UNIVERSITA' DI MODENA

DECRETO RETTORALE 26 settembre 1996 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.135 del 12-6-1997)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Modena, approvato
con   regio  decreto   14  ottobre   1926,  n.   2035  e   successive
modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi  sulla  istruzione  superiore,
approvato  con regio  decreto 31  agosto 1933,  n. 1592  e successive
modificazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista  la legge  9  maggio 1989,  n.  168, con  la  quale e'  stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,  relativo  alle
modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica del  giorno  11  febbraio 1994  (Gazzetta
Ufficiale  n.  148  del  27  giugno  1994)  relativo  all'ordinamento
didattico del corso di diploma di operatore giudiziario - tabella III
capo IV;
  Vista  la  proposta di  modifica  statutaria  approvata dal  senato
accademico nella seduta del 3 giugno 1996;
  Rilevata  la necessita'  di  apportare la  modifica  di statuto  in
deroga al termine di cui all'art.  17 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale del giorno 18 luglio 1996;
                              Decreta:
  lo  statuto dell'Universita'  degli  studi di  Modena, approvato  e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
  dopo   l'art.  18   dello   statuto  relativo   alla  facolta'   di
giurisprudenza viene  inserito il diploma universitario  di operatore
giudiziario con il relativo spostamento della numerazione seguente.
                   CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                      DI OPERATORE GIUDIZIARIO
  Art.  19   (Finalita'  e  durata).   -  1.  Il  corso   di  diploma
universitario  per  operatore   giudiziario  fornisce  le  conoscenze
giuridiche e gli strumenti operativi necessari per svolgere attivita'
autonome  nell'ambito  del processo.  Il  corso  si conclude  con  il
rilascio del diploma universitario per operatore giudiziario.
  2. Il  corso di  diploma per  operatore giudiziario  afferisce alla
facolta' di giurisprudenza ed ha durata triennale.
  3. Il corso di diploma non e' suscettibile di abbreviazione eccetto
il caso  di precedente frequenza  di studi di  livello universitario,
sostenuti in Italia o all'estero, per  i corsi di laurea o di diploma
con contenuti teorici e  pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili
come crediti, ai sensi dell'art. 11  della legge 19 novembre 1990, n.
341.  La  delibera di  riconoscimento  dei  crediti e'  adottata  dal
consiglio  del corso  di  diploma, il  quale,  con propria  delibera,
riconosce altresi', anche parzialmente,  gli studi compiuti in scuole
italiane o straniere di livello  universitario, con titolo di accesso
analogo a quello del diploma universitario.
  4. In  base alle strutture  ed attrezzature disponibili,  il numero
degli  iscrivibili  al  corso  di diploma  e'  stabilito  dal  senato
accademico,  sentito  il consiglio  di  facolta',  secondo i  criteri
generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica  nel rispetto  dell'art. 9,  quarto comma,
della legge n. 341/1990.
  5. Sono ammessi alle prove  per ottenere l'iscrizione al primo anno
i diplomati degli istituti di  istruzione secondaria di secondo grado
di durata quinquennale.
  6. Qualora  il numero  degli aspiranti sia  superiore a  quello dei
posti  disponibili, l'accesso  al  primo anno  del  corso di  diploma
avverra'  secondo  le norme  stabilite  ogni  anno dal  consiglio  di
facolta' nei limiti dei posti determinati.
  Art.  20  (Compiti  del  consiglio  di  corso  di  diploma).  -  1.
Nell'ambito  del  regolamento  della facolta'  di  giurisprudenza  il
consiglio di corso di diploma per operatore giudiziario:
    a) individua gli insegnamenti fondamentali obbligatori;
  b) determina il numero e la  durata degli insegnamenti e dei moduli
didattici, le modalita'  degli eventuali tirocini o  altri momenti di
formazione pratica;
  c) individua i criteri per la  formazione dei piani di studio e gli
eventuali indirizzi del corso di laurea o diploma universitario;
  d) puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne
specifichino i  contenuti effettivi  o li  differenzino nel  caso che
essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
  Art.  21 (Numero  annualita' di  insegnamento).  - 1.  Il corso  di
diploma  universitario  per  operatore giudiziario  comprende  almeno
quattordici  e non  piu' di  sedici annualita'  di insegnamento,  una
prova d'idoneita' di conoscenze informatiche di base; si conclude con
un esame di diploma.
  2. Il  consiglio del corso  di diploma universitario  stabilisce le
modalita'  degli  esami di  profitto,  delle  prove d'idoneita',  del
giudizio di  valutazione del  tirocinio professionale,  dell'esame di
diploma.
