N. 178 ORDINANZA 5 - 13 giugno 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati in genere - Prescrizione - Atti produttivi dell'interruzione - Invito a presentarsi alla polizia giudiziaria per rendere l'interrogatorio su delega del p.m. - Omessa previsione - Richiesta di sentenza additiva in materia penale volta ad integrare la serie tassativa degli atti di cui all'art. 160 c.p. - Manifesta inammissibilita'. (C.P., art. 160). (Cost., art. 3).(GU n.25 del 18-6-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI; prof. Cesare MIRABELLI; prof. Fernando SANTOSUOSSO; avv. Massimo VARI; dott. Cesare RUPERTO; dott. Riccardo CHIEPPA; prof. Gustavo ZAGREBELSKY; prof. Valerio ONIDA; prof. Carlo MEZZANOTTE; avv. Fernanda CONTRI; prof. Guido NEPPI MODONA; prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 160 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1996 dal tribunale di Marsala, nel procedimento penale a carico di Cusenza Mariano, iscritta al n. 1295 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il tribunale di Marsala ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 160 del codice penale, nella parte in cui non prevede, fra gli atti che producono l'effetto di interrompere il corso della prescrizione del reato, l'invito a presentarsi alla polizia giudiziaria per rendere l'interrogatorio su delega del pubblico ministero; che a tale proposito il il giudice a quo denuncia l'irragionevole disparita' di trattamento che scaturisce dal fatto che, a fronte di atti sostanzialmente uguali e riconducibili alla medesima autorita', l'effetto interruttivo della prescrizione scaturisce soltanto dall'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e non anche dall'invito emesso dalla polizia giudiziaria delegata. Considerato che il giudice a quo nella specie richiede una pronuncia additiva in materia penale volta ad integrare la serie degli atti che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso delle prescrizioni; che una simile pronuncia - come gia' affermato nella ordinanza n. 114 del 1983 e piu' di recente ribadito in numerose altre decisioni (v., da ultimo ordinanza n. 315 del 1996) - palesemente fuoriesce dai poteri spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalita' sancito dall'art. 25 della Costituzione; e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 160 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Marsala con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C0631