N. 398 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 1996- 29 maggio 1997

                                N. 398
  Ordinanza   emessa   il   2   aprile   1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  29  maggio  1997)  dal  pretore  di  Vercelli  nel
 procedimento penale a carico di Imerovscki Drita
 Immigrazione  - Straniero extracomunitario espulso e trattenutosi nel
    territorio  dello  Stato  -  Convalida  dell'arresto   -   Mancata
    previsione quale condizione di punibilita' della definitivita' del
    provvedimento   di  espulsione,  per  decorrenza  dei  termini  di
    impugnativa, al momento dell'arresto - Incidenza sui  principi  di
    uguaglianza,  di  inviolabilita'  della  liberta'  personale e del
    diritto di difesa.
 Immigrazione - Immigrati extracomunitari -  Arresto  in  flagranza  -
    Convalida  -  Prevista espulsione su richiesta di parte - Ritenuta
    configurazione  di  detta  espulsione   quale   misura   cautelare
    personale applicabile esclusivamente nei confronti degli stranieri
    - Ingiustificato deteriore trattamento degli stranieri rispetto ai
    cittadini  italiani - Violazione del principio dell'inviolabilita'
    della  liberta'  professionale  e  del  diritto  di  difesa,   per
    l'assenza  di limiti al potere di arresto nonche' di controllo sul
    corretto esercizio del potere stesso.
 (D.-L. 18 marzo 1996, n. 132 (recte: 19 marzo 1996), art.  7-septies,
    commi 1 e 2, e 7-ter).
 (Cost., artt. 3, 13 e 24).
(GU n.27 del 2-7-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza di rimessione degli atti del
 procedimento penale iscritto al n. 144/1996  r.g.  pret.  alla  Corte
 costituzionale;
   Premesso  che  in  data 2 aprile 1996 e' stata celebrata udienza di
 convalida dell'arresto operato il 1  aprile  1996  nei  confronti  di
 Imerovscki  Drita,  nata a Skopje (Jugoslavia), imputata del reato di
 cui all'art. 7-septies comma 1 e 2 d.-l. 19 marzo 1996 n. 132 di  cui
 alla rubrica;
   Ritenuto  che,  a  seguito della convalida dell'arresto, in sede di
 giudizio direttissimo, il p.m. chiedeva nei  confronti  dell'imputata
 l'espulsione della stessa ai sensi dell'art. 7-ter del d.-l. 19 marzo
 1996  n.  132,  dopo aver concluso per la condanna in ordine al reato
 contestato;
   Letti gli atti del procedimento penale iscritto al n. 144/1996 r.g.
 pret., iscritto a carico dell'imputata;
   Rilevato  che,  in  punto  di  fatto,  il  reato  di cui al comma 2
 dell'art.  7-septies del d.-l. n. 132/1996  appare  costituito  dagli
 stessi  elementi  materiali  della  contravvenzione di cui al comma 1
 dell'art. 7-septies, cui si aggiunge la circostanza che  il  soggetto
 richiesto  dell'esibizione  abbia ricevuto notifica del provvedimento
 di espulsione;
   Considerato che, per poter attribuire alla  disposizione  normativa
 in  esame  un  significato costituzionalmente legittimo e conforme al
 principio  di  ragionevolezza,  la  stessa  dovrebbe   poter   essere
 interpretata  in  modo da conferire alla condotta tipica ivi prevista
 una  reale  offensivita',  tale  giustificare  una  cosi'   sensibile
 disparita' di trattamento;
   Rilevato  che  detta esigenza potrebbe soddisfarsi soltanto in caso
 di presenza di  decreto  di  espulsione  definitivo,  in  quanto  non
 soggetto al decorso dei termini di impugnazione;
   Considerato che, nel caso di specie, il provvedimento di espulsione
 notificato  all'imputata,  reca  la  data  del  21  marzo 1996 e che,
 pertanto, lo stesso non ha ancora acquistato, alla data  dell'arresto
 dell'imputata  (1  aprile  1996), carattere di definitivita' in forza
 del quale fondare un motivato giudizio di  responsabilita'  a  carico
 della   stessa,  tenuto  conto  del  fatto  che,  con  l'annullamento
 dell'atto amministrativo, verrebbe meno lo stesso presupposto per  la
