificamente  indicati,  interessati  alla  sosta, al transito o al
 trasporto di coloro che partecipano  o  assistono  alle  competizioni
 stesse.  A  questi  soggetti il questore puo' prescrivere altresi' di
 comparire presso l'ufficio o il comando di polizia in orario compreso
 nel periodo di tempo nel quale si svolgono le  competizioni  sportive
 per le quali vige il richiamato provvedimento interdittivo (comma 2).
 Prescrizione quest'ultima che, ai sensi del comma 3, va notificata al
 destinatario  e comunicata al competente Procuratore della Repubblica
 presso la pretura circondariale, il quale, ove ritenga sussistenti  i
 relativi  presupposti,  entro  quarantotto  ore  dalla  notifica  del
 provvedimento, ne chiede la convalida  al  giudice  per  le  indagini
 preliminari.
   2.  - Secondo l'ordinanza di rimessione, la disposizione censurata,
 nella parte in cui non prevede l'intervento  di  un  difensore  nella
 fase di convalida del provvedimento del questore da parte del giudice
 per  le  indagini preliminari presso la pretura, si pone in contrasto
 con l'art. 13 della Costituzione atteso che la norma  "prevede  gravi
 limitazioni  alla  liberta'  personale,  che possono protrarsi per un
 periodo di tempo non certo breve (fino ad un  anno)",  e  con  l'art.
 24,  secondo  comma, della Costituzione poiche' "nel procedimento nel
 quale - come quello in esame -  viene  in  questione  davanti  ad  un
 giudice  l'interesse  della  liberta'  personale,  spetta  sempre  al
 soggetto il diritto all'esercizio di una integrale difesa".
   3. - La questione e' fondata per quanto di seguito esposto.
   Nel  provvedimento  che  impone  l'obbligo  di   comparire   presso
 l'ufficio  o  il  comando  di polizia territorialmente competente, in
 orario  compreso  nel  periodo  di  tempo  in  cui  si  svolgono   le
 competizioni  sportive, la Corte ha gia' avuto occasione di ravvisare
 una misura che  incide  sulla  sfera  della  liberta'  personale  del
 destinatario  (sentenze  nn.   143 e 193 del 1996). Di qui l'esigenza
 che l'adozione della stessa sia circondata, sul piano processuale, da
 quelle garanzie che la giurisprudenza ha da  tempo  indicato  quando,
 pur  ammettendo  che provvedimenti provvisori possano essere adottati
 dall'autorita' di pubblica sicurezza in situazioni caratterizzate  da
 necessita'  ed  urgenza,  ha  stabilito  che  gli  stessi, qualora si
 risolvano in misure  limitative  della  liberta'  personale,  debbano
 essere  sottoposti al vaglio dell'autorita' giudiziaria (sentenze nn.
 27 del 1959 e 74 del 1968). Quanto sopra  al  fine  di  garantire  un
 controllo  sul  provvedimento da parte del giudice, in conformita' di
 quanto  disposto  dall'art.  13  della  Costituzione,   nonche'   per
 assicurare,  in  detta  occasione,  la garanzia del diritto di difesa
 sancito dall'art. 24 della Costituzione.
   Nel quadro di tali principi occorre, dunque, valutare la  questione
 sottoposta  dal  rimettente,  il  quale  attraverso  l'evocazione  di
 entrambi i parametri sopra accennati,  prospetta  essenzialmente  una
 possibile  lesione  del  diritto  di  difesa derivante, a suo avviso,
 dalla emissione dell'ordinanza di convalida inaudita altera parte. Ma
 il diritto di difesa,  come  la  Corte  ha  gia'  rilevato  in  altre
 occasioni,  ammette una molteplicita' di discipline, in rapporto alla
 varieta' dei contesti, delle sedi e degli istituti processuali in cui
 esso e' esercitato (sentenza n. 48 del 1994), al punto che la  stessa
 assistenza  del  difensore  puo'  e deve trovare svolgimento in forme
 adeguate  sia alla struttura del singolo procedimento o dell'atto che
 va adottato (sentenza 160 del 1995), sia  alle  esigenze  sostanziali
 del caso sottoposto all'esame del giudice.
