Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, recante norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, concernente: "Interventi urgenti in favore del cinema".(GU n.123 del 29-5-1997)
IL MINISTRO delegato per lo spettacolo Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante "Nuovo ordinamento dei provvedimenti in favore della cinematografia"; Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge 1 marzo 1994, n. 153, recante "Interventi urgenti in favore del cinema"; Visti, in particolare, gli articoli 4 e 28 della citata legge n. 1213 del 1965, come modificati, rispettivamente, dall'art. 2 e dall'art. 8 del decreto-legge n. 26 del 1994; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994, recante "Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante ''Interventi urgenti in favore del cinema''"; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1996 e 31 maggio 1996, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1996 e del 14 giugno 1996 con i quali al Ministro Walter Veltroni e' stato attribuito l'incarico per lo spettacolo e lo sport e la delega ad esercitare le funzioni in dette materie; Visto l'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 650; Ritenuto necessario apportare modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, al fine di renderlo coerente con le disposizioni introdotte dal citato decreto-legge n. 545 del 1996, ed al fine di semplificare i procedimenti amministrativi ivi disciplinati, in coerenza con i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato, in particolare, che l'art. 1, comma 59, del decreto-legge n. 545 del 1996 consente di attribuire alle commissioni dello spettacolo ivi istituite, oltre alle competenze gia' proprie di precedenti commissioni costituite, anche "ogni altra funzione consultiva che l'Autorita' di governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare"; Ritenuto, di conseguenza, opportuno e necessario distinguere le competenze della commissione consultiva per il cinema dalle competenze della commissione consultiva per il credito cinematografico, con riferimento alla individuazione dei films di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalita' culturali, di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge 1 marzo 1994, n. 153; Considerato che tale distinzione di competenze, alla luce della diversa natura dei due organi consultivi, deve avvenire affidando le valutazioni di ordine culturale alla commissione consultiva per il cinema e quelle piu' propriamente di carattere economicoimprenditoriale alla commissione consultiva per il credito cinematografico; Sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo nelle sedute del 15 gennaio 1997 e del 3 marzo 1997; Decreta: 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, recante "Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante ''Interventi urgenti in favore del cinema''", sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "I provvedimenti di riconoscimento della nazionalita' italiana ai film di cui all'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, sono adottati, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal capo del dipartimento dello spettacolo"; b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana e' adottato previo riscontro, effettuato sulla domanda presentata e sulla documentazione allegata, della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, rispettivamente per i films ''di produzione nazionale'', ''di interesse culturale nazionale'' e per quelli in coproduzione o compartecipazione. Il possesso dei requisiti, per i quali non sia stata necessaria la presentazione di idonea documentazione, puo' essere autocertificato dall'interessato, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni"; c) il comma 3 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana per i film di produzione nazionale, rilasciato ai sensi del comma 2 ai fini dell'ammissione ai benefici creditizi previsti dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e' revocato, a film ultimato, qualora questo non presenti i requisiti preventivamente certificati. La revoca puo' essere altresi' disposta immediatamente, quando risulti agli atti dell'amministrazione la mancanza di requisiti richiesti e dichiarati. Il soggetto che ha ottenuto il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana e' tenuto a comunicare al dipartimento dello spettacolo ogni variazione intervenuta rispetto a quanto preventivamente certificato"; d) il comma 4 dell'art. 2 e' sostituito dai seguenti: " 4. Per i film di interesse culturale nazionale, ai fini della ammissione ai benefici creditizi previsti dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' e' adottato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, sulla base degli elementi contenuti nella denuncia di inizio lavorazione del film e della documentazione alla stessa allegata. 4-bis. Il provvedimento e' adottato dal capo del dipartimento dello spettacolo, sentito il parere vincolante della commissione consultiva per il cinema, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Il parere, assunto con il voto favorevole, della maggioranza dei componenti della commissione, ha per oggetto la sussistenza di significative qualita' artistiche e culturali o artistiche e spettacolari, richieste dall'art. 4, comma 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il parere si intende contrario. In sede di espressione del parere, la commissione indica gli elementi ritenuti essenziali, ai fini del riconoscimento della qualifica di film di interesse culturale nazionale, tra quelli indicati dall'art. 4, comma 5, della citata legge n. 1213 del 1965. 4-ter. Il provvedimento e' revocato, a film utimato, qualora, dalla visione del film, non risulti il requisito della spettacolarita'. Per i film riconosciuti di interesse culturale nazionale per motivi artistici e culturali, il relativo provvedimento puo' essere revocato solo per il mancato rispetto di quanto dichiarato nella denuncia di inizio lavorazione in ordine alla partecipazione degli autori, attori e tecnici qualificati, nonche' della sceneggiatura. A tal fine, le imprese produttrici sono tenute a comunicare immediatamente al dipartimento dello spettacolo ed all'istituto di credito le eventuali variazioni intervenute"; e) nell'art. 5, comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "I film di cui all'art. 28, comma 9, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 8, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, sono sottoposti al parere della commissione consultiva per il cinema, dopo aver ottenuto il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana, di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto. Il requisito delle ''rilevanti finalita' culturali ed artistiche'' e' valutato dalla medesima commissione che, a tal fine, all'inizio di ogni esercizio, stabilisce i criteri di esame. Ottenuto il giudizio favorevole della commissione consultiva per il cinema, la commissione consultiva per il credito cinematografico procede, senza ritardo, alla selezione di cui al comma 9 del citato art. 28, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, secondo i criteri ivi indicati ed in base alla valutazione tecnicoeconomica dell'opera da realizzare. L'istanza per accedere al contributo deve essere presentata al dipartimento dello spettacolo entro il 31 marzo di ogni anno; alla stessa e' allegata la necessaria documentazione ovvero, per quanto non attestato da documenti, autocertificazione del richiedente ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15". 2. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 marzo 1997 Il Ministro: Veltroni Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1997 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 112