IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma
poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al
finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni
di mutuo, il cui onere di ammortamento e' assunto a carico del
bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della
spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.l., con la
Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito
all'uopo abilitati secondo modalita' e procedure da stabilirsi con
decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della
sanita';
Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il
quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per
l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n.
67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a
carico del Fondo sanitario nazionale parte in conto capitale;
Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991 e successive
modificazioni, con il quale e' stato stabilito che, per le operazioni
di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopra
menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo
posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice
del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici
soggetti ad imposta comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media
mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR rilevati
dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi
interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
Considerato che, in virtu' del decreto 5 dicembre 1991 e successive
modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario
per eccesso o per difetto allo 0,05% piu' vicino, va aggiunto uno
spread nella misura dello 0,80;
Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di
gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno
comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri
utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le
operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art.
4, comma 7, della legge n. 500/1992:
rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici
soggetti ad imposta: 7,021%
media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR:
6,8721%
Ritenute valide tali comunicazioni;
Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice
dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello
0,75;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Il costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo
regolate a tasso variabile, previste dall'art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67 e dell'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre
1992, n. 500, e' pari al 7,30%.
In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura
massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1
luglio-31 dicembre 1997 e' pari all'8,10%.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 26 giugno 1997
p. Il direttore generale: Paolillo