N. 330 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 1997
N. 330 Ordinanza emessa il 16 gennaio 1997 dalla Corte di cassazione - sez. unite civili sul ricorso proposto da Consiglio nazionale del notariato contro la Corte dei conti ed altri Corte dei conti - Controllo successivo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni - Attribuzione alla Corte dei conti stessa della individuazione, non automatica e caratterizzata dalla ricerca di parametri di riferimento e di criteri valutativi, degli enti assoggettabili al controllo - Violazione della riserva di legge quale fonte di determinazione degli enti soggetti a controllo successivo - Incidenza sul principio della tutela giurisdizionale. (Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 4). (Cost., artt. 100, 103 e 113).(GU n.25 del 18-6-1997 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: Consiglio nazionale del notariato, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli, 180, presso lo studio dell'avv. Mario Sanino, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Pietro Rescigno, giusta delega a margine del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ricorrente; Contro Corte dei conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del tesoro, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis, controricorrenti; Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 13003/1995 del tribunale amministrativo regionale di Roma; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 1997 dal relatore consigliere dott. Giuseppe Borre'; Uditi gli avvocati Mario Sanino per il ricorrente e l'avvocato Stipo dell'Avvocatura generale dello Stato per i resistenti; Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Fabrizio Amirante che ha concluso per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la questione di legittimita' dell'art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 329/1997). 97C0581