 punibilita' del fatto a titolo di delitto;
   Atteso che la disposizione in esame, nella parte in cui non prevede
 che  il  provvedimento di espulsione oggetto di notifica debba essere
 definitivo,   appare   chiaramente   foriera   di   un'ingiustificata
 disparita'  di  trattamento, sul piano sanzionatorio, tra il primo ed
 il secondo comma  dell'art.  7-septies,  con  conseguente  violazione
 dell'art.   3  Cost.,  stante  la  sostanziale  identita'  del  fatto
 materiale in esse previsto;
    Ritenuto  inoltre  che  l'art.  7-ter,  introdotto  dal  d.-l.  18
 novembre  1995  n. 489, modificante il d.-l. 30 dicembre 1989 n. 416,
 convertito, con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 39,  nella
 parte  in cui introduce nei confronti dei soli cittadini stranieri un
 nuovo tipo di espulsione a richiesta di parte, vale ad integrare  una
 nuova  figura  di  misura  cautelare  di tipo personale (cfr. ord. 11
 dicembre 1995 pret. Roma in Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1996 n. 240;
   Rilevato inoltre che il suddetto art. 7-ter contrappone  ed  appaia
 l'ipotesi  dello  straniero  arrestato  in  flagranza  a quella dello
 straniero assoggettato a misura della custodia cautelare  attribuendo
 al giudice il potere - attivabile su richiesta di uno dei soggetti di
 cui  al  comma  4  -  di disporre l'espulsione anche nei confronti di
 colui al quale, pur se arrestato in flagranza,  non  venga  applicata
 alcuna  misura  cautelare  ex  artt. 272 ss. c.p.p., o per assenza di
 richieste di merito, ovvero, per rigetto delle istanze del p.m., come
 e' nel caso di specie;
   Considerato che la norma in  esame  introduce  la  possibilita'  di
 disporre  la  "misura"  dell'espulsione,  su  mera richiesta del p.m.
 (oltreche' dell'interessato e del difensore) senza contemplare  alcun
 elemento   valutativo  ai  fini  della  decisione  del  giudice  che,
 viceversa,  pare  tenuto  all'accoglimento  dell'istanza  (stante  il
 tenore della norma "... e' disposta l'espulsione");
   Ritenuto   che,   non   essendo  prevista,  peraltro,  nemmeno  una
 motivazione da parte dell'instante il potere allo  stesso  attribuito
 appare  slegato  sia  ai  diversi  profili  del fatto-reato, sia alla
 necessita' di soddisfare esigenze cautelari;
   Atteso, quindi, che l'introduzione di siffatta misura,  applicabile
 nei  confronti  dei soli cittadini stranieri, appare in contrasto sia
 con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della  Costituzione
 (traducendosi  in  un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento del
 cittadino straniero nei confronti di quello italiano che, in caso  di
 arresto non convalidato, beneficia della semplice liberazione),
  sia  con  il principio dell'inviolabilita' personale di cui all'art.
 13, terzo comma della Costituzione, non  essendo  esplicitato,  nella
 norma  in  questione,  alcun  limite al potere di arresto e quindi di
 controllo  della  correttezza  del  suo  esercizio,  con  conseguente
 violazione dell'art. 24 della Costituzione;
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 9 febbraio 1948 n. 1;
   Dichiara  d'ufficio  rilevante  e  non  manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale del d.-l. 18 marzo  1996  n.
 132  ed in particolare degli artt. 7-septies, commi 1 e 2, e 7-ter in
 relazione agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione;
   Ordina la sospensione del giudizio in corso e  dispone  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Manda  alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  per  la  comunicazione  al
 Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
 Repubblica.
     Vercelli, addi' 2 aprile 1996
                          Il pretore: Alzetta
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