Applicazione del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, in materia di compatibilita' elettromagnetica.(GU n.135 del 12-6-1997)
Vigente al: 12-6-1997
Vista la circolare del 16 gennaio 1996 in materia di compatibilita' elettromagnetica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1996; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE, dalla direttiva 93/68/CEE e dalla direttiva 93/97CEE; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; Considerate le linee guida elaborate dalla Commissione europea relativamente all'applicazione della anzidetta direttiva 89/336 e delle successive sulla compatibilita' elettronagnetica; Tenuto conto che l'applicazione della circolare del 16 gennaio 1996 ha determinato perplessita' circa la disciplina dei "prodotti pronti all'uso"; Tenuto conto che l'applicazione del decreto legislativo n. 615/1996 ha dato luogo a problemi interpretativi con riguardo all'art. 7, comma 5, relativo all'apposizione della marcatura CE, all'art. 10, comma 3, concernente i luoghi presso i quali possono essere effettuati i controlli, ed all'art. 11, comma 2, e comma 7, lettera c), riguardante le sanzioni correlate agli illeciti; Viste le numerose richieste di chiarimento sulle anzidette disposizioni pervenute da parte delle associazioni di categoria dei costruttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche; Considerata la necessita' di fornire alle autorita' preposte alla sorveglianza del mercato indicazioni precise circa gli ambiti delle funzione di controllo e di evitare turbative del mercato; Si precisa quanto segue: 1) la marcatura CE di conformita', di cui al comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, deve essere apposta sull'apparecchio o, se cio' non e' possibile, sulle istruzioni per l'uso ovvero sul tagliando di garanzia ovvero sull'imballaggio; 2) le verifiche ed i controlli di cui al comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, non riguardano i prodotti in fase di produzione ma quelli immessi nel mercato e destinati ai Paesi dell'Unione europea e possono essere svolti, per cio' che attiene ai costruttori ed agli importatori, nei reparti o nelle aree di spedizione ove i prodotti sono pronti ed imballati per i destinatari; 3) fermo restando quanto esplicitato al punto 2, l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 10 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, riguarda i casi in cui non sono previsti appositi reparti di immagazzinamento e deve avere per oggetto soltanto le aree di spedizione associate ai luoghi di fabbricazione; 4) la dichiarazione CE di conformita' predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario, come stabilito dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, deve essere tenuta a disposizione delle autorita' competenti e non deve accompagnare i singoli prodotti; di conseguenza, le sanzioni previste dall'art. 11 si applicano qualora le autorita' competenti accertino la mancanza della dichiarazione di conformita' presso il costruttore o il mandatario; 5) gli apparati pronti all'uso, ossia quelli che non necessitano di apposita installazione e per i quali non e' possibile determinare il momento della prima utilizzazione, privi della marcatura CE, immessi in commercio al dettaglio ovvero posti a disposizione dell'utilizzatore finale entro la data del 31 dicembre 1995 e conformi alle norme italiane sulla compatibilita' elettromagnetica in vigore alla data del 30 giugno 1992, possono essere commercializzati senza una scadenza definita. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Maccanico Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani