MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E MINISTERO DELL' INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL' ARTIGIANATO

CIRCOLARE 29 maggio 1997, n. 1030 

  Applicazione del decreto  legislativo 12 novembre 1996,  n. 615, in
materia di compatibilita' elettromagnetica.
(GU n.135 del 12-6-1997)
 
 Vigente al: 12-6-1997  
 

  Vista la circolare del 16 gennaio 1996 in materia di compatibilita'
elettromagnetica, pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale n. 19  del 24
gennaio 1996;
  Visto  il  decreto  legislativo  12   novembre  1996,  n.  615,  di
attuazione della  direttiva 89/336/CEE  in materia  di ravvicinamento
delle legislazioni  degli Stati  membri relative  alla compatibilita'
elettromagnetica, modificata ed  integrata dalla direttiva 92/31/CEE,
dalla direttiva 93/68/CEE e dalla direttiva 93/97CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo  25   novembre  1996,  n.  626,  di
attuazione della direttiva  93/68/CEE in materia di  marcatura CE del
materiale  elettrico  destinato  ad essere  utilizzato  entro  taluni
limiti di tensione;
  Considerate  le linee  guida  elaborate  dalla Commissione  europea
relativamente  all'applicazione della  anzidetta  direttiva 89/336  e
delle successive sulla compatibilita' elettronagnetica;
  Tenuto conto che l'applicazione della circolare del 16 gennaio 1996
ha determinato perplessita' circa  la disciplina dei "prodotti pronti
all'uso";
  Tenuto conto che l'applicazione del decreto legislativo n. 615/1996
ha  dato luogo  a problemi  interpretativi con  riguardo all'art.  7,
comma 5,  relativo all'apposizione  della marcatura CE,  all'art. 10,
comma  3,  concernente  i  luoghi   presso  i  quali  possono  essere
effettuati i controlli,  ed all'art. 11, comma 2, e  comma 7, lettera
c), riguardante le sanzioni correlate agli illeciti;
  Viste  le   numerose  richieste  di  chiarimento   sulle  anzidette
disposizioni pervenute  da parte delle associazioni  di categoria dei
costruttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  Considerata la  necessita' di fornire alle  autorita' preposte alla
sorveglianza del  mercato indicazioni precise circa  gli ambiti delle
funzione di controllo e di evitare turbative del mercato;
  Si precisa quanto segue:
  1) la  marcatura CE di conformita',  di cui al comma  5 dell'art. 7
del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, deve essere apposta
sull'apparecchio o,  se cio' non  e' possibile, sulle  istruzioni per
l'uso ovvero sul tagliando di garanzia ovvero sull'imballaggio;
  2) le verifiche ed  i controlli di cui al comma  3 dell'art. 10 del
decreto  legislativo  12 novembre  1996,  n.  615, non  riguardano  i
prodotti  in fase  di  produzione  ma quelli  immessi  nel mercato  e
destinati ai Paesi  dell'Unione europea e possono  essere svolti, per
cio' che  attiene ai costruttori  ed agli importatori, nei  reparti o
nelle aree di spedizione ove i  prodotti sono pronti ed imballati per
i destinatari;
  3)  fermo restando  quanto  esplicitato al  punto  2, l'accesso  ai
luoghi di fabbricazione, di cui al  comma 3, lettera a), dell'art. 10
del decreto legislativo 12 novembre 1996,  n. 615, riguarda i casi in
cui non  sono previsti  appositi reparti  di immagazzinamento  e deve
avere per oggetto soltanto le  aree di spedizione associate ai luoghi
di fabbricazione;
  4) la dichiarazione CE di conformita' predisposta dal fabbricante o
dal suo mandatario, come stabilito  dall'art. 7, comma 1, e dall'art.
8, comma  1, del decreto legislativo  12 novembre 1996, n.  615, deve
essere tenuta  a disposizione delle  autorita' competenti e  non deve
accompagnare i singoli prodotti; di conseguenza, le sanzioni previste
dall'art. 11  si applicano qualora le  autorita' competenti accertino
la mancanza della dichiarazione  di conformita' presso il costruttore
o il mandatario;
  5) gli apparati pronti all'uso, ossia quelli che non necessitano di
apposita installazione e per i  quali non e' possibile determinare il
momento della prima utilizzazione,  privi della marcatura CE, immessi
in   commercio    al   dettaglio   ovvero   posti    a   disposizione
dell'utilizzatore  finale  entro  la  data del  31  dicembre  1995  e
conformi alle norme italiane sulla compatibilita' elettromagnetica in
vigore alla data del 30  giugno 1992, possono essere commercializzati
senza una scadenza definita.
                                     Il Ministro delle poste e
                                      delle telecomunicazioni
                                            Maccanico
    Il Ministro dell'industria
 del commercio e dell'artigianato
              Bersani