  Art. 22 (Aree disciplinari fondamentali). - 1. Sono fondamentali le
seguenti dieci aree disciplinari:
  1)   area   del   diritto    amministrativo   e   della   giustizia
amministrativa;
   2) area del diritto civile e del diritto di famiglia;
  3) area del diritto commerciale e del diritto fallimentare;
   4) area del diritto del lavoro;
  5) area del diritto comparato, internazionale e comunitario;
   6) area del diritto penale;
  7) area del diritto processuale civile e del diritto fallimentare;
  8)  area   del  diritto   processuale  penale   e  dell'ordinamento
giudiziario;
   9) area storicogiuridica;
   10) area del diritto tributario.
  2.  Per ciascuna  delle  aree  di cui  al  precedente  comma 1,  il
consiglio di corso di diploma universitario rende obbligatoria almeno
una   annualita'   d'insegnamento   (anche   divisibile   in   moduli
semestrali).
  3.  E'   obbligatorio  un  insegnamento  almeno   semestrale  della
disciplina informatica giuridica.
  Art. 23 (Affinita' e riconoscimento crediti).  - 1. Tra il corso di
laurea  ed  il corso  di  diploma  universitario per  consulente  del
lavoro, vi e' l'affinita' prevista  dall'art. 2, comma 2, della legge
n. 341/1990.
  2 Ai fini  del conseguimento del diploma  per operatore giudiziario
sono riconosciuti totalmente o  parzialmente, gli esami sostenuti con
esito  positivo nel  corso  di laurea  in  giurisprudenza, purche'  i
relativi insegnamenti  siano compatibili, anche per  i contenuti, con
il piano di studi approvato dal consiglio del corso di diploma per il
corso di diploma per operatore giudiziario.
  Art. 24 (Insegnamenti impartiti e attivabili). - 1. Il consiglio di
corso  di  diploma,  prima   dell'inizio  di  ogni  anno  accademico,
delibera,  se necessario,  l'attivazione  o  la disattivazione  degli
insegnamenti di  cui al  comma seguente nel  rispetto delle  norme di
legge e dei regolamenti didattico di Ateneo e di facolta'.
  2. Nel corso di diploma  per operatore giudiziario sono impartiti i
seguenti insegnamenti:
   Settore scientificodisciplinare              Insegnamenti
               --                                    --
F22B - Medicina legale                    Antropologia criminale
                                          Criminologia
                                          Medicina legale
N01X - Diritto privato                    Tutti
N02X - Diritto privato comparato          Tutti
N03X - Diritto agrario                    Tutti
N04X - Diritto commerciale                Tutti
N05X - Diritto dell'economia              Tutti
N06X - Diritto della navigazione          Tutti
N07X - Diritto del lavoro                 Tutti
N08X - Diritto costituzionale             Tutti
N09X - Istituzioni di diritto pubblico    Tutti
N10X - Diritto amministrativo             Tutti
N11X - Diritto pubblico comparato         Tutti
N12X - Diritto canonico e diritto         Tutti
       ecclesiastico
N13X - Diritto tributario                 Tutti
N14X - Diritto internazionale             Tutti
N15X - Diritto processuale civile         Tutti
N16X - Diritto processuale penale         Tutti
N17X - Diritto penale                     Tutti
N18X - Diritto romano e diritti           Tutti
       dell'antichita'
N19X - Storia del diritto italiano        Tutti
N20X - Filosofia del diritto              Tutti
N21X - Sociologia del diritto             Tutti
P01A - Economia politica                  Economia politica
                                          Istituzioni di economia
                                          Storia dell'economia
                                           politica
P01B - Politica economica                 Economia applicata
                                          Economia dell'ambiente
                                          Economia del lavoro
                                          Economia delle istituzioni
                                          Politica economica
                                          Politica economica europea
P01C - Scienza delle finanze              Tutti
P01G - Economia internazionale            Economica dell'integrazione
                                            europea
                                           Economia internazionale
                                           Economia politica
P02C - Finanza aziendale                   Analisi finanziaria
                                            finanza aziendale
                                            finanziamenti di aziende
P02D - Organizzazione aziendale            Organizzazione aziendale
                                            organizzazione e gestione
                                            delle risorse economiche
Q01B -  Storia delle dottrine politiche    Tutti
Q01C - Storia delle istituzioni politiche  Storia costituzionale
                                            storia dell'amministra-
                                            zione pubblica storia
                                            delle istituzioni
                                            politiche
Q02X - Scienza politica                    Organizzazione e comporta-
                                            mento giudiziario
                                           organizzazione e compor-
                                            tamento legislativo
                                           organizzazione politica
                                            europea
                                           scienza dell'amministra-
                                            zione
                                           teoria dell'organizzazione
Q04X - Storia delle relazioni              Storia dei trattati e
       internazionali                       politica internazionale
                                           storia delle relazioni
                                            internazionali
                                           storia dell'integrazione
                                            europea
S01A - Statistica                          Statistica
S03B - Statistica sociale                  Statistica giudiziaria
   Modena, 26 settembre 1996
                                                  Il rettore: Cipolli