   Il  ricorso,  nella  disposizione  oggetto  di denuncia, al modello
 della convalida non impone, dunque, necessariamente di  assegnare  al
 procedimento   le   medesime   garanzie  previste  per  la  convalida
 dell'arresto  e  del  fermo  di  polizia  giudiziaria.  La   identica
 qualificazione  data al procedimento stesso, sul piano degli istituti
 processuali,  non   consente,   infatti,   di   trascurare   che   il
 provvedimento  qui  assunto  da  parte  del  giudice  per le indagini
 preliminari ha  portata  e  conseguenze  molto  piu'  limitate  sulla
 liberta'   personale   del  destinatario,  rispetto  a  quelle  delle
 anzidette misure pre-cautelari  o  di  altre  ancora  che,  comunque,
 incidono in maniera ben piu' rilevante, sullo stesso bene.
   Detti  rilievi appaiono ancor piu' pertinenti ove si consideri che,
 nella fattispecie oggetto della disposizione censurata, la necessita'
 di garantire all'interessato una adeguata difesa va coniugata con  la
 celerita'   nell'applicazione  della  misura,  condizione  necessaria
 perche' la stessa possa rivelarsi efficace, si' da  giustificare,  in
 un  equilibrato  rapporto fra esigenze in giuoco, l'adozione di forme
 semplificate attraverso le quali possa esplicarsi il contraddittorio.
   D'altra parte, nel caso di specie non sussiste neppure la paventata
 impossibilita' per l'interessato di  interloquire  nel  procedimento,
 giacche',  anche alla stregua del principio generale che nel processo
 penale consente alle parti ed ai difensori di presentare  al  giudice
 memorie  o  richieste scritte (art. 121 cod. proc. pen.), non si puo'
 ritenere  impedito  all'interessato  di  esercitare  la  facolta'  di
 esporre  le  proprie  ragioni al giudice per le indagini preliminari.
 Poste tali premesse, le argomentazioni del giudice a  quo  non  sono,
 tuttavia, prive di una qualche plausibilita' sotto il diverso profilo
 della esigenza di assicurare all'interessato la concreta ed effettiva
 conoscenza  delle  facolta'  di  difesa di cui puo' fruire. In questi
 limiti, per eliminare  il  vizio  di  costituzionalita'  dell'attuale
 disciplina,   il   destinatario   del   provvedimento   deve   essere
 espressamente avvisato della facolta' di presentare, personalmente  o
 a  mezzo di difensore, appositamente nominato, memorie o deduzioni al
 giudice  per  le  indagini   preliminari.   Detta   facolta'   dovra'
 evidentemente essere esercitata con modalita' tali da non interferire
 con  la  definizione  del  procedimento  di  convalida,  nei  termini
 previsti  dalla  legge.  Resta  ovviamente  salvo   il   potere   del
 legislatore di apprestare una specifica disciplina al riguardo.
   La  disposizione  denunciata  va,  pertanto, dichiarata illegittima
 nella parte in cui non prevede  che  la  notifica  del  provvedimento
 adottato dal questore contenga il predetto avviso.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6,  comma 3,
 della legge 13 dicembre 1989, n.  401  (Interventi  nel  settore  del
 giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello
 svolgimento  di  competizioni agonistiche), come sostituito dall'art.
 1 della legge 24 febbraio 1995, n.  45  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del  d.-l.  22  dicembre 1994, n. 717, recante misure
 urgenti  per  prevenire  fenomeni  di  violenza   in   occasione   di
 competizioni  agonistiche),  nella  parte  in  cui non prevede che la
 notifica   del  provvedimento  del  questore  contenga  l'avviso  che
 l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a  mezzo  di
 difensore,   memorie   o   deduzioni   al  giudice  per  le  indagini
 preliminari.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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