N. 398 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 1996- 29 maggio 1997
N. 398 Ordinanza emessa il 2 aprile 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 maggio 1997) dal pretore di Vercelli nel procedimento penale a carico di Imerovscki Drita Immigrazione - Straniero extracomunitario espulso e trattenutosi nel territorio dello Stato - Convalida dell'arresto - Mancata previsione quale condizione di punibilita' della definitivita' del provvedimento di espulsione, per decorrenza dei termini di impugnativa, al momento dell'arresto - Incidenza sui principi di uguaglianza, di inviolabilita' della liberta' personale e del diritto di difesa. Immigrazione - Immigrati extracomunitari - Arresto in flagranza - Convalida - Prevista espulsione su richiesta di parte - Ritenuta configurazione di detta espulsione quale misura cautelare personale applicabile esclusivamente nei confronti degli stranieri - Ingiustificato deteriore trattamento degli stranieri rispetto ai cittadini italiani - Violazione del principio dell'inviolabilita' della liberta' professionale e del diritto di difesa, per l'assenza di limiti al potere di arresto nonche' di controllo sul corretto esercizio del potere stesso. (D.-L. 18 marzo 1996, n. 132 (recte: 19 marzo 1996), art. 7-septies, commi 1 e 2, e 7-ter). (Cost., artt. 3, 13 e 24).(GU n.27 del 2-7-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti del procedimento penale iscritto al n. 144/1996 r.g. pret. alla Corte costituzionale; Premesso che in data 2 aprile 1996 e' stata celebrata udienza di convalida dell'arresto operato il 1 aprile 1996 nei confronti di Imerovscki Drita, nata a Skopje (Jugoslavia), imputata del reato di cui all'art. 7-septies comma 1 e 2 d.-l. 19 marzo 1996 n. 132 di cui alla rubrica; Ritenuto che, a seguito della convalida dell'arresto, in sede di giudizio direttissimo, il p.m. chiedeva nei confronti dell'imputata l'espulsione della stessa ai sensi dell'art. 7-ter del d.-l. 19 marzo 1996 n. 132, dopo aver concluso per la condanna in ordine al reato contestato; Letti gli atti del procedimento penale iscritto al n. 144/1996 r.g. pret., iscritto a carico dell'imputata; Rilevato che, in punto di fatto, il reato di cui al comma 2 dell'art. 7-septies del d.-l. n. 132/1996 appare costituito dagli stessi elementi materiali della contravvenzione di cui al comma 1 dell'art. 7-septies, cui si aggiunge la circostanza che il soggetto richiesto dell'esibizione abbia ricevuto notifica del provvedimento di espulsione; Considerato che, per poter attribuire alla disposizione normativa in esame un significato costituzionalmente legittimo e conforme al principio di ragionevolezza, la stessa dovrebbe poter essere interpretata in modo da conferire alla condotta tipica ivi prevista una reale offensivita', tale giustificare una cosi' sensibile disparita' di trattamento; Rilevato che detta esigenza potrebbe soddisfarsi soltanto in caso di presenza di decreto di espulsione definitivo, in quanto non soggetto al decorso dei termini di impugnazione; Considerato che, nel caso di specie, il provvedimento di espulsione notificato all'imputata, reca la data del 21 marzo 1996 e che, pertanto, lo stesso non ha ancora acquistato, alla data dell'arresto dell'imputata (1 aprile 1996), carattere di definitivita' in forza del quale fondare un motivato giudizio di responsabilita' a carico della stessa, tenuto conto del fatto che, con l'annullamento dell'atto amministrativo, verrebbe meno lo stesso presupposto per la punibilita' del fatto a titolo di delitto; Atteso che la disposizione in esame, nella parte in cui non prevede che il provvedimento di espulsione oggetto di notifica debba essere definitivo, appare chiaramente foriera di un'ingiustificata disparita' di trattamento, sul piano sanzionatorio, tra il primo ed il secondo comma dell'art. 7-septies, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., stante la sostanziale identita' del fatto materiale in esse previsto; Ritenuto inoltre che l'art. 7-ter, introdotto dal d.-l. 18 novembre 1995 n. 489, modificante il d.-l. 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui introduce nei confronti dei soli cittadini stranieri un nuovo tipo di espulsione a richiesta di parte, vale ad integrare una nuova figura di misura cautelare di tipo personale (cfr. ord. 11 dicembre 1995 pret. Roma in Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1996 n. 240; Rilevato inoltre che il suddetto art. 7-ter contrappone ed appaia l'ipotesi dello straniero arrestato in flagranza a quella dello straniero assoggettato a misura della custodia cautelare attribuendo al giudice il potere - attivabile su richiesta di uno dei soggetti di cui al comma 4 - di disporre l'espulsione anche nei confronti di colui al quale, pur se arrestato in flagranza, non venga applicata alcuna misura cautelare ex artt. 272 ss. c.p.p., o per assenza di richieste di merito, ovvero, per rigetto delle istanze del p.m., come e' nel caso di specie; Considerato che la norma in esame introduce la possibilita' di disporre la "misura" dell'espulsione, su mera richiesta del p.m. (oltreche' dell'interessato e del difensore) senza contemplare alcun elemento valutativo ai fini della decisione del giudice che, viceversa, pare tenuto all'accoglimento dell'istanza (stante il tenore della norma "... e' disposta l'espulsione"); Ritenuto che, non essendo prevista, peraltro, nemmeno una motivazione da parte dell'instante il potere allo stesso attribuito appare slegato sia ai diversi profili del fatto-reato, sia alla necessita' di soddisfare esigenze cautelari; Atteso, quindi, che l'introduzione di siffatta misura, applicabile nei confronti dei soli cittadini stranieri, appare in contrasto sia con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione (traducendosi in un'ingiustificata disparita' di trattamento del cittadino straniero nei confronti di quello italiano che, in caso di arresto non convalidato, beneficia della semplice liberazione), sia con il principio dell'inviolabilita' personale di cui all'art. 13, terzo comma della Costituzione, non essendo esplicitato, nella norma in questione, alcun limite al potere di arresto e quindi di controllo della correttezza del suo esercizio, con conseguente violazione dell'art. 24 della Costituzione;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 9 febbraio 1948 n. 1; Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del d.-l. 18 marzo 1996 n. 132 ed in particolare degli artt. 7-septies, commi 1 e 2, e 7-ter in relazione agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione; Ordina la sospensione del giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Vercelli, addi' 2 aprile 1996 Il pretore: Alzetta 97C0673