IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della
protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale
vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre
1991, con la quale, tra l'altro, e' stata assegnata alla regione
Friuli-Venezia Giulia la somma di L. 20.000.000.000 per fronteggiare
i danni causati dagli eventi alluvionali dal giugno 1990 al gennaio
1991;
Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione
civile in data 15 ottobre 1992, n. 777, con il quale e' stata
disposta la ripartizione dei fondi gia' assegnati alla regione
Friuli-Venezia Giulia con la suddetta ordinanza n. 2183/FPC;
Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione
civile in data 21 gennaio 1993, n. 36, con il quale e' stata disposta
l'assegnazione alla regione Friuli-Venezia Giulia di un'ulteriore
somma di lire 4.290.000.000 per il completamento degli interventi da
attuare ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 142;
Considerato che, con nota n. DRPC/2672/FSC del 18 aprile 1997, la
regione Friuli-Venezia Giulia ha comunicato che a fronte degli
interventi di cui trattasi non risulta utilizzata complessivamente la
somma di L. 6.449.524.000;
Considerato altresi' che la somma di L. 6.449.524.000 risulta
disponibile sul capitolo 7595 della rubrica 6 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi
non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della
protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima
legge;
Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi,
delegato per il coordinamento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocato il
finanziamento di L. 6.449.524.000 assegnato alla regione
Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre
1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 287 del 7 dicembre 1991, nonche' con i decreti del Ministro per il
coordinamento della protezione civile in data 15 ottobre 1992, n.
777, e in data 21 gennaio 1993, n. 36.
2. La somma di cui al comma precedente e' utilizzata ai sensi
dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 1997
Il Ministro: Napolitano